LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5576-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PALESTRO 78, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO VERGA, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO MARIA AMMENDOLIA, SERGIO GIOVANNI VERGA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3520/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 28/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro A.G., che si è costituito con controricorso, avverso la sentenza della CTR della Sicilia con la quale, confermando la sentenza di primo grado, è stato accolto parzialmente il ricorso proposto dal contribuente avverso il provvedimento di silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione sull’istanza di rimborso del 90% dell’IRPEF, corrisposta per gli anni 1990, 1991, 1992 mediante istanza presentata in adesione alla disposizione sul condono previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17. Secondo la CTR, per quel che qui rileva, lo ius superveniens – L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 – non trovava applicazione nel giudizio riferendosi a questioni da fare valere in sede esecutiva.
La ricorrente prospetta la violazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 così come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito dalla L. n. 123 del 2017, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la normativa da ultimo citata sarebbe applicabile al presente giudizio.
l ricorso è infondato.
Ed invero, questa Corte ha già più volte rilevato che lo ius superveniens, sopra descritto, non incide in alcun modo sul diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, operando detto rimborso entro i limiti delle risorse stanziate e disponibili, si che le eventuali questioni sui conseguenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate possono avere rilievo solo in fase esecutiva, ovvero in quella eventuale di ottemperanza (cfr. Cass. n. 29906 del 2017; Cass. n. 4291 del 2018, Cass. n. 18496/2019).
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore del controricorrente in Euro 1000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 17%.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021