LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37566-2019 proposto da:
S.C., Z.L.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO FURLANI;
– ricorrenti –
contro
B.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. MAZZINI 96, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO DI TULLIO, rappresentata e difesa dall’avvocato DANILO DELIA;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 08/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. MARIO FRESA che visto l’art.
380 ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso, con le conseguenze di legge.
CONSIDERATO
Che:
I ricorrenti Z.F. e S.C. hanno stipulato con B.T. un contratto preliminare di permuta di due immobili; hanno poi convenuto che ciascuna delle parti custodisse i mobili dell’altra, in via della definizione della permuta.
I ricorrenti hanno quindi instaurato un primo giudizio recante n. 4349/2016 con il quale hanno chiesto l’esecuzione in forma specifica del preliminare ed un risarcimento dei danni per la sottrazione e vendita dei loro mobili da parte della B..
Emessa sentenza in tale giudizio, di rigetto delle domande degli attori, questi ultimi hanno iniziato una diversa causa avente ad oggetto il solo risarcimento dei danni per l’omessa custodia dei beni mobili, recante n. 6259/2019.
Il giudice di quest’ultima, ritenendo identica questa seconda causa, per identità di petitum, parti e causa petendi, a quella già definita sempre dallo stesso tribunale (anche se da giudice diverso) ha ritenuto sussistesse una litispendenza (la causa precedentemente definita era, al momento della ordinanza, ancora passibile di impugnazione), ed ha dunque cancellato la seconda causa dal ruolo.
I ricorrenti impugnano questa ordinanza ritenendo che non si potesse far luogo alla misura della litispendenza in quanto non v’erano i presupposti della identità del petitum, della causa petendi e della diversità del giudice.
Ricorrono con un solo motivo di ricorso, a fronte del quale v’è controricorso della B..
Il PG ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO
Che:
Di certo la seconda causa aveva identità con la prima, in quanto aveva ad oggetto il risarcimento dei danni da mancata custodia dei mobili, che era stata già formulata nella prima causa unitamente alla domanda di esecuzione specifica del preliminare.
Non è dunque da condividere il rilievo che la prima causa aveva ad oggetto l’esecuzione del preliminare e la seconda la domanda di risarcimento per la mancata custodia dei beni mobili.
Come risulta peraltro dallo stesso tenore dell’ordinanza, la domanda propria della seconda causa (danno da perdita dei mobili) era formulata anche nella prima, unitamente a quella di esecuzione in forma specifica del preliminare.
Il petitum dunque e la causa petendi coincidevano, e cosi le parti.
Ciò che invece rende illegittima la dichiarazione di litispendenza è l’identità dei giudici delle due cause.
Come è noto, gli istituti della litispendenza e della continenza (che regolano la competenza per territorio), operano soltanto fra cause pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, secondo quanto reso evidente dal dato testuale dell’art. 39 c.p.c.; pertanto, se le cause identiche o connesse, pendano dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trovano applicazione gli artt. 273 e 274 c.p.c., ovvero, quando ragioni di ordine processuale impediscano la riunione ed una causa sia pregiudiziale rispetto all’altra o sia già giunta a sentenza, gli istituti della sospensione, di cui agli artt. 295 e 337 c.p.c. (Cass. 9510/2010; Cass. 21761/2013).
Ne segue che non poteva essere pronunciata ordinanza dichiarativa della litispendenza con conseguente cancellazione della causa dal ruolo.
PQM
La corte accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del processo, da riassumere nel termine di legge. Liquida le spese del presente giudizio, a favore dei ricorrenti ed a carico del controricorrente, in 2500,00 oltre 200,00 di spese generali.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021