LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5141-2019 proposto da:
M.T.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO ESPOSITO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI POSITANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO CANTILLO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, COMUNE DI NOCERA INFERIORE;
– intimati –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 9518/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 06/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE M.T.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso due sentenze emesse dalla CTR Campania – n. 6923/2018, depositata il 18.7.2018, e n. 9518, depositata il 6.11.2018 – con le quali erano stati rigettati gli appelli proposti dalla contribuente avverso due pronunzie della CTP di Salerno relative, rispettivamente alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria connessa a cartelle di pagamento per crediti del Comune di Positano, del comune di Nocera Inferiore ed Agenzia delle entrate e, quanto alla seconda pronunzia, all’avviso di intimazione di pagamento emesso da Equitalia Sud S.p.a. in base a sei cartelle di pagamento, concernenti ICI asseritamente dovuta al Comune di Positano.
Si è costituito in giudizio con controricorso il comune di Positano. Non hanno depositato difese scritte il Comune di Nocera inferiore, l’Agenzia delle entrate ed Equitalia Sud S.p.a..
La ricorrente ha depositato memoria.
Il ricorso per cassazione proposto avverso due sentenze aventi contenziosi diversi -impugnazione di avvisi di intimazione relativi a cartelle di pagamento distinte, rispetto alle quali sono stati prospettati vizi ovviamente diversi- e non tra le stesse parti è inammissibile.
Questa Corte è infatti ferma nel ritenere che in materia tributaria è ammissibile – fermi restando gli eventuali obblighi tributari del ricorrente, in relazione al numero dei provvedimenti impugnati – il ricorso cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima “ratio”, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti allo stesso rapporto giuridico d’imposta, pur se riferiti a diverse annualità, ove i medesimi dipendano per intero dalla soluzione di una identica questione di diritto comune a tutte le cause, in ipotesi suscettibile di dar vita ad un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le cause relative al medesimo rapporto d’imposta – Cass. n. 4595/2017, Cass. n. 21005/2019 -.
Orbene, nel caso di specie risulta per tabulas dall’esame delle sentenze impugnate con un unico ricorso dalla Mandare la diversità delle pretese fiscali poste a base degli atti notificati alla contribuente, nonchè la diversità di soggetti coinvolti- nel giudizio definito dalla CTR Campania n. 9518 del 27.9.2018 la ricorrente era parte insieme al comune di Positano, all’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle Entrate riscossione, mentre nel giudizio definito dalla CTR Campania n. 6923 del 18.7.2018 la ricorrente era parte del giudizio insieme al comune di Nocera Inferiore, al comune di Positano, all’Agenzia delle entrate ed all’Agenzia delle entrate Riscossione – e delle questioni giuridiche affrontate nei due giudizi, conseguentemente diverse.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, dovendosi per l’effetto ritenere superate le argomentazioni difensive esposte dalla ricorrente in memoria.
Le spese seguono la soccombenza, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore del Comune di Positano in Euro 5000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 A).
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021