Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.345 del 13/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7654/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t,. rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è

domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

B.S., rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Manfrini, preso cui è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via Pierluigi da Palestrina n. 19;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 101/1/13 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, pronunciata il 31 maggio 2013, depositata il 22 agosto 2013 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2020 dal Consigliere Dott. Giudicepietro Andreina;

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi avverso B.S. per l’annullamento della sentenza n. 101/1/13 della Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito C.t.r.), pronunciata il 31 maggio 2013, depositata il 22 agosto 2013 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in controversia relativa all’impugnazione dell’avviso di accertamento parziale per l’anno di imposta 2004, avente ad oggetto i maggiori redditi da fabbricato, determinati in ragione di contratti di locazione registrati ed il cui canone non era stato dichiarato correttamente;

la C.t.r. ha ritenuto che, come già rilevato dal giudice di primo grado, l’accertamento fosse carente sotto il profilo motivazionale, presentando un mero elenco di unità immobiliari e non le ragioni dell’accertamento;

inoltre, il giudice di appello ha rilevato che l’accertamento era fondato su elementi non rispondenti alla realtà, in quanto risultava dimostrato che alcuni immobili fossero in comproprietà con i figli, per rinunzia del contribuente all’eredità della madre, deceduta nel 2001, che era comproprietaria, insieme al padre defunto nel 1993, del 50% degli immobili de quibus;

il contribuente si costituisce e resiste con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 20 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

secondo la ricorrente, l’avviso di accertamento aveva palesato chiaramente il motivo della rettifica del reddito, dovuta al recupero dei tributi evasi, in relazione all’imponibile costituito dai redditi percepiti dal contribuente con la locazione degli immobili di sua proprietà, avendo lo stesso dichiarato tali redditi solo in parte;

il motivo è fondato;

in effetti la ricorrente riporta integralmente la motivazione dell’avviso di accertamento, dalla quale è dato evincersi che B.S. “era partecipe, in qualità di dante causa” di una serie di contratti di locazione immobiliare, e che, in tale qualità, risultava aver dichiarato i relativi redditi solo in parte;

“in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, nella parte in cui, già in base al testo originario e, comunque, in virtù della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 – e dunque prima ancora della previsione introdotta dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 e, poi, della specifica modifica operata dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1 -, richiede l’indicazione nell’avviso di accertamento dei “presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche” che lo hanno determinato, persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'”an” e il “quantum debeatur”. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all’interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli “ah origine” nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15842 del 12/07/2006);

l’avviso di accertamento, quindi, è formalmente corretto, quando palesa le ragioni della rettifica del reddito imponibile, indipendentemente dalla fondatezza di tale motivazione e più in generale della pretesa tributaria, nel caso di specie contestata dal contribuente;

nella sentenza impugnata, il giudice di appello si è limitato a rilevare che la motivazione dell’avviso era carente, in quanto conteneva il “mero elenco” di una serie di immobili, ma non ha tenuto conto che tale indicazione faceva riferimento ai contratti di locazione ed era funzionale a spiegare, sia pure in maniera sintetica ed essenziale, le ragioni della rettifica del reddito;

con il secondo motivo, la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, per aver omesso la C.t.r. di chiarire gli elementi in base ai quali ha ritenuto che il contribuente avesse dimostrato che alcuni immobili fossero in comproprietà con i figli, per la sua rinunzia all’eredità della madre, deceduta nel 2001;

anche tale motivo è fondato, poichè, a fronte delle specifiche contestazioni dell’Ufficio, il giudice di appello non ha chiarito gli elementi di prova a sostegno delle proprie affermazioni, che risultano, allo stato, apodittiche e prive di giustificazione;

in conclusione il ricorso va complessivamente accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.t.r. del Piemonte, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. del Piemonte, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

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