LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21510-2019 proposto da:
STUDIO LEGALE MILITERNI N.C. & ASSOCIATI IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 10, presso lo studio dell’avvocato TULLIO ELEFANTE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3706/26/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 19/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
Con ricorso notificato in data 11 luglio 2019 l’associazione professionale Studio Legale Militerni N.C. & associati in liquidazione, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania n. 3706/26/18 dep. il 19.4.2018 (usufruendo della sospensione dei termini D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 11 conv. in L. n. 136 del 2018) in relazione a impugnazione di cartella di pagamento per omesso versamento dell’Irap anno 2011.
La CTR ha preso atto che l’associazione aveva svolto attività per il recupero dei compensi professionali, attività da considerare rientrante nella professione forense. Rileva che dalla documentazione in atti emerge l’esistenza di autonoma organizzazione con notevole impiego di risorse, lavoro dipendente, compensi a terzi, spese relative a immobili e altre spese.
L’Agenzia si costituisce con controricorso, deducendo la tardività del ricorso e la sua infondatezza.
Lo Studio Legale Militerni N.C. & associati deposita successiva memoria, ritenendo tempestivo il ricorso, potendo beneficiare della sospensione di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6 e deducendo che non ricorre nella fattispecie, relativa ad associazione professionale in fase di liquidazione, l’esercizio abituale della professione, in quanto lo studio è stato sciolto il 12.10.2009.
CONSIDERATO
Che:
Va preliminarmente esaminata e accolta l’eccezione preliminare di tardività del ricorso.
Va premesso che il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 1, dispone che possono essere definite con modalità agevolate, le controversie instaurate dinanzi alla giurisdizione tributaria, pendenti in ogni stato e grado del giudizio in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi.
Per “atti impositivi” vanno intesi, secondo la norma citata, non modificata dalla legge di conversione, 17 dicembre 2018, n. 136, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, dovendosi escludere dal novero delle controversie definibili quelle aventi ad oggetto atti di mera riscossione, ricognitivi di quanto indicato dal contribuente nella dichiarazione, quali i ruoli e le cartelle di pagamento.
Nel caso in esame, l’oggetto della controversia è l’impugnazione di una cartella di pagamento, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis a seguito di omesso o carente versamento dell’IRAP anno 2011: la deriva dunque da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente nella dichiarazione e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro puramente formale dell’omissione, senza alcuna autonomia e discrezionalità da parte dell’Amministrazione (cfr. tra le altre Cass. n. 28064 del 02/11/2018).
Va pertanto confermata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 7099/2019; n. 25519/2019, in motivazione), secondo cui: “in tema di definizione agevolata delle controversie, il D.L. n. 119 del 2018, art. 6 conv. in L. n. 136 del 2018, è applicabile ai soli giudizi aventi ad oggetto atti impositivi e non anche a quelli di impugnazione della cartella di pagamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis che non si fonda su un accertamento discrezionale dell’Amministrazione bensì, avendo riguardo ai versamenti effettuati, ad una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente nella dichiarazione”.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese vanno compensate, essendosi la giurisprudenza formata successivamente alla proposizione del ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021