Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.279 del 12/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 15604-2020 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso il proprio studio, rappresentata e difesa da se stessa;

– ricorrente –

contro

SPA ALLIANZA ASSICURAZIONI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1191/2012 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI’, di ROMA, depositata il 27/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAUSE-NT, CRICENTI.

RITENUTO

Che:

la ricorrente avv. T.G. chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 1191/2012 con la quale questa Corte, liquidando le spese del giudizio davanti al Giudice di pace, conclusosi con la declaratoria da parte di quest’ultimo della incompetenza a favore del Tribunale, ha omesso la distrazione favore del procuratore antistatario;

ritenuto altresì che l’avvocato ricorrente aveva fatto richiesta di distrazione a proprio favore nella comparsa di costituzione di quel giudizio;

Che dal ricorso risulta richiesta la distrazione a proprio favore della sola fase davanti al Giudice di pace, non risultando alcunchè quanto al successivo giudizio di cassazione che ha dato luogo alla sentenza da correggere;

che l’omissione è frutto di mero errore materiale, di cui può disporsi correzione (Cass. 12437/ 2017; Cass. sez. U. 16037/ 2010); che la pronuncia riguarda solo le spese del giudizio davanti al Giudice di pace, da distrarsi dunque a favore della ricorrente, e non già quelle del giudizio di cassazione, da cui è scaturito il provvedimento Oggetto di correzione.

P.Q.M.

I,a corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 1191/ 2012 nel senso che le spese ivi liquidate relative alla fase davanti al Giudice di pace di Roma (proc. 103489/ 2006) si devono intendere come distratte a favore del procuratore costituito.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021

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