Contributi di bonifica, contestazione della cartella esattoriale, disconoscimento del debito, onere a carico del contribuente

Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.31851 del 05/11/2021

Pubblicato il
Contributi di bonifica, impugnazione innanzi al giudice amministrativo, contestazione della cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, piano di classifica

In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), che riguardano l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità (la sottolineatura è dello scrivente), l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente.

Contributi di bonifica, inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza, disconoscimento del debito, onere del contribuente di contestare specificamente la legittimità del provvedimento.

In tema di contributi di bonifica, l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell’ambito di un piano di classifica comporta l’onere del contribuente, che voglia disconoscere il debito, di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione, in quanto dall’avvenuta approvazione del plano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro consortile deriva la presunzione del vantaggio fondiario, sia che si tratti di opere di bonifica propriamente detta sia che si tratti di opere di difesa idraulica.

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6440/2017 proposto da:

Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, in persona del Commissario liquidatore Avv. E.R., tale nominato con il D.P. Giunta Regione Calabria 13 novembre 2015, n. 131 con sede in ***** (C.F. e partita Iva *****), che ha deliberato la proposizione del ricorso con Det. 13 gennaio 2017, n. 329 (prot. n. 28257), rappresentato e difeso, come da procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti Giuseppe Falcone del foro di Cosenza (C.F.: *****) e Francesco Falcone (C. F.: *****), ed elettivamente domiciliato in 00186 Roma, presso lo studio dell’Avv. Antonio Iorio (C.F.: *****), al Corso Vittorio Emanuele II n. 287;

– ricorrente –

contro

S.F., (C.F.: *****), nata a *****, rappresentata e difesa, come da procura in calce al controricorso, dall’Avv. Giuseppe Leonardo De Luca (C.F.: *****), con studio in Corigliano Calabro (CS) alla Via Campania n. 10, presso il quale è

elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2243/2016 emessa dalla CTR Calabria in data 13/09/2016 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, S.F. impugnava l’avviso di pagamento, per la somma di Euro 2.754,56, e la successiva cartella esattoriale, notificato al coniuge P.S., deceduto nell’anno 1993, emesso dal Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, a titolo di quote consortili per gli anni 2005 e 2006, in relazione alla proprietà di un terreno sito in *****, eccependone l’illegittimità per essere intestato al coniuge, l’assenza del beneficio specifico e la mancanza di motivazione.

Si costituiva il Consorzio di Bonifica, controdeducendo e chiedendo la conferma della pretesa tributaria.

La Commissione adita, con sentenza n. 751/IV/12, emessa in data 12.07.2012, rigettava le eccezioni della contribuente e riteneva che “…in tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio grava sul Consorzio circa l’esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano delle opere di bonifica, ma tale inversione dell’onere probatorio realizza una presunzione “iuris tantum” e non “iuris et de iure”… Ne deriva che il contribuente è ammesso a provare in giudizio l’insussistenza del beneficio,… Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato, atteso che l’avviso di pagamento, …, riconduce la pretesa alla determinazione commissariale n. 177 del 28/10/09, avente ad oggetto la determinazione e riscossione dei ruoli di contribuenza ordinari relativi agli oneri di funzionamento e amministrazione del Consorzio…”. Pertanto rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.

Avverso la citata sentenza, in data 20.02.2013, S.F. proponeva appello, premettendo che i primi giudici non avevano tenuto conto delle osservazioni formulate in ordine alla illegittimità del contributo richiesto in rapporto all’inattività del Consorzio di Bonifica, posto in liquidazione, oltre alla mancanza dei presupposti di legge per la richiesta di contribuzione, quali la Delib. di approvazione del piano di riparto e la stessa esistenza di un ente funzionante.

Con sentenza del 13.9.2016, la CTR Calabria accoglieva l’appello, sulla base delle seguenti considerazioni:

1) premesso che i presupposti del potere impositivo erano, nel caso di specie, l’inclusione del bene nel perimetro consortile e l’esistenza di un vantaggio diretto e specifico conseguito o conseguibile dal singolo fondo quale conseguenza delle opere di bonifica, per quanto, ai sensi della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 1, il contributo consortile fosse riconoscibile, per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio, ciò non voleva dire che per la copertura di dette spese fosse possibile imporre tributi anche se il Consorzio non avesse realizzato opere di bonifica con concreti benefici agli immobili;

2) nella fattispecie, il Consorzio non aveva allegato alcun documento probatorio relativo all’inserimento del fondo nel Perimetro di contribuenza e alla ripartizione delle quote contributive fra i consorziati, la perizia dimostrando che erano state realizzate opere molto addietro nel tempo, non che le stesse fossero state realizzate o che fossero funzionanti nel periodo 2005/2006;

3)10 Statuto dell’ente era inidoneo allo scopo e la nota della Conservatoria dei Registri Immobiliari aveva per oggetto “Trascrizione perimetro consortile di ampliamento”, e non il perimetro di contribuenza;

4) mancava, inoltre, il Piano di Classifica, non dando la determinazione n. 177 del 28.10.2009 allegata alcuna indicazione al fine di far individuare al contribuente se il proprio ricadesse nella zona esclusa né per stabilire in quale delle tre classi ricadesse;

5) la determinazione del 2009 applicava, inoltre, retroattivamente agli anni 2005/2006 le tariffe del 2003/2004, in violazione della L.R. Calabria 23 luglio 2003, n. 11, art. 23, comma 2, la quale prevede che “L’ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato”;

6) l’avviso di pagamento non distingueva, come avrebbe dovuto, la quota di tributo destinata ai fini istituzionali da quella riferibile al beneficio ottenuto dalle opere realizzate;

7) i Consorzi di Bonifica non erano autorizzati ad imporre contributi consortili, anche se solo per lo svolgimento dei fini istituzionali, a prescindere dalla prestazione di alcuna attività, dovendo provvedere a determinare annualmente e graduare alla consistenza degli immobili ed ai concreti benefici, anche futuri, i contributi richiesti.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati, sulla base di tre motivi.

S.F. ha resistito con controricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in via principale ed assorbente, la nullità del processo e della sentenza, perché, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e art. 100 c.p.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la CTR non aveva rilevato che l’avviso di pagamento non rappresentava un atto impugnabile dinanzi alla Commissione Tributaria.

1.1. Il motivo è infondato.

Invero, in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nel D.Lgs. 31 dicembre 1993, n. 546, art. 19 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25297 del 28/11/2014; conf. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3315 del 19/02/2016).

In particolare, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento” o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l’impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell’atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile (Sez. 5, Sentenza n. 14373 del 15/06/2010).

Fermo restando che l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, atto recante avviso di pagamento), è una facoltà e non un onere, costituendo un’estensione della tutela, sicché la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall’art. 19 (Sez. 5, Sentenza n. 2616 del 11/02/2015; conf. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26129 del 02/11/2017).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in via subordinata rispetto al primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, L.R. Calabria n. 12 del 2006, art. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e L. n. 2248 del 1865, artt. 3,4 e 5 all. E, nonché della Delib. n. 177 del 2009 del Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR richiesto la prova di attività da parte del Consorzio in relazione a contributi determinati e richiesti per fini istituzionali, dovuti a prescindere dalla esistenza di benefici.

2.1. Il motivo è infondato.

Va premesso che il deposito della Delib. n. 245 del 1976, contenente l’Approvazione del criterio di riparto delle spese consortili”, operato dal Consorzio unitamente al ricorso per cassazione, è inammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c., non attenendo alla nullità della sentenza impugnata né all’ammissibilità del ricorso.

Parimenti, in via preliminare, va evidenziato che la CTR non ha disapplicato alcun atto amministrativo generale, ma, dopo aver rilevato che i presupposti del potere impositivo sono l’inclusione dell’immobile nel perimetro consortile e l’esistenza di un vantaggio diretto e specifico conseguito o conseguibile dal singolo fondo quale conseguenza delle opere di bonifica, ha affermato, da un lato, che anche gli oneri per il conseguimento dei fini istituzionali si possono imporre solo in quanto vengano realizzate e mantenute opere di bonifica e, dall’altro, che il consorzio, non avendo allegato alcun documento probatorio relativo all’inserimento del fondo della contribuente nel Perimetro di contribuenza e alla ripartizione delle quote contributive fra i consorziati, avrebbe avuto l’onere di dimostrare i concreti vantaggi per il terreno della S. derivati o derivandi dai lavori di bonifica.

La CTR ha altresì posto in rilievo la mancanza di un Piano di Classifica e che la Det. 28 ottobre 2009, n. 77 non forniva alcuna indicazione al fine di far individuare al contribuente il suo terreno in quale zona ricadesse.

Da ultimo, la detta determinazione, secondo i giudici territoriali, applicava retroattivamente agli anni 2005/2006 le tariffe del 2003/2004, in violazione della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 2, la quale prescriveva che l’ammontare del contributo consortile fosse determinato con un piano annuale di riparto delle spese.

2.2. La Corte Costituzionale, con la recente sentenza 188/2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 1 lett. a), (nel testo che sarebbe stato applicabile, ratione temporis, alla presente controversia), “nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio””, ma ha precisato che, la successiva L.R. Calabria n. 13 del 2017, ha posto rimedio a tale vulnus per il futuro, in quanto all’art. 1 ha novellato della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, il comma 1 statuendo “senza più distinguere tra quota a) e quota b) – che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell’ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell’incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall’attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell’art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall’immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell’opera e dell’attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore”.

In definitiva, la Consulta ha reputato illegittimo l’assoggettamento alla contribuzione consortile in ragione del solo inserimento dell’immobile nel comprensorio del consorzio e, quindi, “indipendentemente dal beneficio fondiario”, come, invece, testualmente prevede la disposizione censurata alla L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 1, lett. a).

L’esclusione del beneficio fondiario ha proprio il significato e la portata di disancorare la debenza della quota a) – spese per fini istituzionali, così resa autonoma e distinta dalla quota b) – dal beneficio risultante dalla rilevazione fatta dal Consorzio con il piano di classifica e con il relativo perimetro di contribuenza. In tal modo, però, risulta violato il più volte citato principio (settoriale) del sistema tributario, che vuole invece che l’assoggettabilità a contribuzione consortile presupponga il beneficio derivato all’immobile dall’attività di bonifica.

La Corte Costituzionale ha affermato, dunque, che il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall’attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l’immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale – come già rilevato – potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un’imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale.

In tal modo la Corte costituzionale, nel ritenere fondata la questione di legittimità proposta per contrasto della succitata disposizione di legge regionale con l’art. 119 Cost., nel ribadire la natura tributaria dell’obbligazione di pagamento dei contributi consortili, ha affermato che essa non può prescindere dalla sussistenza del beneficio derivante agli immobili compresi nel perimetro di contribuenza, beneficio consistente non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell’attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione in relazione all’art. 53 Cost..

Diversamente opinando, si assoggetterebbe il contributo consortile, secondo la normativa regionale, al solo dato spaziale dell’essere l’immobile ricompreso nel comprensorio di bonifica.

3. Con il terzo motivo di ricorso, il Consorzio censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciando, in rubrica, “violazione e/o errata applicazione di legge relativa alle regole sulla trascrizione (artt. 2645 e 2645 ter c.c.) e delle regole probatorie (art. 2697 c.c.)”, non avendo, a suo dire, la CTR applicato il principio della inversione dell’onere della prova derivante dall’esistenza di due documenti, quali la trascrizione di un atto di perimetrazione del comprensorio del Consorzio effettuata il 21 ottobre 1969 (relativa all’inclusione, tra gli altri, del fondo del contribuente nel perimetro di contribuenza) e la Delib. Regione Calabria n. 309 del 1977 relativa alla determinazione dell’entità dei contributi”.

3.1. Il motivo è infondato.

Il ricorrente, in sostanza, sostiene che, essendo la Delib. 13 ottobre 1976, n. 245 approvata, dalla Giunta Regionale della Calabria con Delib. n. 309 del 1977, un equipollente del vero e proprio piano di classifica, sarebbe configurabile una presunzione, sia pure iuris tantum, in favore del Consorzio, in ordine ai benefici diretti e specifici che il fondo avrebbe conseguito dalle opere di bonifica.

E’ insegnamento di questa Corte che “in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), che riguardano l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità (la sottolineatura è dello scrivente), l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (cfr. Cass. nn. 9099/2012, 421/2013, 24070/2014, 21176/2014, 6707/2015, 3603/2017).

In particolare, è stato già esaminato, anche con riferimento all’atto impositivo costituito da una cartella di pagamento (Sez. 5, Sentenza n. 17066 del 2010), il problema del giudizio relativo ai casi in cui il Consorzio di bonifica abbia già visto approvato un ambito di perimetrazione ed un piano di classifica e, in tali casi (Sez. 5, Sentenza n. 23220 del 2014), ha affermato il principio di diritto secondo cui “In tema di contributi di bonifica, l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell’ambito di un piano di classifica comporta l’onere del contribuente, che voglia disconoscere il debito, di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando sul consorzio, in difetto di specifica contestazione, in quanto dall’avvenuta approvazione del plano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro consortile deriva la presunzione del vantaggio fondiario, sia che si tratti di opere di bonifica propriamente detta sia che si tratti di opere di difesa idraulica” (Cass. sez. un. 26009 del 2008; Cass. sez. trib. n. 9099 del 2012; Cass. sez. trib. 4671 del 2012).

Pertanto, si applica il principio dell’inversione dell’onere della prova in presenza della trascrizione dell’atto di perimetrazione del consorzio e della Delib. regionale di determinazione dell’entità dei contributi.

Tale interpretazione appare rispettosa della recente sentenza 188/2018 della Corte Costituzionale.

Nel caso in esame, il consorzio ricorrente censura l’omesso esame dei deliberati amministrativi che, oltre ad individuare il piano di classifica e il perimetro di contribuenza, ex art. 860 c.c. ed R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, ex art. 10 erano anche stati trascritti presso la Conservatoria del RR.II..

In astratto, la CTR avrebbe errato nell’esigere una specifica prova del vantaggio fondiario, nel caso in cui quest’ultimo (oltre ad essere defettibile per la quota istituzionale del contributo a norma della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 1, lett. a) si potesse presumere sussistente riguardo alle particelle incluse nel perimetro di contribuenza, per non essere stato specificamente contestato il piano di classifica (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5215 del 2018; Cass. 23220/2014, Rv. 633090, Cass. 24356/2016, Rv. 641760, Cass. 13130/2017, Rv. 644262).

Tuttavia, la deduzione del Consorzio secondo la quale le deliberazioni da esso richiamate conterrebbero gli elementi propri di un piano di classifica non chiarisce le ragioni in forza delle quali la documentazione amministrativa allegata ed innanzi richiamata, anteriore, tra l’altro, all’approvazione della L.R. Calabria 23 luglio 2003, n. 11, avrebbe dovuto ritenersi idonea, per un verso, quanto all’inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza consortile, per l’altro, quale piano di classifica, a determinare i criteri di riparto in forza della cui sola regolare approvazione sarebbe stato possibile presumere, in assenza di prova contraria, l’esistenza di benefici diretti e specifici dei quali avrebbe goduto il fondo del contribuente.

Ne consegue che, mancando detti presupposti, non giova al ricorrente Consorzio il richiamo alla costante giurisprudenza di questa Corte in materia di contributi consortili riguardo al riparto dell’onere della prova tra le parti esposta nel motivo di ricorso in esame (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5530 del 2019; conf. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5533 del 2019).

Senza tralasciare che, da un lato, è incontestato che il piano di riparto delle spese (o il suo asserito equipollente) non sia stato indicato nella cartella di pagamento impugnata (che, come detto nell’analizzare il primo motivo, riporta fondamentalmente i dati catastali dei terreni), sicché, tra l’altro, il contribuente non sarebbe stato posto nelle condizioni di contestarne la legittimità, e, dall’altro, risalendo lo stesso, se del caso, al 1969 o, a tutto concedere, al 1977, giammai avrebbe potuto quantificare i differenti benefici che in singoli immobili avevano tratto, negli anni 2005-2006, dalle opere di bonifica.

D’altra parte, l’atto di perimetrazione del 1969 non poteva far altro che limitarsi ad indicare genericamente i Comuni che rientravano nel perimetro del Consorzio.

Da ultimo, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l’esame di un regolamento o di una Delib. comunale o regionale, è necessario, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso, che il testo di detti atti sia interamente trascritto o allegato, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie (rispetto alle quali va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio iura novit curia, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti o delle delibere tra i doveri del giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall’attività svolta dalle parti (Cass., sez. trib., 14 ottobre 2016, n. 20778; Cass., sez. trib., 14 ottobre 2016, n. 20779; Cass. n. 12547/2016, n. 2014/1391, n. 12786/2006, n. 2006/18661).

Da ciò consegue che il motivo in esame si rivela altresì inammissibile, atteso che il ricorrente ha omesso di trascrivere, almeno nei loro passaggi maggiormente significativi, l’atto di perimetrazione del comprensorio del Consorzio e la Delib. Giunta regionale n. 309 del 1977.

3.2. Nel caso di specie, il piano di classifica e quello di riparto della spesa risultano approvati solo il 4 agosto 2015, laddove la nota di trascrizione del 1969 relativa al cd. Perimetro di Contribuenza non era idonea a produrre l’inversione dell’onere della prova, avendo ad oggetto esclusivamente il perimetro consortile di ampliamento e non contenendo il piano di classifica (cfr., in tal senso, in motivazione, Sez. 5, Ordinanza n. 21101 del 07/08/2019). Tanto è vero che nella cartella esattoriale impugnata non si fa alcun cenno a piani di classifica.

A conferma di ciò, lo stesso ricorrente, a pagina 9 del ricorso, si è limitato ad allegare la Delib. n. 177 del 2009, la nota di trascrizione del 1969 della Conservatoria in relazione al perimetro e la Delib. Giunta regionale del 1977.

Senza tralasciare che difetta altresì il piano annuale di riparto delle spese che, in base all’art. 19, comma 5, deve essere approvato dai consorzi di bonifica, entro il 30 ottobre di ciascun anno, sulla base degli indici di beneficio indicati nel piano di classifica degli immobili. Non potrebbe, pertanto, ritenersi a tal fine idonea la Det. Commissario straordinario 28 ottobre 2009, n. 177 con la quale sono stati determinati gli importi dei tributi asseritamente dovuti per gli anni 2005 e 2006.

In ogni caso, quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza, in quanto, se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell’an del contributo, determinante ai fini del quantum è l’accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica” con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio (Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010; conf. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26395 del 17/10/2019).

4. In definitiva, il ricorso non merita accoglimento.

La sopravvenienza in pendenza del presente giudizio di legittimità della succitata pronuncia del Giudice delle leggi giustifica la compensazione delle spese di lite.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente grado di giudizio.

Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2021

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