Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.305 del 13/01/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso n. 4639-2020 proposto da:

ITALFONDIARIO s.p.a., nella qualità di mandataria della CASTELLO FINANCE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, in VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO GARGANI, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

G.D.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. R.G. 31915/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO

che:

L’Italfondiario s.p.a. – quale mandataria della Castello Finance s.r.l. – chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza emessa da questa Corte il 6.12.19 nella parte in cui, nel dispositivo e in vari altri punti del provvedimento, è riportato erroneamente il cognome della ricorrente come G.D. anzichè G.D..

Non si è costituita l’intimata.

RITENUTO

che:

Il ricorso è fondato poichè dall’ordinanza impugnata e dall’esame del fascicolo, si evincono gli errori materiali denunziati, consistiti nell’aver indicato il cognome della parte intimata (che è stata ricorrente nella causa decisa da questa Corte con l’ordinanza impugnata) G. anzichè G..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per correzione di errore materiale, disponendo che nell’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, n. 31915/19, pubblicata in data 7.2.2020, laddove si legge G.D., alle pagg. 1,2,3,4 e nel dispositivo, debba leggersi ed intendersi G.D..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472