Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29929 del 25/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24732-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

T. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, T.B., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Daniele GIOVANNELLI, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1476/04/2018 della Commissione tributaria regionale della TOSCANA, depositata il 19/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di tre avvisi di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP, emessi dall’Agenzia delle entrate a seguito del disconoscimento dei costi di sponsorizzazione e di assicurazione che la contribuente T. s.p.a. aveva sostenuto negli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009 e che l’amministrazione finanziaria riteneva non inerenti ed antieconomici, con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, limitatamente ai costi di assicurazione sostenuti dalla società contribuente negli anni d’imposta 2008 e 2009, per violazione del principio di competenza, mentre rigettava l’impugnazione sia con riferimento allle spese di sponsorizzazione, in applicazione della “presunzione assoluta di inerenza” di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 90, ritenendo le stesse effettivamente sostenute e comunque “proporzionate e del tutto ragionevoli rispetto al fatturato della società contribuente”, sia con riferimento all’importo di cui alla nota di credito emessa dalla società con riferimento ad un atto di transazione di due contenziosi civili con società clienti della contribuente;

– l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la statuizione d’appello ad essa sfavorevole, sulla base di due motivi, cui replica l’intimata con controricorso;

– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del TUIRD.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5, e della L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, sostenendo che la CTR aveva omesso di valutare l’inerenza dei costi di sponsorizzazione, oggetto di ripresa a tassazione, all’oggetto dell’attività espletata dalla società contribuente e ai ricavi della stessa.

2. Il motivo è infondato atteso che, così come correttamente rilevato dai giudici di appello, la fattispecie in esame rientra nell’ambito di applicazione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, che prevede che “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.p.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 74, comma 2”.

3. La citata disposizione ha, quindi, introdotto, a favore del solo “soggetto erogante” il corrispettivo (nella specie la T. s.p.a.) – quindi, non a favore dell’associazione sportiva che riceve l’erogazione di denaro (in tal senso cfr. Cass. 17196 del 2019, in motivazione) -, una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria di tali spese. E questa Corte ha più volte ribadito, al riguardo, che “in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere 1"immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale” (Cass. n. 14232 del 2017), “senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori” (Cass. n. 8981 del 2017; v., altresì, Cass. n. 7202 del 2017 e nn. 1420 e 13508 del 2018).

4. Pertanto, in presenza di tutte le sopra indicate condizioni, le valutazioni circa l’inerenza e la congruità di quei costi restano del tutto irrilevanti. Ed in ogni caso, nella specie la CTR, con motivazione che non è stata neppure censurata con il corrispondente vizio motivazionale, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha comunque ritenuto sussistenti anche i requisiti di inerenza e congruità dei costi portati in deduzione dalla società contribuente affermando che “le spese sono proporzionate e del tutto ragionevoli rispetto al fatturato della società contribuente” atteso che “per tutte le annualità prese in esame la società ha avuto un volume di affari superiori a sei milioni di Euro ed un utile fiscale superiore ad un milione” (sentenza, pag. 4), peraltro facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di inerenza dei costi (cfr. Cass. n. 30336 del 2019; Cass. n. 902 del 2020; Cass. n. 2224 del 2021).

5. La CTR ha dato altresì atto della sussistenza di tutte le condizioni che, in base ai principi giurisprudenziali affermati in materia da questa Corte e sopra richiamati, devono ricorrere per l’applicabilità della presunzione di cui alla L. n. 289 del 2000, art. 90, comma 8, affermando che quelle poste dalla società contribuente in deduzione erano spese sostenute “in favore di società amatoriali sportive”, “dilettantistiche”, e che la contribuente ne aveva provato l’effettività mediante la produzione in giudizio di “fotografie raffiguranti striscioni pubblicitari esposti nei campi sportivi”, ritenendo al riguardo infondata, perché “capziosa”, “l’obiezione dell’Ag. Entrate per cui si tratterebbe di foto “decontestualizzate””. Risulta inoltre rispettato il limite quantitativo di spesa, che è circostanza neppure contestata.

6. In estrema sintesi, il motivo di ricorso in esame va rigettato.

7. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del TUIRD.P.R. n. 917 del 1986, art. 101, comma 5 e art. 2697 c.c. sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere deducibile il costo esposto nella nota di credito emessa dalla società contribuente in data 18/05/2010, quale componente negativa avente causa da una transazione commerciale sottoscritta in data 28/07/2008 con riferimento a due contenziosi civili con società clienti, stante l’impossibilità di collegare con certezza, così come richiesto dal citato art. 101 TUIR, la somma esposta nella nota di credito del 2010 all’atto di transazione del 2008.

8. Con il terzo motivo deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame del fatto, decisivo e già oggetto di discussione tra le parti, che l’atto di transazione aveva ad oggetto esclusivamente la rinuncia all’impugnazione di una sentenza del Tribunale di Lucca del 22/06/2007, “in cui era stabilito che Euro 229.448,88, richiesto in giudizio dalla T. contro l’Azienda Agricola La Fontanella s.a.s., venissero detratti alcuni importi”, e ciò non consentiva di ricondurre tale atto transattivo “ad un credito dello specifico importo esposto nella ridetta nota del 18.5.2020” (ricorso, pag. 14).

9. Entrambi i motivi sono inammissibili per difetto di autosufficienza avendo la ricorrente omesso di trascrivere nel ricorso il contenuto dell’atto di transazione e della sentenza del Tribunale di Lucca, cui ha fatto riferimento, così impedendo a questa Corte di effettuare il vaglio di decisività e fondatezza delle censure proposte.

10. Invero, è pacifico che, “in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità” (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34469).

11. In estrema sintesi il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

12. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472