Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.287 del 12/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14962-2018 proposto da:

C.G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ELENA CARRARA;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 691, presso lo studio dell’avvocato MARCO FABIO LEPPO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIORDANO BALOSSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1432/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO.

RILEVATO

CHE:

C.G.S. ricorre per due mezzi, nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., contro la sentenza del 14 novembre 2017 con cui la Corte d’appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l’appello avverso sentenza del Tribunale di Bergamo di rigetto della sua opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento dell’importo di Euro 42.196,37.

Ha ritenuto la Corte territoriale che fosse inesistente la notificazione dell’atto di impugnazione effettuata nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. presso l’avvocato Massimo Gelmini, in Bergamo, quantunque questi avesse difeso in primo grado non già l’appellata, bensì INPS Gestione Crediti Banca S.p.A., che aveva prima agito in via monitoria e poi resistito all’opposizione del C. in veste di mandataria della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., aggiungendo che l’inesistenza faceva sì che la costituzione di quest’ultima non avesse determinato la sanatoria del vizio della notificazione.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. resiste con controricorso. Sono state depositate memorie.

CONSIDERATO

CHE:

il primo motivo denuncia violazione degli artt. 156,160 e 330 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale qualificato come inesistente la notificazione dell’atto di citazione tempestivamente passato alla notifica.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, art. 164 c.p.c., comma 3, e art. 291 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale omesso di attribuire alla costituzione in giudizio dell’appellata efficacia sanante dei vizi della notifica dell’atto di citazione d’appello.

RITENUTO CHE:

Il ricorso è manifestamente fondato.

I due motivi, considerato il loro evidente collegamento, possono essere simultaneamente esaminati.

Essi vanno accolti.

La Corte territoriale ha fatto riferimento ad una nozione di inesistenza della notificazione ormai ampiamente estranea – in forza di una notissima pronuncia resa a Sezioni Unite assai prima della decisione d’appello, la quale di essa non dà nondimeno alcun conto – alla giurisprudenza di questa Corte, la quale si riassume nel principio secondo cui l’inesistenza della notificazione (in quel caso del ricorso per cassazione, ma la stessa regola concerne senz’altro la generalità delle notificazioni) è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

La stessa pronuncia ha poi aggiunto che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli clementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 20 luglio 2016, n. 14916).

E’ dunque del tutto palese l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale nel ritenere che la notifica indirizzata alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ma effettuato presso il difensore della sua mandataria in primo grado, fosse inesistente e come tale insuscettibile di sanatoria.

La memoria illustrativa della banca non offre argomenti utili a ragionare in modo diverso. Vi si sottolinea in buona sostanza, che la fattispecie esaminata dalla S.C. nella sentenza citata non è esattamente sovrapponibile: il che non rileva, giacchè l’aspetto saliente della importante pronuncia sta nell’aver determinato un complessivo riassetto della nozione di inesistenza della notificazione, limitata a casi estremi, non mai a quello del completamento del procedimento notificatorio mediante consegna dell’atto sia pure in un luogo estraneo al notificando. Del resto, la decisione delle S.U. si è in seguito fatta diritto vivente, giacchè, a parte le massimate citate al CED della Corte di cassazione es. Cass. 8 marzo 2019, n. 6743) il principio è stato applicato decine di volte, tra le non massimate, in un ampio ventaglio di fattispecie.

La sentenza è cassata e rinviata alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione che si atterrà ai principi dianzi indicati e provvederà anche sulle spese di lite di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021

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