Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.318 del 13/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26320-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.L.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 120, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MELIS, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VIPSANIA ANDREICICH;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 905/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di L.L.A.M. di avviso di accertamento per riclassificazione e rivalutazione di rendita catastale, L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335 di tre immobili situati nella microzona 19 – Parioli di Roma – accoglieva l’appello della contribuente, ritenendo insussistenti i presupposti per la ridefinizione del classamento di detti immobili. In particolare, la CTR, rilevava che tali immobili avevano già formato oggetto di riclassamento in anni recenti (2005, 2006,2008) e, pertanto, erano già in linea con il valore medio della microzona, ponendosi al di sotto del margine di tolleranza del 35%.

La contribuente è rimasta intimata

CONSIDERATO IN DIRITTO

o Col primo motivo, si deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 in quanto gli immobili erano di proprietà di più soggetti per cui ricorreva l’ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i proprietari.

o I motivo è infondato in quanto, come emerge dalle risultanze in atti, esaminate in relazione al vizio dedotto ex art. 360 c.p.c., n. 4, la contribuente è proprietaria esclusiva dei tre immobili, in relazione ai quali ha impugnato l’accertamento. Questo riguardava anche un quarto immobile in comproprietà con altri soggetti che, tuttavia, non è stato oggetto di impugnazione.

Il contenzioso verte pertanto esclusivamente su immobili di proprietà della contribuente come indicati nei numeri 1, 3, e 4 ad esclusione dell’unità immobiliare indicata al n. 2, non oggetto di contestazione, e dell’immobile di cui al n. 4, in comproprietà per la quota di 2/12 anch’esso non in contestazione, in quanto oggetto di altro contenzioso promosso anche dagli altri comproprietari.

o Col secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il secondo motivo è altresì infondato.

Costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019).

o Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. (cfr. Cass. n. 3156/2015).

o Nello specifico, l’intervento è possibile nelle microzone “per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato (…) e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali” (comma 335). Il provvedimento di riclassamento deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l’emanazione (Cass. n. 10403/2019).

o Di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. 22671/2019; Cass. 23051/2019).

La CTR si è, in definitiva, uniformata ai predetti principi, rilevando la genericità della motivazione, non sussistendo i presupposti di fatto necessari per l’applicazione del riclassamento.

Il ricorso va per l’effetto rigettato.

Le spese vanno compensate, in ragione del consolidamento della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

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