LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14324-2018 proposto da:
O’ COILEAIN PADRAIG FACHTNA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO, 4/1C, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA VARANO, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO IUDICA;
– ricorrente –
contro
R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE, 60, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA MARTUSCELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRADO QUAGLIERINI, LUCA GIRALDI;
C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI, 38, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GIUSSANI, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO SABATINI;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 dal Consigliere SCARPA ANTONIO;
viste le conclusioni motivate, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CORRADO MISTRI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le memorie presentate dalle parti.
FATTI DI CAUSA
1. Padraig Fachtna O’Coileain ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso il provvedimento della Corte d’appello di Firenze del 6 marzo 2018, che ha dichiarato estinto il procedimento n. R.G. 1367/2017, a seguito della rinuncia agli atti del giudizio depositata dall’appellante C.L. in data 19 febbraio 2018.
2. C.L. e R.P. resistono con distinti controricorsi.
3. Il giudizio di primo grado, conclusosi con sentenza del Tribunale di Firenze dell’11 aprile 2017, aveva accolto la domanda ex art. 2932 c.c., con riduzione del prezzo della vendita immobiliare stabilito nel preliminare, proposta da Padraig Fachtna O’Coileain con citazione del 26 giugno 2011, statuendo nei confronti di C.L., nonché di R.P., avente causa dal C..
C.L. aveva quindi proposto appello con atto dell’11 maggio 2017, nonché ricorso ex art. 351 c.p.c. in data 3 ottobre 2017. L’udienza di discussione sull’istanza di sospensione dell’esecuzione provvisoria era fissata per il 25 gennaio 2018, ed in relazione ad essa Padraig Fachtna O’Coileain aveva depositato memoria in data 18 gennaio 2018. Con ordinanza del 25 gennaio 2018 la Corte di Firenze aveva poi rigettato l’istanza di sospensione.
4. Su proposta del relatore della apposita sezione ex art. 376 c.p.c., comma 1, che riteneva che potesse essere accolto per manifesta fondatezza il primo motivo di ricorso, restando assorbiti i restanti due motivi, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente aveva fissato l’adunanza della camera di consiglio per il giorno 3 maggio 2019.
Con ordinanza n. 14556/2019 del 28 maggio 2019, il Collegio ritenne, tuttavia, che non ricorresse l’ipotesi di manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso.
Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.
Hanno presentato memorie Padraig Fachtna O’Coileain, C.L. e R.P..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso di Padraig Fachtna O’Coileain deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 279 c.p.c., n. 2, art. 132 c.p.c., art. 119 disp. att. c.p.c., comma 3, mancando nella declaratoria di estinzione del 6 marzo 2018 la menzione e la sottoscrizione del giudice relatore.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 334 c.p.c., art. 343 c.p.c., art. 166 c.p.c., art. 168 bis c.p.c., comma 5, per l’illegittima dichiarazione di estinzione in pendenza del termine, in favore dell’appellato, per proporre impugnazione incidentale tardiva.
Il terzo motivo di ricorso censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per la mancata pronuncia sulle spese del procedimento ex art. 351 c.p.c..
2. L’esame del primo motivo di ricorso assume rilievo pregiudiziale.
2.1. La dichiarazione di estinzione del 6 marzo 2018 reca la sola sottoscrizione del presidente del collegio della Corte d’appello Ri.Em., senza che nella intestazione né in calce alla stessa sia riportata alcuna indicazione del “relatore”, né della qualifica di “estensore” (ai fini quanto meno della presunzione di coincidenza delle figure di relatore ed estensore posta dall’art. 276 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.) (Cass. Sez. L, 08/05/2003, n. 7045; Cass. Sez. 3, 11/12/1995, n. 12655).
2.1.1. Si assume abitualmente che pure l’eventuale cumulo della qualità del presidente con quella di relatore o comunque di estensore della sentenza deve risultare dalla “documentale formulazione” dello stesso provvedimento (così Cass. Sez. 5, 05/07/2013, n. 16843; Cass. Sez. L, 05/08/2003, n. 11831; Cass. Sez. 1, 17/07/1996, n. 6456; Cass. Sez. 1, 03/09/1994, n. 76349).
2.1.2. Anche peraltro a voler operare una integrazione extratestuale del provvedimento impugnato con elementi documentali risultanti dall’esame diretto degli atti contenuti nel fascicolo d’ufficio o prodotti dalle parti in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 370 c.p.c. (ad esempio, lo “storico” del fascicolo della Corte d’appello di Firenze), risultano la designazione quali relatori dapprima del consigliere Covini e poi del consigliere S..
2.2. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, a seguito dell’abrogazione (ad opera della L. 26 novembre 1990, n. 353) dell’art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell’istruttore dichiarative dell’improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell’appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio, nella attuale struttura del giudizio di appello, ed ha natura formale di sentenza, essendo detti provvedimenti non più soggetti a reclamo, e perciò decisori e definitivi; con l’ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l’ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all’art. 132 c.p.c. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore).
2.3. Ne discende che l’ordinanza collegiale, con la quale sia stata dichiarata l’estinzione del giudizio d’appello, ove sottoscritta dal solo presidente, che non ne risulti anche relatore o estensore, è viziata da nullità (Cass. Sez. 6 – 3, 26/11/2020, n. 26914; Cass. Sez. 3, 08/02/2008, n. 3128; Cass. Sez. 3, 17/05/2007, n. 11434; Cass. Sez. 1, 27/08/2003, n. 12537).
2.4. Non ha rilievo di precedente contrario al richiamato orientamento Cass. Sez. 2, 24/03/2006, n. 6600 (menzionata dal controricorrente C.L.). Questa pronuncia decise su una fattispecie di omessa esecuzione di un ordine di rinnovazione della citazione d’appello (art. 291 c.p.c., comma 3), nel qual caso la causa viene cancellata dal ruolo con ordinanza e, una volta intervenuta la cancellazione, il processo si estingue a norma dell’art. 307 c.p.c., comma 3, di modo che il potere di rilevazione dell’estinzione, di cui al comma 4 dello stesso art. 307, nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009 – lì applicabile ratione temporis -può e deve essere esercitato, su rituale eccezione della parte interessata, solo dopo la cancellazione della causa dal ruolo, senza perciò che la cancellazione implichi una immediata dichiarazione di estinzione del processo (cfr. Cass. Sez. 3, 30/04/2010, n. 10609).
Al contrario, non risulta “la diversità in fatto” del caso deciso dalla citata Cass. n. 26914 del 2020, secondo quanto osservato dal pubblico ministero nelle sue conclusioni motivate, avendo questo recente precedente deciso parimenti su un’ordinanza della corte d’appello dichiarativa dell’estinzione del giudizio a firma del solo presidente, il quale non risultava anche relatore o estensore.
2.5. Seguendo l’insegnamento di Cass. Sez. U, 20/05/2014, n. 11021, la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio o del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell’art. 161 c.p.c., comma 1, trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, sicché, tramite la firma presente, non è comunque impedita la riconducibilità dell’atto al giudice che l’ha pronunciata. L’operatività del regime dell’art. 161 c.p.c., comma 1, comporta che il vizio della sentenza “insufficientemente” firmata si converte in motivo di impugnazione. Essendo stato fatto valere tale vizio con il primo motivo del ricorso per cassazione, deve essere disposto il rinvio ex art. 383 c.p.c. ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata, il quale procederà alla rinnovazione della decisione (Cass. Sez. U, 20/05/2014, n. 11021; Cass. Sez. L, 05/04/2017, n. 8817).
3. Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere accolto.
La radicale nullità del provvedimento impugnato, denunciata nel primo motivo, e la conseguente cassazione con rinvio assorbono l’esame del secondo motivo (circa la necessità dell’accettazione dell’appellato, sebbene non ancora costituito, rispetto alla rinuncia all’appello principale, agli effetti dell’art. 306 c.p.c., e ciò per far salva l’eventuale proposizione di impugnazione incidentale tardiva successiva alla rinuncia), nonché del terzo motivo di ricorso (circa la necessità che il rinunciante all’appello rimborsi alle altre parti le spese relative al subprocedimento incidentale innestato dall’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza appellata).
4. Il provvedimento impugnato va perciò cassato in ragione della censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
Non può procedersi alla decisione della causa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, auspicata dal controricorrente C.L., giacché essa rimane esclusa in ipotesi, come nella specie, di accoglimento del ricorso per vizio in procedendo consistente nel difetto di sottoscrizione di provvedimento emesso da un organo collegiale, dovendosi piuttosto mediante rinvio reinvestire il medesimo giudice che ha emesso quel provvedimento del potere – dovere di una nuova pronuncia (arg. da Cass. Sez. 2, 14/02/2006, n. 3161).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021
Codice Procedura Civile > Articolo 91 - Condanna alle spese | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 132 - Contenuto della sentenza | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 166 - Costituzione del convenuto | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 276 - Deliberazione | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 306 - Rinuncia agli atti del giudizio | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 334 - Impugnazioni incidentali tardive | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 357 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 366 - Contenuto del ricorso | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 370 - Controricorso | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 383 - Cassazione con rinvio | Codice Procedura Civile