LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4079-2019 proposto da:
R.A. SRL IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato BRUNO CHIARANTANO, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE RIJLI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3605/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 20/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La società R.A. s.r.l, in liquidazione, in persona del suo commissario e del liquidatore giudiziale ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza della CTR Calabria indicata in epigrafe con la quale è stato rigettato il ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza resa dalla stessa CTR che, riuniti i ricorsi relativi ai procedimenti recanti i nn. 1724/2011 e 1694/2011 aveva confermato la decisione di primo grado. In particolare la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso della società confermando, quanto alla ripresa, l’accertamento con il quale erano state recuperate a tassazione le quote di ammortamento relative a costi per ammodernamenti e ristrutturazioni, eliminando, invece, le sanzioni.
Orbene, la CTR Calabria, decidendo il ricorso per revocazione proposto dalla società, riteneva che non potevano ravvisarsi i presupposti per la chiesta revocazione, non risultando l’esistenza di alcuna ricevuta di deposito documenti – attestante l’avvenuto riscatto dell’immobile di ***** da parte della ricorrente – nè la ricevuta anzidetta era stata prodotta all’udienza di discussione del giudizio di revocazione. La CTR osservava peraltro che di tale documento non si era fatto cenno nel ricorso in appello.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
La ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14. Secondo la ricorrente il giudizio di revocazione promosso dalla società unitamente ad alcuni dei soci – R.C., R.M.L. e R.M. – era stato trattato in assenza di un altro socio – R.M. – che aveva proposto autonomo ricorso per revocazione ed il cui giudizio era ancora pendente, trovando applicazione i principi di cui alla pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 14815 del 4.6.2008.
Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64. Secondo la ricorrente era agli atti la ricevuta di deposito del documento che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto non depositato, nemmeno potendosi considerare che la ricevuta anzidetta recava il numero di ruolo di procedimento diverso da quello promosso dalla società, poichè la difesa della società aveva chiesto la riunione di tutti i giudizi e cioè anche di quello recante il n. R.G. 1694/11 oggetto della presente controversia e di quello relativo al procedimento n. R.G. 1695/2011.
Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbe il secondo motivo.
E’ sostanzialmente pacifico fra le parti che l’originario contenzioso promosso dalla società R.A. s.r.l. e dai soci, con separati ricorsi, aveva riguardato la ripresa a tassazione di redditi accertati nei confronti della società di persone e dei soci quali redditi di partecipazione.
Alcuni dei procedimenti proposti – specificamente quelli recanti i nn. 1724/2011 e 1694/2011 – vennero riuniti, mentre altro procedimento promosso da altro socio, recante il n. R.G. 2348/2015 non sarebbe stato riunito ai due precedenti.
Ora, secondo l’Agenzia delle entrate la necessità del litisconsorzio necessario, relativo al giudizio oggetto di revocazione, avrebbe riguardato anche il procedimento n. 2348/2015, non riunito agli altri due decisi dalla CTR con sentenza n. 245/05/15. Giudizio che, secondo la ricorrente, sarebbe ancora pendente. Ora, va detto che il giudizio di revocazione, costituendo un mezzo straordinario di impugnazione, va ad incidere sul giudizio come incardinato innanzi al giudice che ha deciso il procedimento.
Orbene, la circostanza che tale procedimento sia stato trattato in assenza di tutte le parti che avevano proposto ricorso per revocazione, al punto che uno dei giudizio, come affermato dalla ricorrente, sarebbe ancora pendente – procedimento proposto dal socio R.M. -, rende evidente la disintegrità del contraddittorio, alla stregua dei principi espressi dalle sezioni Unite di questa Corte n. 14815/2008, valevoli con riguardo al contenzioso promosso con riguardo al reddito di ripresa a carico della società di persona e a quello preteso nei confronti dei soci del sodalizio quale reddito di partecipazione. La circostanza, esposta dall’Agenzia delle entrate, che i giudizi sarebbero stati trattati alla stessa udienza è tuttavia inidonea a dimostrare l’avvenuta simultaneità della trattazione, non risultando che anche il procedimento n. 2348/2015 sia stato deciso dal medesimo collegio che ha pronunziato la sentenza qui gravata di revocazione ed alla medesima data – circostanza nemmeno dedotta dall’Agenzia delle entrate.
Sulla base di tali considerazioni va dichiarata la nullità del giudizio di revocazione e va disposta la restituzione degli atti alla CTR Calabria per la trattazione del giudizio alla presenza della società e dei soci della stessa.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
PQM
Dichiara la nullità del giudizio di revocazione Dispone la restituzione degli atti alla CTR Calabria per la trattazione del giudizio alla presenza della società e dei soci della stessa.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021