LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16110-2020 proposto da:
D.B.I., V.G. E D.B.A., rappresentati e difesi dall’Avvocato ANGELITA PACISCOPI per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
G.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato ALESSANDRA NICCOLI per procura speciale in calce ai controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 867/2020 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE, depositata il 27/4/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/6/2021 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO GIUSEPPE.
FATTI DI CAUSA
G.A., in qualità dell’agenzia immobiliare Azzurra 2000, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Pisa, D.B.I., D.B.A. e V.G. lamentando che gli stessi, dopo essersi avvalsi dell’attività di mediazione della sua agenzia immobiliare Azzurra 2000, avevano acquistato, rivolgendosi direttamente al proprietario, e cioè la Immobiliare Servizi s.r.l., un immobile facente parte di un complesso edilizio in Tirrenia, denominato “Villaggio Solidago”, ed ha chiesto, quindi, la condanna degli stessi al pagamento, in via solidale, della provvigione per l’attività di mediazione svolta, nella misura del 2/o del prezzo di vendita, pari ad Euro 4.872,00.
D.B.I., D.B.A. e V.G. hanno resistito alla domanda deducendo di 1) non aver mai concluso alcun contratto formale con l’attrice e 2) negando che quest’ultima avesse svolto un’attività di mediazione con riferimento alla compravendita che gli stessi avevano concluso con la Immobiliare Servizi s.r.l..
Il tribunale, con sentenza del 21/10/2015, ha rigettato la domanda dell’attrice.
G.A. ha proposto appello lamentando, in sostanza, che il giudice di primo grado avesse erroneamente valutato le risultanze istruttorie lì dove aveva qualificato l’attività svolta dall’attrice come “procacciamento d’affari” per conto della società venditrice e non quale autonomo e distinto rapporto di mediazione.
D.B.I., D.B.A. e V.G. hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello proposto dalla G. ed ha, per l’effetto, condannato D.B.I., D.B.A. e V.G. al pagamento, in via solidale, in favore dell’attrice, della somma complessiva di Euro 4.872,00, oltre IVA se dovuta.
La corte, in particolare, ha ritenuto, innanzitutto, che il rapporto tra l’agenzia Azzurra 2000 e il proprietario del complesso immobiliare non potesse essere qualificato come “procacciamento d’affari” non potendo a tal fine valere la sola circostanza, emersa nel corso dell’istruttoria, che la predetta agenzia avesse ricevuto in comodato dalla società Centro Servizi s.r.l. “un fondo all’interno del complesso immobiliare da adibire a sede dell’agenzia”, tanto più che l’agenzia Azzurra 2000 era solo un’agenzia locale che non aveva l’esclusiva delle vendite e che il legale rappresentante della società proprietaria aveva dichiarato in giudizio di non essere a conoscenza delle agenzie che gli “introducono i clienti”.
La corte, poi, dopo aver evidenziato, alla luce delle prove raccolte in giudizio, che:
– l’agenzia immobiliare, rispondendo alle richieste del V., aveva fornito informazioni sugli appartamenti facenti parte del complesso, inviando apposito preventivo per uno degli appartamenti in vendita e indicando anche la provvigione ad essa dovuta;
– gli acquirenti V. e D.B.” solo dopo aver visitato gli appartamenti posti in vendita a mezzo di personale dell’agenzia Azzurra, si erano rivolti direttamente al proprietario, e cioè la società Immobiliare Servizi;
ha ritenuto, innanzitutto, che il contratto di compravendita immobiliare doveva ritenersi concluso per effetto dell’intervento dell’agenzia Azzurra, a nulla rilevando che i convenuti non le avessero conferito neppure verbalmente uno specifico incarico di procurare loro l’acquisto di un immobile con determinate caratteristiche, ed, in secondo luogo, che i convenuti avessero accettato l’opera del mediatore, conoscendo, come emerge da una e-mail del 22/4/2008, l’entità del compenso ad essi richiesto, e che, dunque, l’appellante avesse il diritto, per l’attività svolta, a conseguire la relativa provvigione, il cui importo, pari al 2% del prezzo di vendita, non era stato oggetto di una specifica contestazione e che doveva ritenersi “congruo”.
D.B.I., D.B.A. e V.G., con ricorso notificato il 3/6/2020, hanno chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza.
G.A. ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all’art. 2697 c.c., hanno censurato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il tribunale avesse erroneamente qualificato il rapporto tra la proprietaria del complesso e l’agenzia Azzurra come “procacciamento d’affari”, senza, tuttavia, considerare che l’attrice, avendo agito in giudizio per il pagamento della provvigione, aveva il preciso onere, rimasto però inadempiuto, di dimostrare l’esistenza del rapporto di mediazione tra l’agenzia Azzurra e i convenuti, e cioè di fornire la puntuale prova che il contratto di compravendita era stato concluso per effetto del suo intervento e che la stessa non era legata ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza e di rappresentanza.
2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all’art. 2697 c.c., hanno censurato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il tribunale avesse erroneamente escluso la sussistenza del rapporto di mediazione senza, tuttavia, considerare che dagli elementi emersi dalle prove raccolte era risultato ampiamente provato che i convenuti si erano recati presso l’Ufficio Vendite del Villaggio Solidago e non presso l’agenzia Azzurra e che i contatti tra i convenuti ed il complesso immobiliare fossero ben risalenti rispetto ai contatti con l’agenzia, la quale si era limitata a fornire informazioni su una tipologia di appartamenti diversa da quella dell’appartamento, mai proposto dall’Azzurra, che gli stessi hanno poi acquistato.
3. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1754 c.c. e s.s., della L. n. 39 del 1989 e del D.Lgs. n. 59 del 2010, art. 73, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha omesso di considerare che, com’e’ emerso dall’istruttoria, i soggetti che avevano interagito con i convenuti non erano iscritti nell’albo dei mediatori, essendo risultato che l’unica iscritta era G.A. che, però, gli stessi non hanno mai incontrato.
4. Con il quarto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1754 c.c. e s.s e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha erroneamente ritenuto che era risultata provata in giudizio la consapevolezza dei convenuti di aver instaurato un rapporto di mediazione.
5. Con il quinto motivo, i ricorrenti, lamentando l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all’art. 2697 c.c., hanno censurato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’importo della provvigione, pari al 2% del prezzo di vendita, non era stato oggetto di una specifica contestazione da parte degli appellanti e doveva ritenersi congruo, omettendo, tuttavia, di considerare che i convenuti avevano espressamente contestato il quantum debeatur e che tale eccezione era stata dagli stessi espressamente riproposta nell’atto di costituzione in appello.
6.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
6.2. Escluso, invero, ogni rilievo alle questione giuridiche che implicano un accertamento in fatto delle quali la sentenza impugnata non tratta, come la dedotta mancanza di iscrizione nell’albo dei mediatori dei dipendenti dell’agenzia, tanto più a fronte della riconosciuta iscrizione della titolare della stessa, che ha poi agito in giudizio per il pagamento della provvigione, rileva la Corte che il diritto del mediatore alla provvigione sorge, in effetti, tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto.
6.3. Ne consegue che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, ove la prestazione stessa sia ritenuta come conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. n. 34:38 del 2002, la quale ha riconosciuto il diritto alla provvigione al mediatore che aveva fissato un appuntamento presso il cantiere della società alienante, aveva fatto visionare al futuro acquirente l’intero complesso edilizio oggetto della trattativa ed aveva mostrato una delle unità immobiliari di cui il complesso stesso si componeva, senza attribuire rilievo ostativo all’intervallo di circa sette mesi intercorso tra tale attività e la conclusione del contratto; conf. Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 23438 del 2004).
6.4. Il diritto del mediatore alla provvigione sorge, quindi, tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, poiché è sufficiente che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo – abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. n. 869 del 2018, secondo la quale). L’attività consistente nel reperimento e nell’indicazione dell’altro contraente ovvero nella segnalazione dell’affare legittima, pertanto, il diritto alla provvigione tutte le volte in cui la descritta attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti (Cass. n. 4822 del 2012, in motiv.; Cass. n. 7253 del 2002).
2.3. D’altra parte, ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è affatto necessaria l’esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che, come risultato in fatto nel caso in esame, la parte abbia accettato l’attività del mediatore avvantaggiandosi della relativa opera (Cass. n. 11656 del 2018; Cass. n. 25851 del 2014). Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula, infatti, necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l’acquiescenza dell’altra, quest’ultima resta del pari vincolata verso il mediatore (Cass. n. 21737 del 2010).
6.5. Il diritto alla provvigione del mediatore per l’attività di mediazione prestata in favore di una delle parti contraenti sussiste, del resto, anche nel caso in cui lo stesso sia stato contemporaneamente procacciatore d’affari dell’altro contraente. Se è vero, infatti, che, di norma, il procacciatore d’affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero, però, che tale “normale” assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell’altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest’ultimo. Di conseguenza, essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta, con riguardo alla singola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto e, in particolare, alla natura dell’attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l’incarico (Cass. n. 12651 del 2020; Cass. n. 14582 del 2007): come, in effetti, risulta, in fatto, accertato nel caso di specie.
6.6. La corte d’appello, infatti, con apprezzamento in fatto che i ricorrenti non hanno censurato per aver del tutto omesso l’esame di uno o più fatti decisivi risultanti dalla sentenza o dagli atti del giudizio, ha accertato, per un verso, che i convenuti avessero accettato l’opera del mediatore, conoscendo addirittura l’entità del compenso richiesto, e, per altro verso, che il contratto di compravendita che gli stessi avevano poi stipulato era stato concluso per effetto dell’intervento dell’agenzia Azzurra, a nulla rilevando che i convenuti non le avessero conferito neppure verbalmente uno specifico incarico di procurare loro l’acquisto di un immobile con determinate caratteristiche.
6.7. I ricorrenti, per il resto, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge, sostanziale e processuale, hanno lamentato, in sostanza, l’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che il contratto di compravendita immobiliare stipulato dai convenuti era stato concluso per effetto dell’intervento dell’agenzia Azzurra e che i convenuti non avevano specificamente contestato l’entità del compenso richiesto in giudizio.
6.8. La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di quella conseguente alla mancata contestazione dei fatti dedotti dalla controparte, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale (come quella diretta a stabilire se il contratto di compravendita immobiliare stipulato dai convenuti fosse o meno conseguenza dell’opera d’intermediazione dell’agenzia dell’attrice) non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia.
6.9. Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 del 2017). Il compito di questa Corte, in effetti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com’e’ accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).
6.10. La corte d’appello, invero, dopo aver esaminato le prove raccolte in giudizio, ha, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che l’attrice avesse dimostrato in giudizio sia che i convenuti avevano conosciuto e accettato l’opera della sua agenzia immobiliare, sia che il contratto di acquisto da loro stipulato era conseguito all’attività di mediazione svolta dalla stessa. Ed una volta affermato, come la corte ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato utilmente censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5) per omesso esame di una o più circostanze decisive, che le parti avevano accettato l’opera del mediatore e che l’affare era stato concluso per effetto della sua attività (a tal fine non rilevando l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, vale a dire l’intervenuta conclusione di un accordo in conseguenza dell’opera del mediatore, sia stato, come nel caso di specie, comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie), non si presta, evidentemente, a censure la decisione che lo stesso giudice ha conseguentemente assunto, e cioè l’accoglimento della domanda proposta dall’attrice siccome volta al conseguimento della provvigione per l’attività di mediazione svolta: la quale, in effetti, presuppone, a norma dell’art. 1755 c.c., che la conclusione del’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice.
6.11. La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., del resto, si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretende il ricorrente, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018).
6.12. E neppure, infine, rileva l’invocata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., che è deducibile in cassazione, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, solo se ed in quanto si alleghi, rispettivamente, che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, o contraddicendola espressamente, e cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, e cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, ovvero che il giudice, nel valutare una prova ovvero una risultanza probatoria, o non abbia operato, pur in assenza di una diversa indicazione normativa, secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), o che abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento laddove la prova era soggetta ad una specifica regola di valutazione: resta, dunque, fermo che tali violazioni non possono essere ravvisate, come invece pretendono i ricorrenti, nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. n. 11892 del 2016, in motiv.).
7. Il ricorso dev’essere, quindi, respinto. Peraltro, poiché il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c., è manifestamente inammissibile.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
9. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2021
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