LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11384/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
P.K., con l’avv. Roberto Galeani, nel domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla via dei Sette Metri, n 11/E.
– controricorrente –
avverso la sentenza della CTR per il Lazio n. 1154/6/16, depositata il 1 marzo 2016 e notificata il 4 marzo 2016.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 novembre 2020 dal Co: Marcello M. Fracanzani;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale De Matteis Stanislao, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi per le parti, l’Avvocato dello Stato Emanuele Valenzano, e l’avv. Roberto Galeani per la contribuente.
FATTI DI CAUSA
1. La contribuente P.K. era attinta da avviso di accertamento con rideterminazione del reddito professionale per l’anno di imposta 2006, in quanto socia al 50% della soc. Professionisti Associati s.r.l., a sua volta destinataria di avviso di accertamento per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativamente al medesimo anno. Esperiva quindi ricorso protestando l’irritualità della notifica alla società del presupposto accertamento, contestando altresì nel merito la pretesa tributaria, relativa ad un importo non depurato dai costi di gestione societari, agevolmente ricavabili dai dati in possesso dell’amministrazione finanziaria. Il giudice di primo grado, riconosciuta l’invalidità della notifica societaria, donde – per l’effetto – l’invalidità della ripresa a tassazione della contribuente per utili da partecipazione a società che non abbia previamente ricevuto notifica o il cui accertamento non sia definitivo.
Avverso la sentenza favorevole alla contribuente proponeva ricorso l’Ufficio, ottenendo dal giudice d’appello la conferma della sentenza di primo grado.
Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’Ufficio, anche sulla scorta di diverse pronunce ottenute da altri collegi della stessa C.T.R. in ordine alla ritualità della presupposta notifica alla società, affidandosi ad unico articolato motivo di ricorso, cui replica la contribuente con tempestivo controricorso.
In prossimità dell’udienza, il P.G. deposita requisitoria scritta in forma di memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso di prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione degli articoli n. 140, 145 e 156 c.p.c., nonché del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, nella sostanza affermando, da un lato, che la notifica è solo momento integrativo dell’efficacia del provvedimento amministrativo di accertamento del reddito, in sé già perfetto, richiamando sul punto precedenti di questa Sezione della Suprema Corte (p.1.1.), dall’altro, che la notifica del presupposto atto di accertamento alla società sia regolarmente stata eseguita nei confronti del sig. P.A., risultante all’anagrafe tributaria come legale rappresentante, nonché con ulteriore tempestiva notifica nei confronti del sig. C.V., risultante legale rappresentante secondo visura CCIAA, secondo la procedura di notifica all’irreperibile ex art. 140, non essendo necessaria a questo fine la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata che informa del deposito presso la casa comunale dell’atto notificando (p.1.2), ed infine, affermando che la CTR avrebbe dovuto comunque pronunciare secondo il principio dello schema processuale impugnatorio – merito anche sul reddito della contribuente, all’evidenza di proventi extracontabili, come derivanti dalla pacifica omessa dichiarazione dei redditi della società.
Replica la contribuente, ricordando che l’acquirente delle quote societarie e legale rappresentante della società al momento della notifica sia un impostore, sostituitosi nell’identità al sig. C.V., con documento falso, come da indagini esperite dalla Procura della Repubblica di Velletri, dacché la notifica a lui, mai perfezionata, non può valere quale valido presupposto per il ribaltamento sui soci (all’epoca dei fatti) dei redditi non dichiarati ed accertati in capo alla società per l’anno di imposta 2006.
Questa Corte ha già ritenuto, in più occasioni, che la notifica rituale dell’avviso di accertamento alla società di capitali a ristretta base azionaria sia presupposto necessario perché operi la presunzione legale di distribuzione pro quota ai soci degli utili ulteriori accertati. Altresì questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che in caso di notifica ex art. 140 c.p.c., il perfezionamento si abbia con l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa circa il deposito dell’atto notificando presso la casa comunale (CAD). Ed infatti questa Corte ha avuto modo di precisare, anche di recente, che in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr. Cass. VI -5, n. 9782/2018, Cass. V, n. 27825/2018, nonché n. 25079/14 e n. 4657/20).
Essendo accertato che detto avviso di ricevimento non sia stato prodotto e che quindi la notifica dell’atto presupposto non sia regolare, in disparte se il destinatario fosse legittimato a riceverla, la commissione territoriale risulta aver fatto buon governo dei principi sanciti da questa Corte di legittimità.
Ne’, per gli stessi principi, in assenza di un accertamento ritualmente notificato in via preventiva alla società di capitali, può essere addebitato alcunché al socio.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere le spese di lite che liquida in Euro settemila/00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi, Iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021