LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11613/2019 R.G. proposto da:
I.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Fabrizio Crisci e dall’Avv. Gennaro Abete;
– ricorrente –
contro
Axa Assicurazioni S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Lina Caputo, con domicilio eletto presso il proprio studio in Roma, C.so Trieste, n. 27;
– controricorrente –
e nei confronti di:
Generali Italia S.p.A., C.A., C.C. (n. q. di procuratore di Cr.At.), P.C., Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 5125/2018, depositata il 13 novembre 2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre 2020 dal Consigliere Dott. Iannello Emilio.
RILEVATO
che:
la Corte d’Appello di Napoli – nel decidere sui contrapposti gravami proposti avverso la sentenza del Tribunale di Benevento che aveva dichiarato inammissibili o rigettato le domande di risarcimento (e connessa garanzia) reciprocamente avanzate dalle parti in epigrafe in relazione ai danni derivati da sinistro stradale – ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, l’appello principale proposto da Generali Italia S.p.a. e, di conseguenza, inefficaci, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., gli appelli incidentali proposti da altre parti, tra cui quello di I.F., ritenendoli “tutti tardivi”;
per la cassazione di tale sentenza propone ricorso, con unico mezzo, lo I., cui resiste, con controricorso, Axa Assicurazioni S.p.a.;
gli altri intimati sono rimasti tali;
il ricorso è stato avviato alla camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta del relatore, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 333,334 e 343 c.p.c. nonchè disapplicazione dell’art. 327 c.p.c., error in procedendo ed error in iudicando”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
deduce che il proprio gravame incidentale non poteva essere reputato tardivo, essendo stato proposto nel termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. rispetto alla data di pubblicazione della sentenza del tribunale, e nel rispetto del termine di cui all’art. 343 c.p.c., senza che potesse in alcun modo ricollegarsi alla notificazione dell’appello principale l’effetto di far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c.;
ritenuto che sulla questione in tali termini prospettata dal ricorrente si registrano, nella giurisprudenza di legittimità, orientamenti contrastanti;
che ad un indirizzo tradizionale, che che nega l’equipollenza, per il destinatario, ai fini del decorso del termine, tra notifica della sentenza e notifica dell’impugnazione (v. Cass. 04/12/2018, n. 31251; 05/08/2010 n. 18184; 19/07/2002, n. 10535, in obiter; Cass. 13/03/1997, n. 2250; 20/06/1996, n. 5711; 26/08/1993, n. 9022), si contrappone un orientamento, di recente ancora seguito, che tale equipollenza invece afferma (v. Cass. n. 474 del 10/01/2019; n. 17309 del 13/07/2017; n. 7261 del 22/03/2013; n. 14267 del 19/06/2007; n. 11176 del 12/11/1993);
che si rende necessario pertanto rimettere la causa, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3, alla sezione semplice perchè sia trattata in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021
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