LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23217-2019 proposto da:
C.A., F.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE OPPIO 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PASCUCCI, rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI ROTONDI;
– ricorrenti –
contro
G.P., L.M., PROVINCIA DI NAPOLI DELL’ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 286/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.
RITENUTO
che C.A. ed F.E. ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli, pubblicata il 23 gennaio 2019, che ha dichiarato inammissibile per genericità l’appello proposto dagli stessi C.- F. avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 70 del 2013, e nei confronti di G.P., L.M. e dell’Ordine degli Agostiniani Eremitani;
che gli intimati non hanno svolto difese in questa sede;
che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso;
che i ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che il ricorso è inammissibile;
che, in luogo della sommaria esposizione dei fatti prescritta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, i ricorrenti hanno trascritto gli atti di causa, così venendo meno all’onere previsto dalla norma richiamata, di individuare la materia del contendere e così agevolare la comprensione della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (ex Cass. n. 21750 del 2016; Cass. n. 17698 del 2014);
che, ulteriormente, i motivi di censura non contengono alcuna enunciazione idonea a chiarire il collegamento tra la critica alla sentenza impugnata ed i vizi tipizzati dall’art. 360 c.p.c., richiamati peraltro cumulativamente (ex plurimis, Cass. n. 11603 del 2018; Cass. n. 18202 del 2008);
che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non fa seguito pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati;
che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 29 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2021