LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31911-2019 proposto da:
L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDASSARRE PERUZZI, 30, presso lo studio dell’avvocato LINO IULIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO L.;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 922/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 26/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente proponeva ricorso avverso cartella di pagamento per TARSU/TIA relativa all’anno di imposta 2009;
la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente;
la parte contribuente proponeva appello allegando che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere la ritualità della notifica a mezzo posta di tale cartella e l’infondatezza dei motivi di ricorso relativi alla non debenza della TARSU e alla decadenza della pretesa impositiva;
la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello della parte contribuente affermando che è infondato il motivo di appello relativo alla decadenza dell’Ente impositore del D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 72, atteso che in tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcun termine di decadenza, posto che quello fissato dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 1, si riferisce esclusivamente alla formazione e alla notifica del ruolo, ma deve comunque avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell’art. 2948 c.c., n. 4.
La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad unico motivo di impugnazione mentre l’Agenzia delle entrate Riscossione non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 296 del 2006, art. 72 e dell’art. 2948 c.c., n. 4, atteso che, dal momento che l’Ente creditore (il comune di Santa Maria del Cedro) ha optato per la riscossione tramite ruolo mediante affidamento all’Agenzia delle entrate – Riscossione, poiché il ruolo (ordinario) n. 2011/002119, avente ad oggetto la richiesta di pagamento a titolo di TARSU 2009, è stato formato e consegnato al concessionario oltre l’anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto, in quanto il predetto ruolo è stato reso esecutivo in data 12 gennaio 2011 mentre avrebbe dovuto essere formato, reso esecutivo e notificato entro il 2010.
Il motivo di impugnazione è fondato.
Secondo questa Corte, infatti:
in tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la notifica della cartella di pagamento non è sottoposta ad alcun termine di decadenza, posto che quello fissato dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 1, si riferisce esclusivamente alla formazione e alla notifica del ruolo, ma deve comunque avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell’art. 2948 c.c., n. 4 (Cass. n. 17363 del 2021; Cass. n. 33425 del 2018; Cass. n. 24679 del 2011).
Come risulta dal ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza, l’eccezione di decadenza dell’iscrizione a ruolo era stata correttamente formulata sia in primo che in secondo grado ed effettivamente, come pure risulta dal ricorso, riferendosi il ruolo (ordinario) n. 2011/002119, alla richiesta di pagamento a titolo di TARSU per il 2009, è stato formato e consegnato al concessionario oltre l’anno successivo a quello per il quale il tributo era dovuto, in quanto il predetto ruolo è stato reso esecutivo in data 12 gennaio 2011 mentre avrebbe dovuto essere formato, reso esecutivo e notificato entro il 2010.
La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta al suddetto principio laddove, pur enunciandolo in astratto correttamente ed individuando effettivamente il principio corrispondente alla soluzione del caso di caso di specie, non vi si è concretamente attenuta, non descivendo compiutamente la fattispecie a lei sottoposta e non rilevando conseguentemente la suddetta decadenza.
Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2021