LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 21508-2019 R.G. proposto da:
M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. DE LUCA, 10, presso lo studio dell’avvocato TULLIO ELEFANTE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3070/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.
RILEVATO
che:
1. – M.S. ha impugnato l’avviso di irrogazione sanzioni per l’anno 2008, emesso in conseguenza dell’avviso di accertamento afferente IVA (contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti) notificato al contribuente in precedenza, e afferente alla stessa annualità di imposta.
Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello l’Agenzia e la CTR, respinta l’istanza di sospensione del processo D.lgs. n. 546 del 1992, ex art. 39, ha riformato la sentenza impugnata rigettando l’originario ricorso del contribuente.
2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti.
RITENUTO
che:
3. – Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., e del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per non avere il giudice d’appello sospeso il processo. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), avendo il giudice d’appello esposto una motivazione per relationem del tutto priva di autosufficienza.
Deduce che l’avviso di accertamento impugnato relativo a sanzioni è atto conseguenziale ad un precedente avviso di accertamento, da lui opposto, che, contestando una indebita detrazione di imposta per fatturazioni (asseritamente) inesistenti, ha al contempo riservato di irrogare sanzioni con separato avviso di accertamento, che è appunto quello oggetto del presente giudizio.
Lamenta che la CTR non ha sospeso il giudizio di opposizione all’avviso di irrogazione sanzioni, nonostante fosse ancora pendente il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che ha definito la controversia sull’avviso di accertamento cui la irrogazione sanzioni è atto consequenziale.
La CTR ha invero respinto la richiesta di sospensione argomentando che la opposizione avverso l’avviso di accertamento presupposto era stata già respinta in grado di appello e la sospensione non può disporsi sulla “probabile intenzione di proporre ricorso per tassazione”.
Il contribuente afferma di avere effettivamente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR sull’avviso presupposto e che il ricorso, depositato il 15 maggio 2018, è tuttora pendente con R.G. 13552 /2018.
I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati nei termini di cui appresso.
Questa Corte ha già affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale in tema di contenzioso tributario, va cassata con rinvio la sentenza che decida la causa pregiudicata, in particolare quando ha per oggetto il provvedimento d’irrogazione di sanzioni in base alla decisione, non ancora passata in giudicato, della causa pregiudiziale (quale è quella relativa alla contestata violazione tributaria cui conseguono le sanzioni applicate), dovendosi, in tale ipotesi, sospendere il processo pregiudicato ex art. 295 c.p.c., atteso che i principi del giudicato esterno consentono di attribuire efficacia riflessa alle sole sentenze definitive (Cas.16615/2015; Cass. 22673/2016).
La CTR non ha fatto buon governo di questi principi perchè, pur consapevole che la sentenza di secondo grado sull’avviso di accertamento presupposto non era ancora passata in giudicato e che il contribuente aveva manifestato l’intenzione di impugnarla (e di fatto in ricorso deduce di averla impugnata), non ha sospeso il giudizio; e peraltro incorre in una insanabile contraddizione negando la sospensione per pregiudizialità, ma al tempo stesso affermando che l’accertata (non con sentenza passata in giudicato) validità dell’avviso di accertamento comporta la debenza delle sanzioni connesse.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame con applicazione dell’art. 295 c.p.c., e del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 39, in conformità ai principi sopra enunciati, e, al momento della decisione sul merito, per la decisione anche sulle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione, per un nuovo esame nei termini di cui in motivazione e per la decisione sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021