Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.35262 del 18/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23837-2020 proposto da:

G.D.R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato BENITO PANARITI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO AVENIA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4680/2019 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 18/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.

RILEVATO

che:

G.D.R.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bari n. 4680 del 18.12.2019, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la sua opposizione al verbale di accertamento della Polizia locale per la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 7;

il comune di Sammichele di Bari non ha svolto attività difensiva;

la ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

il primo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S., comma 1, e dell’art. 24 Cost., lamentando che il Tribunale abbia ritenuto osservato da parte del Comune il termine perentorio di 90 giorni per la notifica del verbale di infrazione, nonostante la stessa fosse stata eseguita il *****, mentre la violazione contestata risultava commessa il *****;

in particolare la ricorrente censura come erroneo il ragionamento del giudicante secondo cui, poiché l’infrazione era stata accertata mediante apparecchio di rilevazione a distanza, il suddetto termine decorreva non dal momento della suddetta rilevazione ma da quello, successivo, in cui l’Amministrazione aveva completato le operazioni necessarie, attraverso la verifica delle risultanze dell’apparecchio, per l’accertamento dell’infrazione e per la identificazione del proprietario del veicolo, adempimenti eseguiti in data 26. 7. 2018;

il motivo è fondato, atteso che il termine di 90 giorni per la notifica del verbale decorre dall’accertamento dell’infrazione previsto dell’art. 201, citato comma 1, momento che, nel caso in cui l’accertamento avvenga per mezzo di apparecchi di rilevazione a distanza, coincide con quello della rilevazione stessa, a mente dello stesso art., art. 1-bis, lett. e), tenuto altresì conto che le operazioni di verifica delle rilevazioni di detto strumento sono insite nel loro impiego, presupponendo la predisposizione da parte dell’Amministrazione modalità immediate per il loro compimento, e che nessuna eccezione o deroga in ordine alla diversa decorrenza del termine suddetto è prevista dalla legge nelle suddette ipotesi;

gli altri motivi di ricorso vanno considerati assorbiti;

va pertanto accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata è cassata con rinvio della causa al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al tribunale di Bari in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2021

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