LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25041-2019 proposto da:
D.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso lo studio dell’avvocato LORETTA INNAMORATI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
VE. ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI, 55, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO MARIA CORBO’, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPO MARIA CORBO’;
– controricorrente –
contro
R.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 271/2(119 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.
FATTI DI CAUSA
La ricorrente D.M.R. è stata investita dalla vettura condotta da R.F., ed assicurata con Direct line Insurance spa, ora Ve. Assicurazioni spa, mentre attraversava un piazzale a piedi.
Ha citato in giudizio sia il conducente che la compagnia di assicurazione, il primo è rimasto contumace e la seconda si è costituita in giudizio, onde ottenere il risarcimento integrale dei danni riportati nell’incidente.
Il Tribunale, anche in accoglimento della difesa di controparte, ha ritenuto un concorso di colpa della ricorrente nella misura del 30%, e conseguentemente del rimanente 70% a carico della parte antagonista, condannando quest’ultima al risarcimento dei danni calcolati in conseguenza.
La D.M. ha proposto appello sia sul concorso che sulla personalizzazione del danno, ottenendo un parziale accoglimento quanto a quest’ultimo aspetto, ed un rigetto invece relativamente al concorso di colpa propria.
La corte di appello ha ritenuto che, a prescindere dalla circostanza che vi fossero o meno delle strisce pedonali nelle vicinanze, il pedone non poteva attraversare il piazzale perchè vi ostava il fermo divieto dell’art. 190 codice della strada.
La ricorrente censura questa ratio con un motivo. V’è controricorso della Ve. Assicurazioni Spa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
p..- L’unico motivo di ricorso censura la decisione per erronea interpretazione dell’art. 190 C.d.S..
Il ricorrente aveva proposto impugnazione della sentenza di primo grado al fine di far accertare che nelle vicinanze non v’erano strisce pedonali e che dunque l’attraversamento del piazzale era avvenuto senza violare le norme del codice della strada che impongono di attraversare sulle strisce.
La corte di appello ha superato (redimi, ritenuto assorbito) questo argomento, sostenendo che dall’art. 190 C.d.S., comma 2, si ricava che il pedone non può proprio attraversare i piazzali se non ci sono le strisce.
La ricorrente censura questa ratio sostenendo che l’art. 190 C.d.S. va inteso nel senso che il divieto di attraversamento vale solo se nelle vicinanze non vi siano strisce pedonali e non già a prescindere dal fatto che ve ne siano.
Il motivo è fondato.
Va premesso che, a dispetto di quanto eccepisce il controricorrente, non si fa questione di doppia conforme, che viene in considerazione solo nel caso di denuncia di omesso esame, mentre qui la denuncia è di violazione di legge.
La corte di merito, infatti, non ha esaminato il motivo di impugnazione della danneggiata, che verteva sulla presenza o meno di strisce pedonali nelle vicinanze, ritenendolo assorbito dal fatto che l’art. 190 C.d.S. vieta comunque ed in ogni caso di attraversare i piazzali (“l’assunto relativo all’assenza di strisce pedonali deve ritenersi assorbito da ciò che il codice della strada impedisce l’attraversamento delle piazze al di fuori dell’utilizzo di strisce pedonali”).
Il che significa che la ratio della decisione è decisiva, ossia ha portato la corte di merito a ritenere assorbito il motivo di appello, o comunque a rigettarlo a prescindere dalla motivazione che lo sorreggeva.
Ma è una ratio infondata in quanto l’art. 190 C.d.S., comma 2, non vieta ai pedoni l’attraversamento tout court dei piazzali al di fuori delle strisce pedonali, poichè chiaramente condiziona il divieto al fatto che degli attraversamenti pedonali esistano “anche se a distanza superiore a quella indicata nel comma 2”, caso nel quale il pedone deve raggiungere le strisce ed attraversare in quel punto.
Non contiene dunque un divieto assoluto di attraversare i piazzali che siano privi di strisce pedonali, ma un divieto di attraversamento solo qualora vi siano, pur se non vicini, degli attraversamenti pedonali fruibili.
Questa circostanza di fatto, ossia che non vi fossero attraversamenti pedonali fruibili, e che dunque l’attraversamento del piazzale era lecito al pedone, era quanto veniva richiesto con il motivo di appello, disatteso invece sulla base del rilievo del divieto assoluto, erroneamente inteso, di attraversamento al di fuori delle strisce.
Il ricorso va accolto e la decisione cassata.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021