LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 15604-2020 proposto da:
T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso il proprio studio, rappresentata e difesa da se stessa;
– ricorrente –
contro
SPA ALLIANZA ASSICURAZIONI;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1191/2012 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONI’, di ROMA, depositata il 27/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAUSE-NT, CRICENTI.
RITENUTO
Che:
la ricorrente avv. T.G. chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 1191/2012 con la quale questa Corte, liquidando le spese del giudizio davanti al Giudice di pace, conclusosi con la declaratoria da parte di quest’ultimo della incompetenza a favore del Tribunale, ha omesso la distrazione favore del procuratore antistatario;
ritenuto altresì che l’avvocato ricorrente aveva fatto richiesta di distrazione a proprio favore nella comparsa di costituzione di quel giudizio;
Che dal ricorso risulta richiesta la distrazione a proprio favore della sola fase davanti al Giudice di pace, non risultando alcunchè quanto al successivo giudizio di cassazione che ha dato luogo alla sentenza da correggere;
che l’omissione è frutto di mero errore materiale, di cui può disporsi correzione (Cass. 12437/ 2017; Cass. sez. U. 16037/ 2010); che la pronuncia riguarda solo le spese del giudizio davanti al Giudice di pace, da distrarsi dunque a favore della ricorrente, e non già quelle del giudizio di cassazione, da cui è scaturito il provvedimento Oggetto di correzione.
P.Q.M.
I,a corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 1191/ 2012 nel senso che le spese ivi liquidate relative alla fase davanti al Giudice di pace di Roma (proc. 103489/ 2006) si devono intendere come distratte a favore del procuratore costituito.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021