Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.324 del 13/01/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17814-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, RICORSO NON DEPOSITATO AL 13/07/2020;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERNESTINA POLLAROLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 927/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 10/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

B.M. ha notificato in data 22 giugno 2020 controricorso in relazione al ricorso dell’Agenzia delle entrate (notificato via pec il 10 marzo 2020 per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte n. 927/3/2019 allegata, con la quale era stato respinto l’appello dell’Ufficio).

La cancelleria ha certificato che il detto ricorso dell’Agenzia non è stato iscritto a ruolo.

CONSIDERATO

che:

Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (cfr. Cass.26519/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019);

il ricorso va quindi dichiarato improcedibile;

le spese sostenute dal controricorrente seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 3.000,00 oltre spese generali nella misura forfetaria del 15%.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472