Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.325 del 13/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18277-2019 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA, 213, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MAIONE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8688/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RILEVATO

CHE:

1. P.G. impugnava l’avviso di accertamento, notificato in data 19.11.2014, con il quale veniva recuperata la maggiore Irpef ed Iva relativa all’anno 2009.

2.La Commissione Tributaria Provinciale di Roma dichiarava inammissibile il ricorso in quanto tardivamente proposto.

3.Sull’impugnazione della parte privata la Commissione Tributaria Regionale della Lazio, rigettava l’appello ritenendo che la notifica dell’avviso di accertamento era stata eseguita nel rispetto della normativa.

4 Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione P.G. sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso. Il contribuente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE:

1.Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 140 e 153 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR rilevato l’invalidità della notifica dell’avviso di accertamento effettuata dal messo con le forme dell’art. 140 c.p.c. non essendo stata prodotta la ricevuta di spedizione della raccomandata informativa.

2.Il motivo è infondato.

2.1 Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 dispone che “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e ss. c.p.c., con le seguenti modifiche: a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto; b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata; c) salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate; e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione; e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lett. d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lett. d), l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; f) le disposizioni contenute negli artt. 142,143,146,150 e 151 c.p.c. non si applicano”.

2.2 Alla luce di tale normativa possono essere tratte le seguenti considerazioni con riferimento alle notifiche effettuate in assenza del destinatario: a) se il soggetto al quale è indirizzato l’atto ha sede, residenza dimora o domicilio conosciuti ma, al momento della notifica non si rinviene alcuna delle persone idonee a ricevere l’atto in quanto assenti, l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore provvede a eseguire la notifica con le modalità dell’art. 140 c.p.c. con affissione dell’avviso di tentata notifica alla porta del destinatario, deposito dell’atto presso la casa comunale e invio di raccomandata informativa con avviso di ricevimento dell’avvenuto deposito la destinatario temporaneamente irreperibile; b) se invece nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente (irreperibilità assoluta) l’avviso di deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c. non si comunica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario, ma detto avviso si affigge nell’albo del comune e la notificazione ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di notificazione.

2.3 I suesposti rilievi trovano conferma nel consolidato orientamento giurisprudenziale sintetizzato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione nr 1338/2016 secondo la quale “con riguardo alla notificazione degli atti di accertamento, il combinato disposto dell’artt. 137 e 140 c.p.c., nonchè D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), è stato costantemente interpretato, nel senso che, se il destinatario dell’atto di accertamento è temporaneamente assente dal suo domicilio fiscale e se non è possibile consegnare l’atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione (cioè nel caso di irreperibilità c. d. “relativa” di cui all’art. 140 c.p.c.), la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall’art. 140 c.p.c., richiamato dall’alinea del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e). La giurisprudenza di legittimità ha, poi, avuto modo di precisare che, per perfezionare la notificazione di un atto di accertamento ad un destinatario “relativamente” irreperibile, occorre: a) il deposito di copia dell’atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi; b) l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione e dell’ufficio o dell’azienda del destinatario; c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto di accertamento; d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata.

2.4 Orbene la CTR ha accertato che il messo dell’Agenzia delle Entrate ha effettuato la notifica dell’atto di accertamento presso la residenza del contribuente in *****, non avendo nessuno dei soggetti indicato dall’art. 139 c.p.c. ricevuto l’atto, che veniva rifiutato anche dal portiere, è stata posta in essere la procedura prevista dall’art. 140 c.p.c..

2.5 In particolare è stata versata in atti la copia conforme dell’atto depositato presso la casa comunale di Roma, affiggendone avviso alla porta del domicilio fiscale dell’interessato e si è provveduto all’invio della raccomandata informativa.

2.6 Tale incombente risulta documentato dalla produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa n. ***** contenente l’attestazione di spedizione della stessa in data 19.11.2014, e riportante l’annotazione di avvenuto rilascio dell’avviso e successiva “compiuta giacenza”.

2.7 Sul punto questa Corte ha ripetutamente affermato che “qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall’art. 140 c.p.c., ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art. 140 c.p.c., può dare atto di aver consegnato all’ufficio postale l’avviso informativo ma non attestare anche l’effettivo inoltro dell’avviso da parte dell’Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica” (Cass. n. 25985/2014, n. 19526/2016 e n. 32441/2018).

2.8 Nella fattispecie in esame è stato prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa che reca la data di spedizione da parte dell’Agente postale, riferito alla raccomandata contenente la comunicazione al contribuente delle operazioni di notifica così come annotate dal messo speciale dell’Agenzia delle Entrate sul frontespizio dell’avviso di accertamento.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso.

4. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna P.G. al pagamento delle spese processuali in favore della contro ricorrente, che si liquidano in Euro 5.600,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

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