Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.346 del 13/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7691/2014 R.G. proposto da:

Equitalia Sud S.p.A. (oggi Agenzia delle entrate riscossione), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Stefania Di Stefani, presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19;

– ricorrente –

contro

B.M., rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Taverna e dall’avv. Anna Stefanini, presso cui elettivamente domicilia in Roma al viale Regina Margherita n. 262/264;

– controricorrente –

e Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t,. costituita, ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è

domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– intimata –

avverso la sentenza n. 299/22/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata il 10 luglio 2013, depositata il 7 agosto 2013 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2020 dal Consigliere Dott.ssa Giudicepietro Andreina;

RILEVATO

CHE:

Equitalia Sud S.p.A. ricorre con quattro motivi avverso l’Agenzia delle entrate e B.M. per l’annullamento della sentenza n. 299/22/13 della Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito C.t.r.), pronunciata il 10 luglio 2013, depositata il 7 agosto 2013 e non notificata, che ha accolto l’appello della contribuente, in controversia relativa all’impugnazione della cartella di pagamento, susseguente ad avvisi di accertamento aventi ad oggetto maggiore Irpef per gli anni 2003, 2004 e 2005;

la C.t.r. ha dichiarato la nullità della notifica degli avvisi di accertamento presupposti e della relativa cartella di pagamento, annullandola;

la contribuente resiste con controricorso, mentre l’Agenzia delle entrate si costituisce ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 20 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

B.M. ha depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo, la ricorrente denunzia la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea E, lett. E, dell’art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo la ricorrente, il giudice di appello avrebbe applicato la disciplina dell’irreperibilità relativa ad un caso di irreperibilità assoluta, ritenendo erroneamente nulla la notifica della cartella di pagamento e, di conseguenza, pronunciando sulle questioni relative agli avvisi di accertamento prodromici;

con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, alinea E, lett. E, dell’art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

secondo la ricorrente erroneamente il giudice di appello avrebbe ritenuto essenziale, ai fini della verifica della ritualità della notifica della cartella di pagamento, il deposito dell’elenco di tutti gli atti notificati a mezzo deposito presso la casa comunale nella stessa giornata;

con il terzo ed il quarto motivo, la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’insufficiente e contraddittoria motivazione (vecchia formulazione) o l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per aver la C.t.r. ritenuto la nullità della notifica della cartella di pagamento, omettendo di vagliare l’avvenuta notifica della cartella a mezzo del messo notificatore con deposito presso la casa comunale per temporanea assenza del destinatario ed invio della raccomandata di avviso di deposito regolarmente notificata per compiuta giacenza, il ricorso, come proposto, è inammissibile;

preliminarmente, deve rilevarsi che “in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa” (Sez. 1, Sentenza n. 3951 del 18/04/1998);

nel caso in esame, il ricorso non censura tutte le rationes decidendi che sorreggono la sentenza impugnata, che ha accolto l’appello del contribuente, ritenendo la nullità, non solo della notifica della cartella di pagamento, ma anche degli avvisi di accertamento presupposti;

come è stato detto, “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 1144 del 18/01/2018);

la ricorrente ha impugnato la sentenza di appello sotto il limitato profilo dell’erroneità della pronuncia in ordine alla nullità della notifica della cartella di pagamento, del tutto omettendo l’impugnazione della pronuncia relativa alla nullità della notifica degli avvisi di accertamento, nullità che da sola era idonea a giustificare l’accoglimento dell’appello per la nullità della cartella conseguenziale;

pertanto, la mancata impugnazione in relazione a tale ulteriore ratio posta a fondamento della decisione, rende inammissibile il ricorso, relativamente alle altre ragioni, per difetto di interesse della parte ricorrente, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non annullata (ex plurimis: Cassazione civile, sez. lav., 11/02/2011, n. 3386; sez. III, 20/11/2009, n. 24540; Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; Cass. 18 settembre 2006 n. 20118).

la ricorrente deve essere condannata al pagamento in favore di Milena B. delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, mentre nulla deve essere disposto per le spese in favore dell’Agenzia delle entrate, che non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di B.M., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7000,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

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