Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.315 del 13/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22408-2017 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ROMANO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO SARRACINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1856/29/2017 della COMMISSIONE TRIBTUARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 01/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

C.A. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione o di avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP anno 2012 – per versamenti bancari non giustificati e ricavi non dichiarati – ha rigettato l’appello del contribuente, proposto contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso introduttivo.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

In data 31 maggio 2019 il ricorrente ha depositato istanza di sospensione del processo, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10 e in data 6 luglio 2020 l’Avvocatura dello Stato ha chiesto la dichiarazione della estinzione del giudizio, preso atto della comunicazione dell’Agenzia delle entrate che aveva verificato la regolarità della definizione agevolata.

La Corte, preso atto di quanto sopra, dichiara l’estinzione del processo.

Alla declaratoria di estinzione del processo per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue la compensazione delle spese del processo, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46 trattandosi di ipotesi di definizione delle pendenze tributarle prevista dalla legge come conseguenza automatica della definizione agevolata della controversia tributaria.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

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