Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.357 del 13/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 23898-2018 R.G. proposto da:

B.G.C., rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Pietro Mazzucco, domiciliato ex art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

A.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Monte Zebio, n. 30, presso lo studio dell’avvocato Gianmaria Camici, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Alberto Figone;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 331/2018 del Tribunale di Genova, depositata il 26/01/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 ottobre 2020 dal Consigliere Dott. D’Arrigo Cosimo.

RITENUTO

B.G.C., creditrice di A.M. dell’importo di Euro 53.720,44 a titolo di assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione personale dei coniugi, ha sottoposto a pignoramento le somme a questo dovute, nella qualità di medico convenzionato, dalla ASL 3 Genova e dalla ASL 2 Savona. Tale pignoramento veniva eseguito fino alla concorrenza della metà delle somme dovute da ciascuno dei due enti, giusto provvedimento autorizzativo del Presidente del Tribunale adottato ai sensi dell’art. 545 c.p.c., comma 3.

Avverso tale pignoramento l’ A. proponeva opposizione agli atti esecutivi, deducendo – fra l’altro – che la quota pignorabile dei suoi emolumenti non poteva essere elevata oltre la misura di un quinto, in quanto, per un verso, il credito della B. non aveva natura alimentare, bensì solo di mantenimento; dall’altro verso, perchè i terzi pignorati erano enti pubblici, talchè il regime della pignorabilità era quello, parzialmente diverso, governato dal D.P.R. n. 180 del 1950.

Il Tribunale di Genova accoglieva parzialmente l’opposizione, dichiarando la nullità del pignoramento nella parte in cui eccedeva la soglia di un quinto delle somme dovute dai terzi pignorati all’esecutato.

Avverso tale decisione B.G.C. ha proposto ricorso in cassazione per due motivi. A.M. ha resistito con controricorso. Le altre intimate non hanno svolto attività difensiva.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Le parti costituite hanno depositato memorie difensive.

CONSIDERATO

Preliminarmente va dichiarata la tardività della memoria difensiva depositata dalla B. in data 8 ottobre 2020, in violazione del termine di cui all’art. 380-bis c.p.c.

Venendo all’esame del ricorso, con il primo motivo la B. sostiene che non sarebbe stato nel potere del giudice dell’esecuzione revocare o, comunque, disattendere il provvedimento presidenziale adottato ai sensi dell’art. 545 c.p.c., comma 3, peraltro non autonomamente impugnato dall’ A..

Il motivo prospetta due distinte questioni di diritto.

La prima concerne l’applicabilità dell’art. 545 c.p.c., comma 3, ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Il che presuppone, a sua volta, la qualificazione del rapporto di convenzione. Sebbene a diversi fini, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente escluso la sussistenza del rapporto di subordinazione (fra le più recenti: Sez. L, Sentenza n. 6294 del 05/03/2020, Rv. 657185 – 01; Sez. L, Sentenza n. 8457 del 13/04/2011, Rv. 616578 – 01; Sez. L, Sentenza n. 20581 del 29/07/2008, Rv. 604294 – 01), ma ha ravvisato la sussistenza degli estremi della parasubordinazione (in tal senso: Sez. L, Sentenza n. 6294 del 05/03/2020, Rv. 657185 – 01). Dunque, occorre verificare, da un lato, se il rapporto dell’ A. presentasse, in concreto, il carattere della parasubordinazione e, dall’altro, se, così eventualmente qualificato il rapporto, esso rientri o meno nell’ambito di applicazione dell’art. 545 c.p.c., comma 3, (sul tema si veda: Sez. U, Sentenza n. 1545 del 20/01/2017, Rv. 642004 – 02).

La seconda questione concerne l’autonoma impugnabilità del provvedimento autorizzativo del Presidente del Tribunale adottato ai sensi dell’art. 545 c.p.c., comma 3.

Resta, poi, impregiudicata l’ulteriore questione della qualificabilità del credito della B. in termini di “alimenti”; qualificazione che, laddove si ritenessero applicabili al caso di specie l’art. 545 c.p.c. e il D.P.R. n. 180 del 1950, art. 2, giustificherebbe un diverso regime di pignorabilità del credito vantato dall’ A. nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale.

Emergono, quindi, molteplici questioni di diritto che presentano carattere di novità e possiedono rilevanza nomofilattica. Non ricorre, pertanto, alcuna delle ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), e la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.

PQM

dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

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