LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15823-2019 proposto da:
COMUNE DI MOGLIANO VENETO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Celimontana 38, presso lo studio dell’avvocato Paolo Panariti, rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Sghedoni, Carlo Iannaccone;
– ricorrente –
contro
O.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 493/2019 del Tribunale di Treviso, depositata il 28/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– il Comune di Mogliano Veneto ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Treviso che conferma l’annullamento del verbale di contestazione della guida in stato di abbrezza ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), per avere ritenuto invalido il rilevamento dell’alcol effettuato alle 12.10 senza attendere il decorso di 23-29 minuti dall’avviso effettuato all’interessato alle 11.50 di farsi assistere da un difensore di fiducia;
– la cassazione è chiesta sulla base di cinque motivi;
– non ha svolto attività difensiva l’intimato O.G..
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 4, dell’art. 354 c.p.p., dell’art. 356c.p.p., dell’art. 114 disp. att. c.p.p. per avere il giudice d’appello assunto a parametro normativo disposizioni che si applicano solo alle procedure sanzionatorie sconfinanti dell’illecito penale e non a quelle di rilevanza amministrativa;
– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del combinato disposto dell’art. 186 C.d.S., comma 4, dell’art. 354 c.p.p., dell’art. 356c.p.p., dell’art. 114 disp. att. c.p.p., per avere sostenuto che la pattuglia avrebbe dovuto prima di sottoporre l’ O. a prova alcolimetrica attendere un tempo compreso fra 23 e 29 minuti dal rilascio dell’avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p.;
– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la censura svolta nei precedenti motivi primo e secondo, la quale viene in tale mezzo articolata dal punto di vista della nullità della sentenza per mera apparenza della motivazione;
– con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del combinato disposto dell’art. 186 C.d.S., comma 4, dell’art. 354 c.p.p., dell’art. 356c.p.p., dell’art. 114 disp. att. c.p.p. per avere erroneamente ritenuto che fra l’avviso ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p. e la sottoposizione dell’ O. al test alcolimetrico sia passato un intervallo temporale di venti minuti anzichè uno maggiore essendo stato rilasciato il primo avviso alle ore 11.40/11.45;
– con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per apparenza della motivazione in relazione all’assunto che nell’iter accertativo ex art. 186 C.d.S., comma 4, l’avviso ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p. può essere valorizzato solo se rilasciato dopo il pre-test quale termine utile di decorrenza dell’intervallo di 23/29 minuti quale intervallo temporale da attendere prima di dare avvio all’esame alcolimetrico;
– i motivi, tutti logicamente connessi possono essere valutati congiuntamente e sono fondati;
– in materia di accertamento della guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 C.d.S. e dell’art. 379 Reg. del C.d.S., la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’accertamento strumentale di tale stato (cosiddetto alcooltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia (Sez. 4, n. 7967 del 06/12/2013, dep. 19/02/2014, Zanutto, Rv. 25861401);
– in particolare è stato chiarito (cfr. Cass. 41178/2017) che la disciplina di cui agli artt. 354 e 356 c.p.p. impone che al soggetto sottoposto ad accertamento alcolemico sia dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore; ma ciò non comporta che i verbalizzanti debbano attendere l’arrivo del difensore eventualmente nominato, per procedere alla effettuazione del test;
– è stato altresì precisato – in relazione ad una fattispecie nella quale, dal momento in cui l’imputato si trovava alla guida e quello di esecuzione delle due prove di alcoltest, erano intercorsi, rispettivamente, 23 e 29 minuti – che il decorso di un intervallo temporale tra la condotta dii guida incriminata e l’esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico (cfr. Cass. 21991/2012) ed il principio è stato ribadito in una fattispecie in cui l’intervallo temporale era stato di trenta minuti (Cass. 13999/2014);
– ciò posto, tuttavia, va osservato che, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata a pag. 3, non è previsto dalle disposizioni sostanziali e processuali sin qui richiamate nè è stato sostenuto nella giurisprudenza di legittimità pure richiamata dalla pronuncia impugnata (cfr. Cass. 21991/2013 (rectius 2012), e n. 13999/2014) che, una volta dato l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, si debba attendere un intervallo temporale minimo di 23/29 minuti dall’avviso stesso prima di procedere all’esecuzione di un valido alcoltest, con la conseguenza che in difetto l’esame non può essere utilizzato ai fini dell’accertamento dell’illecito amministrativo di cui all’art. 186 comma 2" lett. a);
– peraltro, nel caso di specie l’opponente non ha contestato la circostanza di essere stato ripetutamente avvisato della suddetta facoltà, avendo fondato l’opposizione sull’assunto che o verbalizzanti avrebbero dovuto attendere l’arrivo del difensore, tesi che la giurisprudenza ha già chiarito essere infondata;
– in considerazione di quanto sin qui considerato, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Treviso, in persona di altro magistrato che riesaminerà l’opposizione alla luce dei sopra richiamati principi di diritto e provvederà altresì alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione, cassa e rinvia al Tribunale di Treviso in persona di altro magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 10 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2021