LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27638-2019 R.G. proposto da:
BANCA DI SASSARI SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLA SERRA;
– ricorrente –
contro
C.FLMAR. SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 894/2019 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 11/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DE RENZIS LUISA, che chiede alla Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, di annullare la sentenza n. 894/2019 del Tribunale di Sassari, con la dichiarazione di competenza dello stesso tribunale, al quale la causa va rinviata anche per la liquidazione delle spese relative al regolamento di competenza.
RILEVATO
CHE:
Banca di Sassari S.p.A. ricorre per regolamento necessario, nei confronti di CO.FI.MAR. Srl in liquidazione, avverso la sentenza dell’I 1 luglio 2019, con cui il Tribunale di Sassari ha dichiarato la propria incompetenza sulla domanda ivi spiegata dall’odierna ricorrente per essere competente il collegio arbitrale di cui all’art. 17 del contratto del 30 marzo 2007 stipulato tra le parti, rimettendo agli arbitri la decisione sulle spese di lite.
CO.FI.MAR. Srl in liquidazione non spiega difese.
CONSIDERATO
CHE:
la Banca ricorrente ha dedotto l’erroneità della decisione impugnata anzitutto per aver reputato tempestiva l’eccezione di devoluzione della controversia agli arbitri, svolgendo poi ulteriori considerazioni sul merito della clausola compromissoria.
RITENUTO CHE:
Il ricorso, sulle conformi conclusioni del Procuratore Generale, deve essere accolto.
Nel giudizio di merito trovava applicazione l’art. 38 c.p.c., laddove stabilisce che l’eccezione di incompetenza debba essere eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta, intendendo con ciò la comparsa di risposta tempestivamente depositata.
Sicchè si tratta di stabilire, qui, se la comparsa di risposta della società convenuta, contenente l’eccezione in questione, fosse stata o no depositata tempestivamente.
Vale osservare che in citazione era stata fissata l’udienza del 23 marzo 2018, rinviata al 29 marzo 2018 ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., comma 4, e successivamente rinviata d’ufficio, senza alcun decreto da parte del giudice, alla data del 26 aprile 2018. La convenuta si è costituita il 5 aprile 2018.
Come osservato dal Procuratore Generale, nel caso in esame, secondo quanto riconosciuto dallo stesso Tribunale, il giudice istruttore, dopo il primo rinvio, non ha emesso alcun decreto di differimento di udienza, con conseguente impossibilità di inquadrare tale ulteriore rinvio nell’art. 168 bis c.p.c., comma 5. Ne consegue che la parte convenuta avrebbe comunque dovuto costituirsi ritualmente per l’udienza del 29 marzo 2018, mentre la tardiva costituzione, in data 5 aprile 2018, ha comportato in capo alla convenuta la decadenza dalla facoltà di proporre percezione di incompetenza.
Va dunque data continuità al principio secondo cui l’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, così da giustificarne il rilievo d’ufficio ex art. 38 c.p.c., comma 3, atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri. Ne consegue che tale eccezione deve essere formulata dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta (Cass. 5 giugno 2019, n. 15300). Il ricorso è accolto, l’ordinanza impugnata è cassata ed è disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari. Spese al definitivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, per l’effetto, dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari e rimette le parti dinanzi al medesimo nei termini di legge, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021