Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.359 del 13/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4606-2019 proposto da:

P.E., T.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI SANTERASMO 12, presso lo studio dell’avvocato GABRIELLA STASI, rappresentati e difesi dagli avvocati FERNANDO BARBARA, RITA RIZZELLI;

– ricorrente –

contro

AVIVA ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONTE VERDE 162, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO MARCELLI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

NAVADA COOPERATIVA AGRICOLA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1046/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 26/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa GORGONI MARILENA.

RILEVATO

che:

T.C. ed P.E. ricorrono per la cassazione della sentenza n. 1046-2018 della Corte d’Appello di Lecce, pubblicata il 26 ottobre 2018, articolando due motivi, illustrate con memoria.

Resiste con controricorso Aviva Italia SPA.

T.C., in proprio e quale rappresentante legale di P.E., minorenne, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, Aviva Assicurazioni SPA e Navada società cooperativa agricola, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti da P.E., investito dall’autocarro condotto da P.G.D., di proprietà della cooperativa agricola ed assicurato dalla Aviva.

Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2517/2015, dichiarava inammissibile la domanda perchè il danneggiato da un sinistro stradale ha azione diretta contro l’assicuratore ed il proprietario del mezzo danneggiante solo per i sinistri cagionati da mezzi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, per tali dovendosi intendere quelle aree che, ancorchè di proprietà privata, sono aperte ed accessibili ad un numero indeterminato di persone diverse dai titolari dei diritti su di esse. La strada ove il minore era stato investito dall’autocarro intento ad eseguire una manovra di retromarcia non possedeva tali caratteristiche, dovendosi ritenere accertato, per quanto emerso dal rapporto dei carabinieri di Copertino, dai rilievi tecnici effettuati e dai testi escussi, che l’investimento era avvenuto in un’area retrostante alla casa della famiglia P. di pertinenza della stessa, recintata da un muro di confine e chiusa sulla estremità opposta da un alto cancello metallico, destinata alle manovre in entrata in uscita dell’automezzo privato e non destinata all’accesso di persone diverse dai proprietari della detta area.

La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, rigettava l’appello proposto dagli odierni ricorrenti, incentrato sul fatto che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l’area dell’incidente non fosse ad uso pubblico, confermava la decisione impugnata e regolava le spese di lite.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 122 e 144 e della L. n. 990 del 1969, artt. 1 e 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 345 c.p.c. e la sua falsa applicazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

3. Il Collegio – tenuto conto che: a) con ordinanza n. 33675 del 18/12/2019, è stata sottoposto alle Sezioni Unite il seguente quesito: “se l’art. 122 del codice delle assicurazioni private debba interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprenda e sia riferita a quella su ogni spazio in cui il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale”; b) che la risposta al menzionato quesito è rilevante ai fini della decisione della controversia in esame – rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione a Sezioni Unite.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione a Sezioni Unite.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

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