Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.370 del 13/01/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18860/2015 proposto da:

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Premuda 2, presso lo studio dell’avvocato Leandro Bombardieri, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Mangiapane, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Davide Lo Giudice, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2006/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 10/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 7/10/2020 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1. L’Azienda Provinciale Sanitaria di Agrigento ricorre a questa Corte onde sentir cassare l’impugnata decisione con la quale la Corte d’Appello di Palermo ha confermato il deliberato di rigetto in prima istanza dell’opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo a mezzo del quale la Dott.ssa M.A., titolare di un laboratorio di analisi in regime di accreditamento con l’APS, aveva reclamato il pagamento dei compensi dovuti per le prestazioni extrabudget effettuate nel mese di *****.

In replica ai motivi di appello il decidente ha opposto che, poichè l’abbattimento tariffario convenzionalmente previsto (clausola 5 dell’accordo 13.7.2006) per le prestazioni extrabudget è immediatamente operativo non appena il fatturato imputabile all’accreditato supera complessivamente il budget accordatogli, verificatasi nella specie tale eventualità, “l’ammontare del credito era pertanto certo… ed immediatamente liquido ed esigibile alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo”.

Il mezzo ora proposto si vale di due motivi di ricorso, ai quali resiste l’intimata con controricorso e memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo del ricorso l’APS si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., poichè a suo avviso la clausola n. 5 della convenzione conclusa tra le parti stabilisce che “le regressioni (tariffarie) troveranno applicazione al momento in cui il fatturato comprensivo delle quote ticket riscosso avrà superato complessivamente e nell’anno il budget individuale”, con la conseguenza, già enunciata in altro precedente della medesima Corte gravata, che il calcolo per applicare la percentuale di abbattimento (ossia la “regressione”) e l’individuazione di siffatta percentuale (20%, se lo sforamento del budget fosse stato del 20%; 75%, se lo sforamento del budget fosse stato superiore) potevano avvenire solo alla fine dell’anno.

3. Il motivo è infondato.

Va, invero, qui ribadito il convincimento già espresso da questa Corte in relazione ad analogo precedente allorchè si è osservato che “l’interpretazione delle clausole della convenzione operata dalla Corte territoriale non si espone ad alcuna critica di illogicità e rende le previsioni negoziali coerenti tra di loro. In particolare, è sufficiente rilevare che la liquidazione avviene mensilmente secondo il criterio dell’art. 5; quando l’ultima rendicontazione porta ad uno sforamento del budget complessivo annuale, la liquidazione, sempre nei termini indicati dall’art. 5, soffre della prevista decurtazione” (Cass., Sez. I, 5/09/2018, n. 21659). Peraltro ad ulteriore confutazione della doglianza non può non farsi notare, proprio valorizzando il richiamo del ricorrente al principio in claris non fit interpretatio, che è proprio l’inciso “al momento in cui” figurante nella clausola 5 della convenzione a fornire sostrato costruttivo all’interpretazione del decidente che risulta in tal modo perfettamente rispettosa della lettera negoziale.

4. Anche il secondo motivo lamenta un errore ermeneutico, denunciando la violazione o falsa applicazione dell’art. 1363 c.c., posto che se la Corte territoriale avesse interpretato la convenzione nel suo complesso sarebbe pervenuto alla conclusione che lo sforamento è determinabile solo a consuntivo d’anno e non in corso d’anno; ed in parallelo anche un vizio di omessa motivazione poichè, dichiarando che l’interpretazione accolta dal Tribunale è convincente, il decidente avrebbe motivato per relationem limitandosi a rinviare alle argomentazioni svolte dal primo giudice.

5. Il motivo è inammissibile.

Inammissibile, perchè nei modi in cui se ne fa deduzione nel ricorso, sprovvisto di ogni valenza cassatoria è il rilievo in ordine al fatto che la sentenza impugnata sarebbe motivata per relationem, in ciò non configurandosi di per sè alcun vizio comportante la nullità della decisione.

Inammissibile è del pari anche il preteso errore ermeneutico enunciandosi nella sua denuncia solo la propalazione di una lettura alternativa dei termini contrattuali rispetto a quella resa dal decidente cui compete in via esclusiva, trattandosi di tipico accertamento di merito insindacabile in questa sede, accertare la volontà negoziale delle parti.

6. Il ricorso va dunque respinto. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021

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