LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11892-2021 proposto da:
C.M., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;
– Ricorrente non costituito –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI *****, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Pontefici n. 3, presso lo studio dell’avvocato Capece Minutolo del Sasso, rappresentata e difesa dall’avvocato Fulvio Ceglie;
– Controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI n. 2079 del 2020;
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12/11/2021, dal Presidente LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
RILEVATO
che:
il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“IMPROCEDIBILITA’ DEL RICORSO PER OMESSO DEPOSITO DELLO STESSO NEL TERMINE STABILITO DALL’ART. 369 c.p.c. (giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto, dovendosi aver riguardo alla data di perfezionamento della notifica: Cass., Sez. Un., n. 458 del 13/01/2005), trattandosi di sanzione processuale rilevabile d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente (Cass., Sez. 2, n. 22092 del 04/09/2019; Cass., Sez. 6 – 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 – 3, n. 12894 del 24/05/2013)”.
CONSIDERATO
che:
– il Collegio condivide la proposta del Relatore, in quanto la notifica del ricorso si è perfezionata il 11/01/2021 e il ricorso non è stato depositato nei venti giorni successivi, come da certificazione della cancelleria posteriore rispetto alla scadenza del termine;
– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile;
– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;
– ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione:
dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 12 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021