In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ex art. 93 c.p.c., si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore, sicchè rimane integra la facoltà di quest'ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, anche per l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33119-2019 proposto da:
A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI n. 40, presso lo studio dell’avvocato BONFIGLIO GIANCARLO STUDIO TASSONI, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO GIULIANO;
– ricorrente –
contro
B.A.;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata il 05/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso D.Lgs. n. 115 del 2011, ex art. 14, A.N. invocava la condanna di B.A. al pagamento del compenso dovutogli a fronte dell’attività di assistenza e consulenza professionale svolta nel suo interesse.
Nella resistenza del B., il Tribunale, con l’ordinanza oggi impugnata, determinava in Euro 7.000 il compenso dovuto complessivamente all’ A. e, detraendo da detto importo la somma riconosciuta al professionista, dichiaratosi distrattario, nel procedimento nell’ambito del quale il medesimo aveva svolto la sua opera, condannava il B. al pagamento della sola differenza, pari ad Euro 3.205.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione A.N., affidandosi a due motivi.
B.A., intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C. ACCOGLIMENTO del primo motivo di ricorso e INAMMISSIBILITA’ del secondo. Il ricorso viene proposto avverso ordinanza del Tribunale di Siracusa con cui era stato liquidato il compenso dovuto all’avv. A. in relazione all’attività professionale da lui svolta, nell’interesse e su incarico del B., in un procedimento civile. Il Tribunale ha liquidato la somma di Euro 7.000 detraendo da detto importo la minor somma di Euro 3.975 già attribuita al professionista dalla sentenza n. 1337/2017, con la quale il Tribunale di Siracusa aveva definito il giudizio presupposto, nel quale il medesimo si era dichiarato distrattario delle spese, e condannando quindi il B. al pagamento della differenza, pari ad Euro 3.205. Aveva inoltre compensato per metà le spese in ragione della notevole differenza tra la richiesta del professionista (Euro 20.000) e la somma liquidata per l’attività dallo stesso effettivamente svolta.
Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione dell’art. 93 c.p.c., perché il giudice di merito non avrebbe dovuto operare la detrazione dell’importo di cui alla sentenza n. 1337/2017 dalla somma liquidata al professionista per l’attività svolta. E, con il secondo motivo, si duole del governo delle spese operato dal giudice di merito.
La prima censura è fondata, dovendosi ribadire che “In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Rimane pertanto integra la facoltà di quest’ultimo non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l’intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta. In tale ultima evenienza, tuttavia, la parte, anche se ha provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente; ne consegue che, finché non sia intervenuta tale revoca, il difensore distrattario è l’unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27041 del 12/11/2008, Rv. 605450). La decisione, che si inserisce nel consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il credito del professionista distrattario delle spese è autonomo e distinto da quello della parte assistita (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21070 del 01/10/2009, Rv. 609697; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 6184 del 15/03/2010, Rv. 612165), ha ampliato il principio già posto da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9097 del 07/07/2000, Rv. 538313, secondo la quale il procuratore distrattario conserva comunque la facoltà, “… ove lo ritenga conveniente, di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente”).
Va del pari considerato che il Tribunale ha espressamente escluso la prova del pagamento allegato da parte resistente (cfr. pag. 2 dell’ordinanza). Ne consegue che, in difetto di prova dell’effettivo pagamento, da parte del Comune di Augusta ed in favore dell’avv. A., della somma indicata nella sentenza n. 1337/2017, la compensazione operata dal Tribunale non rispetta i principi affermati da questa Corte.
La seconda censura, relativa al governo delle spese, è invece inammissibile, dovendosi dare continuità al principio per cui la soccombenza reciproca non si ravvisa solo nell’ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti ed accolte solo in parte, ma anche nell’eventualità di accoglimento parziale dell’unica domanda articolata in più capi, ovvero di accoglimento dell’unica domanda in misura ridotta rispetto alla richiesta (Cass. Sez. 3, Ric. 2019 n. 33119 sez. M2 – ud. 24-06-2021 Sentenza n. 3438 del 22/02/2016, Rv. 638888; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 516 del 15/01/2020, Rv. 656810). La statuizione del giudice siracusano, sotto questo profilo, resiste anche all’accoglimento della prima censura, alla luce della notevole differenza che permane tra la richiesta dell’ A. e quanto effettivamente riconosciuto dal giudice di merito.
Poiché dall’accoglimento del primo motivo non discende la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con eliminazione della decurtazione operata dal giudice di merito e condanna del B. a pagare all’ A. la somma di Euro 7.000 in luogo di quella, inferiore, liquidata dal Tribunale, la cui decisione va, per il resto, confermata”.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore limitatamente all’accoglimento del primo motivo di ricorso. Non ravvisa, invece, gli estremi per la decisione nel merito, poiché il giudice del rinvio dovrà accertare se l’importo attribuito all’ A. dalla sentenza n. 1337/2017 del Tribunale di Siracusa sia stato effettivamente pagato al predetto; solo in tale eventualità, infatti, esso potrà essere decurtato dall’importo ancora dovuto dal B. all’ A.. Il secondo motivo, concernente il governo delle spese, è invece assorbito dall’accoglimento della prima doglianza.
Non risultano depositate memorie.
In definitiva, il primo motivo del ricorso va accolto, mentre il secondo va dichiarato assorbito. La decisione impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura, accolta, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Siracusa, in differente composizione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Siracusa, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2021