LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 9099-2019 R.G. proposto da:
O.P., elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni, n. 265, presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Ciaffi, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AUGUSTUS SPV S.R.L., per essa PHOENIX ASSET MANAGEMENT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via D. Chelini, n. 5, presso lo studio dell’avvocato Fabio Veroni, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
TREVI FINANCE S.P.A., O.E.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5711/2018 della Corte d’appello di Roma, depositata il 13/09/2018;
letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 376 e 380-bis c.p.c.;
letti il ricorso e il controricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 ottobre 2020 dal Consigliere Dott. D’Arrigo Cosimo.
RITENUTO
O.P. proponeva opposizione avverso un atto di precetto notificatole dalla Unicredit Credit Management Bank s.p.a., nella qualità di mandataria della Trevi Finance s.p.a., in forza di una sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato le opposizioni (riunite) proposte dalla debitrice avverso due decreti ingiuntivi. L’opponente deduceva, per un verso, che la sentenza azionata non era idonea a valere come titolo esecutivo, in quanto, avendo rigettato in toto l’opposizione, il credito azionabile restava quello già accertato ed incorporato nei decreti ingiuntivi opposti.
Eccepiva, altresì, che la società intimante era carente di legittimazione attiva, dal momento che la sentenza era stata resa a favore di Capitalia s.p.a. e che non era stato documentato alcun passaggio della posizione creditoria che legittimasse la titolarità del diritto azionato in capo alla Trevi Finance s.p.a.
Il Tribunale di Tivoli rigettava l’opposizione.
La O. impugnava la decisione. Si costituiva in giudizio la Phoenix Asset Management s.p.a., qualificatasi quale procuratrice della Augustus SPV s.r.l., cessionaria dei crediti della Trevi Finance s.p.a.. La Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello. Riteneva, in particolare, che l’opposizione fosse qualificabile come proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e che, pertanto, avverso la sentenza di primo grado non fosse esperibile il mezzo di impugnazione dell’appello bensì quello del ricorso straordinario per cassazione. Condannava quindi la O. al pagamento delle spese del grado.
Avverso tale decisione O.P. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Ha resistito in giudizio, mediante controricorso, la Phoenix Asset Management s.p.a., quale procuratrice della Augustus SPV s.r.l.. Gli intimati O.E. e Trevi Finance s.p.a. non hanno svolto attività difensive.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.
Conviene esaminare anzitutto, per ragioni d’ordine logico, il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione degli artt. 112,615 e 617 c.p.c., nonchè dell’art. 1362 c.c.. La censura si rivolge contro il capo della sentenza che ha qualificato l’opposizione a precetto proposta dalla O. come formulata ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
L’opposizione proposta dalla O. è certamente qualificabile ai sensi dell’art. 615 c.p.c. nella parte in cui contesta che la la contestazione della legittimazione attiva della Trevi Finance s.p.a. Qui, infatti, viene in rilievo il diritto ad agire in executivis della società intimante, la quale – secondo la prospettazione dell’opponente – non avrebbe titolo, o quantomeno non avrebbe dimostrato di averne, per azionare un credito giudizialmente accertato in capo a Capitalia s.p.a..
Tuttavia, com’è noto, qualora con il medesimo atto il debitore esecutato proponga un’opposizione all’esecuzione ed una opposizione agli atti esecutivi, in sede di gravame le due diverse azioni devono seguire vie differenti: per l’opposizione all’esecuzione va proposto appello, mentre per l’opposizione agli atti esecutivi lo strumento di gravame è rappresentato dal ricorso straordinario per cassazione. Pertanto, l’errore certamente commesso dalla Corte d’appello in relazione ad una delle ragioni di opposizione proposte dalla O. non esime questa Corte dal qualificare anche l’opposizione relativa all’individuazione del titolo esecutivo azionabile nel caso in cui ad un decreto ingiuntivo faccia seguito una sentenza che rigetta integralmente la relativa opposizione.
Poichè tale questione di diritto presenta carattere di novità e possiede rilevanza nomofilattica, deve escludersi che ricorra, pertanto, alcuna delle ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), e la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.
P.Q.M.
dispone la trattazione della causa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021