Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.302 del 13/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1539-2019 proposto da:

S.A., SA.AS., M.R., M.M., M.M.P., nella qualità di eredi della sig.ra S.T., SA.TE.AD., SA.AS., in proprio e nella qualità di eredi della sig.ra Se.Gi., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ANTONIO SINESIO, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO CAPONNETTO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE di AGRIGENTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RITA SALVAGO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 946/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 11/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I signori S.A., Sa.As., M.R., M.M., M.M.P., Sa.Ad. e Sa.As. ricorrono per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con cui la corte di appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio da annullamento pronunciato da questa Corte di cassazione, ha condannato il Comune di Agrigento a corrispondere ai ricorrenti, quali comproprietari di un terreno iscritto in catasto alla partita *****, f. *****, part. *****, la complessiva somma di Euro 184.800.00 a titolo di risarcimento danni per occupazione appropriativa ed a depositare presso la Cassa depositi e prestiti la somma di Euro 51.628,66 a titolo di indennità di occupazione legittima, in esito alla occupazione d’urgenza del fondo effettuata per la realizzazione di un serbatoio idrico, da valere a servizio delle zone basse della città di Agrigento, senza l’intervento di un decreto definitivo di esproprio.

2. Con unico articolato motivo i ricorrenti deducono l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, facendo valere l’erroneità in cui sarebbe incorso il c.t.u. nominato in giudizio, alle cui conclusioni aveva prestato adesione la Corte territoriale, nel fissare il valore di mercato del terreno.

In applicazione del metodo sintetico di stima, il tecnico non aveva assunto a termini di confronto terreni non edificabili, quali erano quelli in proprietà degli opponenti, che fossero omogenei a quelli di stima, ubicati nella stessa zona, non avendo egli rinvenuto atti di compravendita o altra documentazione utile; il tecnico aveva invece preso in considerazione fondi che, posti in zona limitrofa, affacciavano su aree edificate da alloggi popolari e quindi relativi a contesti urbanistici del tutto distinti dalla zona in cui insisteva quello dei ricorrenti, dal quale, invece, quale “vetrina della città di Agrigento” era “possibile ammirare la straordinaria e rinomata Valle dei Templi” (p. 6 ricorso).

3. Il motivo è inammissibile perchè finalizzato ad un esame di merito precluso in cassazione, non deducendosi dai ricorrenti sul fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed art. 366 c.p.c., n. 4, ma portandosi, invece, una critica generica di mera contestazione alle conclusioni raggiunte dal tecnico di ufficio senza nessun richiamo alla motivazione della sentenza impugnata e con argomentazione di mero contrasto (Cass. n. 24298 del 29/11/2016).

Vero è infatti che il nominato c.t.u. per le motivazioni riportate nella impugnata sentenza, in applicazione del criterio di stima sintetico-comparativo, ha preso si in considerazione il valore di mercato dei terreni limitrofi non edificatori e come tali omogenei a quelli di stima, ma ha poi stimato “al rialzo” il valore di questi ultimi, proprio in considerazione del loro “particolare pregio paesaggistico” diversamente da quelli altri, in applicazione quindi di un correttivo di stima che sottrae fondatezza alla proposta censura sull’erronea applicazione dei criterio di stima e che la rende, finanche, non specifica e concludente. ”

4. Il ricorso è conclusivamente inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (secando la formula da ultimo indicata in Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a rifondere al Comune di Agrigento le spese di lite che liquida in Euro 5.000,00 oltre ad Euro 100,00 per esborsi, spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

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