Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.288 del 12/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15757-2018 proposto da:

NUOVA IMMOBILIARE SANTA MONICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELA SCARPATO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI AMELIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO DE ANGELIS, FRANCESCA CARCASCIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 180/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 17/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO.

RILEVATO

CHE:

Nuova Immobiliare Santa Monica S.r.l. ricorre per due mezzi, illustrati da memoria, nei confronti del Comune di Amelia, contro la sentenza del 17 marzo 2018 con cui la Corte d’appello di Perugia, provvedendo in totale riforma della sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Terni, ha respinto la domanda della società volta all’annullamento della determinazione numero 5 del 24 febbraio 2012 sulla base della quale il Comune aveva ingiunto ad essa la restituzione dell’importo di Euro 533.600,00 ed il pagamento della somma di Euro 185.000,00.

Il Comune di Amelia resiste con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

Il primo mezzo denuncia omessa valutazione di una pluralità di fatti storici decisivi risultanti dagli atti di causa ex art. 360 c.p.c., n. 5;

Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, invocando l’autorità di un passaggio motivazionale contenuto nella pronuncia di questa Corte numero 11892 del 2016.

RITENUTO CHE:

Il collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

Il ricorso è inammissibile.

Esso è difatti carente dei requisiti richiesti dai numeri 3 e 6 dell’art. 366 c.p.c..

Quanto al numero 6, il ricorso si fonda, su una determinazione comunale del 24 febbraio 2012, posta a base dell’ingiunzione oggetto dell’originaria impugnazione, concernente una convenzione del 29 ottobre 2008, riguardante recupero di non meglio identificati immobili appartenenti al patrimonio edilizio residenziale comunale, convenzione in forza della quale la società ricorrente aveva ricevuto un contributo, poi fatto oggetto dell’ingiunzione opposta, con cui era stato altresì ingiunto il pagamento di Euro 185.000,00 per le spese che il Comune di Amelia avrebbe dovuto sostenere per la messa in sicurezza della porzione di immobile oggetto di finanziamento. Orbene, nè la determinazione nè la convenzione risultano “localizzate”, nel rispetto della giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass. 20 novembre 2017, n. 27475), sicchè il ricorso è sol per questo inammissibile per difetto del requisito formale della specifica indicazione degli atti e documenti su cui esso si fonda, ai sensi del numero 6 dell’art. 366 c.p.c..

Ma, al di là dell’inosservanza del precetto formale della “localizzazione” dei menzionati documenti, il ricorso è carente, ancora sotto il profilo dell’autosufficienza, sul piano contenutistico, cui pure va riferito il numero 6 già citato, il che si ricollega all’inosservanza dello stesso art. 366 c.p.c., n. 3, il quale stabilisce che il ricorso per cassazione debba contenere l’esposizione sommaria dei fatti di causa.

Difatti la vicenda sostanziale e processuale che ha dato vita al ricorso in esame è sostanzialmente incomprensibile: non si sa quale fosse il contenuto, se non altro approssimativo, della convenzione intervenuta tra le parti e, in particolare, quali fossero le obbligazioni gravanti sulla società, nè si comprende quale immobile, o immobili, essa avesse ad oggetto; non si sa quali in specifico siano stati gli inadempimenti contestati dal Comune alla società e posti a base della determinazione che aveva condotto alla ingiunzione di pagamento; non si sa di quale crollo il ricorso (alle pagine 2 e 6) vada discorrendo; non si sa a quali lavori di messa in sicurezza lo stesso ricorso faccia riferimento, nè di quale accordo con quali altri non individuati comproprietari, che non avrebbero permesso alla società di provvedere alla opera di messa in sicurezza, si stia parlando. Insomma, non è dato comprendere con che cosa i due motivi di ricorso per cassazione abbiano a che vedere.

Di guisa che è violato il precetto normativo, sancito dall’art. 366 c.p.c., il quale impone che il ricorso sia autosufficiente e cioè contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass. 28 dicembre 2017, n. 31082).

Ove poi volesse accedersi, ai fini della ricostruzione del fatto sostanziale e processuale, anche al contenuto della sentenza impugnata, il giudizio di inammissibilità non muterebbe.

Quanto al primo motivo, sostiene la società ricorrente che il giudice di merito avrebbe omesso di considerare tre fatti secondari, tutti, secondo la sua ricostruzione, controversi e decisivi, ossia: l’avvenuta sospensione dei titoli edilizi, dall’inosservanza dei quali la Corte d’appello aveva fatto discendere l’addebito di inadempimento nei confronti della società medesima; la responsabilità in capo al Comune di Amelia per l’intervenuto crollo, come si diceva non si sa quale; l’erronea interpretazione della convenzione che regolava i rapporti tra le parti, il cui contenuto come si è già accennato è ignoto.

Ora, a parte il fatto che l’addebito di responsabilità e l’interpretazione della convenzione non sono fatti storici, ma manifestazioni di giudizio, è agevole osservare che la Corte territoriale non ha per nulla omesso di considerare gli aspetti in questione: essa ha infatti osservato essere errata la tesi seguita dal Tribunale, secondo cui il Comune avrebbe dovuto provvedere a realizzare le opere provvisionali (con la conseguenza, secondo il Tribunale, che la società non avrebbe potuto dar corso all’esecuzione dei non meglio indicati interventi edilizi previsti dalla convenzione), dal momento che l’obbligo delle opere provvisionali era stato assunto invece dalla società, sicchè doveva essere addebitata ad essa la decadenza dal permesso di costruire.

Quanto al secondo motivo, esso è totalmente versato in fatto, giacchè mira, per il tramite della denuncia di violazione dell’art. 116 c.p.c., a ribaltare la valutazione del complessivo materiale istruttorio governato dalla Corte d’appello, la quale ha ritenuto che la società si fosse resa inadempiente della convenzione stipulata con il Comune e che, pertanto, quest’ultimo avesse legittimamente intrapreso la procedura coattiva di riscossione della somma oggetto del contendere.

La memoria illustrativa non offre argomenti ulteriori, meritevoli di replica, rispetto al ricorso.

Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021

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