Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.323 del 13/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17806-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, RICORSO NON DEPOSITATO AL 13/07/2020;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORIS TOSI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 823/9/2019 della COMMISSIONTE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO SEZIONE DISTACCATA di VERONA, depositata il 25/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Don. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

F.M. ha depositato controricorso e ricorso incidentale, in data 22 giugno 2020 in relazione al ricorso dell’Agenzia delle entrate (notificato via pec il 12 maggio 2020), per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto n. 823/9/2019 dep. il 25 settembre 2019, che aveva accolto l’appello del contribuente in relazione ad avviso di accertamento per imposte dirette, IVA e Irap anno 2008.

La cancelleria ha certificato che il detto ricorso dell’Agenzia non è stato iscritto a ruolo, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte (art. 369 c.p.c.).

CONSIDERATO

che:

Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (cfr. Cass. n. 529 del 2017; Cass. n. 26519/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019);

pertanto l’omesso deposito del ricorso va sanzionato con la declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell’art. 369 c.p.c. (cfr. Cass. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass. n. 25453 del 26/10/2017).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna la ricorrente Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 7.500,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15%.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

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