Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.276 del 12/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32835-2018 proposto da:

R.M., V.F., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO BANCHINI;

– ricorrenti –

contro

C.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2014/2018 della CORTe d’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

Ricorrono V.F. e R.M., rispettivamente moglie e figlio di R.A., il quale ha conferito delega a C.R. per operare sul suo conto corrente.

Quest’ultima, ancora in vita il R., ha emesso a proprio favore un assegno per l’intero ammontare del saldo disponibile sul conto corrente del delegante (58 mila euro) incassando la somma poco dopo la morte: più precisamente l’assegno è stato emesso il 26.4.2(107 mentre il decesso e avvenuto il 2.5.2007.

Gli eredi del R., oggi ricorrenti, hanno agito in giudizio nei confronti della C. contestandole l’inefficacia del pagamento fatto a se stessa in quanto l’incasso della somma era avvenuto dopo la morte del delegante e dunque l’effetto tipico dell’assegno si era prodotto quando l’emittente era ormai priva del potere di emissione, estinto, per l’appunto, con la morte di chi lo aveva conferito.

La C. si è difesa sostenendo non solo l’efficacia della delega al momento della emissione dell’assegno, ma altresì la circostanza di avere fatto confluire su quel conto i proventi della propria attività lavorativa.

Il Tribunale e la Corte di Appello hanno osservato entrambi che il pagamento mediante assegno si perfeziona con l’emissione e non con l’incasso e che l’emissione è avvenuta quando ancora era in vita il R., che aveva conferito procura.

Avverso la decisione della corte di appello V. e R. ricorrono con due motivi. Non v’è costituzione della C..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano una non meglio precisata violazione di legge, nel senso che non indicano le norme che si assumono violate da parte della corte di appello, ed inoltre postulano omesso esame di fatti controversi e rilevanti per la decisione.

Contestano in sostanza che l’assegno venga ad esistenza, come mezzo di pagamento, al momento della emissione, sostenendo, per contro, che viene ad esistenza al momento del pagamento.

Con la conseguenza che quando l’assegno si è perfezionato (momento del pagamento) il delegante, che aveva conferito potere di emetterlo, era morto, la delega era venuta meno e l’assegno è stato dunque emesso con carenza di potere.

Il motivo quanto a questa prima censura è infondato.

L’assegno infatti viene ad esistenza, nel senso che l’effetto suo tipico si produce, nel momento in cui è emesso e non già nel momento del pagamento, che rileva ai fini dell’adempimento (Cass. 2160/2006; Cass. 2616-1/2014).

E’ pacifico che la parte delegata ad operare sul conto ha emesso l’assegno quando la delega, essendo ancora in vita il delegante, era perciò stesso ancora valida, a poco rilevando dunque che non lo fosse più al momento dell’incasso, ossia del pagamento, che è atto di adempimento ed esecuzione successivo.

La seconda parte del primo motivo denuncia omesso esame di alcuni fatti controversi, in particolare che: a) la C. ha agito per delega; l)) che ha messo l’assegno a favore di sè stessa, avendolo compilato da sè; c) che è stato incassato dopo la morte.

Si tratta intanto di una doppia conforme, in relazione alla quale opera il divieto di cui all’art. 348 ter c.p.c..

Comunque sia, è pacifico che invece la corte di merito ha tenuto conto di queste circostanze ritenendole superate tutte dalla valida emissione del titolo, in costanza del potere relativo.

p..- Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto controverso e rilevante.

Ritengono i ricorrenti che la corte di appello non ha tenuto in alcuna considerazione la questione della validità della delega in sè, ossia della circostanza relativa al fatto che la C. non aveva alcun titolo per emettere ed incassare l’assegno.

Il motivo è inammissibile.

A parte la circostanza dell’esservi doppia decisione conforme, a parte ciò i ricorrenti non riportano se ed in che modo hanno posto la questione in appello, ossia se effettivamente l’esistenza di un valido potere di agire era questione posta ai giudici di merito, resa dunque controversa dalla sua prospettazione in appello, e non valutata dai giudici di quel grado.

Ne consegue che non si può valutare se si tratta di una questione, per l’appunto, controversa e rilevante.

Ovviamente inammissibili devono ritenersi le istanze istruttorie formulate in sede di legittimità.

Il ricorso va pertanto respinto.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021

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