LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5920-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.E.D., AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 6699/8/2018 della COMMISSIONE TIRBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 11/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. ha notificato, in data 23/06/2016, a C.E.D. una cartella di pagamento a titolo d’imposta di successione, ipotecaria e catastale in seguito ad avviso di rettifica e liquidazione.
Il C. ha impugnato la cartella davanti alla CTP di Caserta ed ha premesso che il giudizio relativo all’avviso di liquidazione si era concluso favorevolmente al medesimo in seguito ad una pronuncia di questa Corte (n. 9566/2013) con rinvio senza che a questa fosse seguita la riassunzione del processo. Il contribuente ha, quindi, sostenuto che la mancata riassunzione e la conseguente estinzione del giudizio sulla validità della cartella non poteva determinare l’iscrizione a ruolo dell’intera imposta rettificata, in ragione dell’intervenuta decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25 ed essendo decorso il termine decennale di prescrizione.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso con sentenza impugnata dall’Ufficio.
La CTR Campania con la sentenza indicata in epigrafe, ha rilevato che: a) la sentenza di questa Corte n. 9586/13 non era stata notificata alle parti, sicchè per la riassunzione trovava applicazione il termine lungo semestrale; b) il termine semestrale per la riassunzione era scaduto il 19/10/2013; c) solo da tale data il processo poteva ritenersi estinto e l’accertamento impugnato era divenuto definitivo, costituendo titolo per la riscossione a mezzo di ruoli; d) la riscossione doveva essere avviata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla suddetta data (D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25); e) nel caso di specie il termine decadenziale era scaduto il 31/12/2015, mentre la cartella di pagamento era stata notificata in data 23/06/2016 e, quindi, tardivamente.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR, affidato ad un unico motivo.
La parte intimata non si è costituita.
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate prospetta la violazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 63.
La ricorrente sostiene che la CTR avrebbe omesso di considerare che il termine per la riassunzione applicabile nel caso di specie avrebbe dovuto essere quello annuale previsto dal D.Lgs. n. 156 del 1992, art. 63 prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 156 del 2015 che ha ridotto il termine per la riassunzione a sei mesi (a partire dal 01/01/2016).
Il motivo è fondato e va accolto.
Giova ricordare che in materia processuale opera il principio del tempus regit actum, in virtù del quale l’atto processuale è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto (v. Cass. n. 13165/2016; Corte. Cost. sent. n. 155/90).
Va ancora rammentato che il D.P.R. n. 602 del 1973, nuovo testo art. 25, comma 1, lett. c), – nel testo modificato dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 ter, lett. a), n. 2), conv. in L. n. 156 del 2005 – dispone che le cartelle di pagamento debbono essere notificate, a pena di decadenza, “entro il 31 dicembre: c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio”.
Orbene, poichè nel caso in esame la sentenza della Corte di cassazione è stata depositata in data 19 aprile 2013, il termine per l’eventuale riassunzione innanzi al giudice del rinvio da applicare era quello annuale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63 nella formulazione ratione temporis applicabile, e non quello semestrale considerato dal giudice di appello.
Ed infatti, la riduzione del termine discendente dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 156 del 2015, è operante per espressa previsione del D.Lgs., solo a partire dall’1 gennaio 2016.
Ne consegue che il termine per la riassunzione andava a scadere il 19 aprile 2014 (e non il 19 ottobre 2013 come calcolato dalla CTR), per cui solo da tale data il processo poteva ritenersi estinto, determinando la definitività dell’accertamento e costituendo titolo per la riscossione a mezzo di ruoli.
Ne consegue che il termine decadenziale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25 sarebbe spirato solo il 31/12/2016 (e cioè il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento diviene definitivo).
La CTR ha, quindi, errato nel ritenere nulla la notifica della cartella per intervenuta decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25 avvenuta il 23 giugno 2016 – v.pag.1 sentenza CTR e pag. 2 ricorso per cassazione Ag. Entrate -.
Sulla base delle superiori considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sez. CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021