Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.292 del 12/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20256/2018 R.G. proposto da:

I.K., rappresentato e difeso dall’Avv. Casimiro Mastino, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Cagliari depositato il 14 marzo 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2020 dal Consigliere Guido Mercolino.

RILEVATO

che I.K., cittadino della Nigeria, ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso il decreto del 14 marzo 2018, con cui il Tribunale di Cagliari ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta;

che il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente censura il decreto impugnato per carenza di motivazione in ordine alla dedotta violazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 4 e 32, rilevando che il Tribunale ha omesso di esaminare la questione concernente la composizione della Commissione territoriale, da lui sollevata in relazione all’avvenuta sottoscrizione del provvedimento da parte del solo presidente, senza la menzione della presenza di altri componenti;

che il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, oscillando tra la denuncia di un difetto di motivazione, deducibile soltanto in riferimento alla ricostruzione dei fatti risultante dal provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. VI, 12/10/2017, n. 24054; Cass., Sez. lav., 16/07/2010, n. 16698), di una violazione di legge, riferibile esclusivamente all’interpretazione di una norma di diritto sostanziale (cfr. Cass., Sez. I, 13/10/2017, n. 24155; Cass., Sez. lav., 11/01/2016, n. 195), e di un’omessa pronuncia, riflettente la mancanza di una statuizione in ordine ad una domanda o un’eccezione (cfr. Cass., Sez. II, 22/01/2018, n. 1539; Cass., Sez. V, 5/12/2014, n. 25761), senza prendere precisamente posizione in ordine alla natura del vizio lamentato (cfr. Cass., Sez. Un., 24/07/2013, n. 17931; Cass., Sez. II, 7/05/2018, n. 10862);

che, anche a voler ricondurre la censura all’art. 112 c.p.c., dovrebbe comunque escludersi la configurabilità di un’omissione di pronuncia, riflettendo la stessa una questione estranea all’oggetto del giudizio in esame, il quale, pur muovendo dall’impugnazione della deliberazione della Commissione territoriale, non è volto all’annullamento della stessa, ma allo accertamento del diritto del ricorrente alla protezione invocata (cfr. Cass., Sez. I, 27/06/2019, n. 17318; Cass., Sez. VI, 6/10/2017, n. 23472; 3/09/ 2014, n. 18632), indipendentemente dai vizi della predetta delibera, i quali non assumono autonoma rilevanza, con la conseguente esclusione del dovere del Giudice di pronunciare in ordine agli stessi (cfr. Cass., Sez. I, 25/09/ 2018, n. 22784; Cass., Sez. VI, 2/12/2010, n. 24445);

che con il secondo motivo il ricorrente censura il decreto impugnato per carenza di motivazione in ordine alla dedotta violazione dell’art. 10 Cost., sostenendo che il Tribunale ha omesso di esaminare la questione riguardante il mancato riconoscimento del diritto di asilo, nonostante l’allegazione degli impedimenti esistenti nel suo Paese di origine all’esercizio delle libertà democratiche;

che il motivo è infondato, avendo il Tribunale esaminato la posizione del ricorrente in riferimento a tutte le ipotesi nelle quali la legge consente l’adozione di misure di protezione, la cui disciplina, dettata dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, e dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, costituisce integrale attuazione del diritto di asilo, non lasciando residuare alcun margine per una diretta applicazione del disposto dell’art. 10 Cost., comma 3, (cfr. Cass., Sez. VI, 19/04/2019, n. 11110; 4/08/2016, n. 16362; 26/06/2012, n. 10686);

che con il terzo motivo il ricorrente censura il decreto impugnato per carenza di motivazione in ordine alla dedotta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in riferimento alla mancata concessione della protezione umanitaria;

che il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, risolvendosi nel mero richiamo ad una disposizione di legge, non accompagnato dalla formulazione di puntuali critiche alle argomentazioni giuridiche svolte nel decreto impugnato, ma dalla deduzione di un vizio di motivazione, la cui riferibilità all’accertamento dei fatti avrebbe a sua volta richiesto l’indicazione delle circostanze eventualmente trascurate dal Giudice di merito;

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2021

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