LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 38609-2019 proposto da:
L.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNALISA PIERMARTIRE;
– ricorrente –
contro
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI ALLIANZ SPA, in persona del procuratore pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO FRATICELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 777/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 21/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.
CONSIDERATO
che:
L.P. ricorre, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 777 del 2019 della Corte di appello di Ancona esponendo che:
– aveva evocato in giudizio la RAS s.p.a., poi Allianz s.p.a., quale impresa designata del Fondo di garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo il risarcimento dei danni indicati come subiti, mentre percorreva in bicicletta una strada pubblica, a causa dell’urto di un’auto che si era allontanata immediatamente dopo;
– il Tribunale aveva rigettato la domanda, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui non era stata provata la dinamica dell’incidente, sicché la domanda doveva essere rigettata;
resiste con controricorso l’Allianz s.p.a..
RITENUTO
che:
con l’unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.p.c., in uno all’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la dichiarazione del testimone che conduceva un’automobile nel senso inverso a quello del ciclista deducente, secondo cui lo stesso deponente aveva avuto l’impressione che la caduta fosse stata causata come allegato dall’originario attore, indicata come insufficiente dal Collegio territoriale, era da vagliare diversamente in uno ad altri elementi, ovvero:
– il fatto che lo stesso testimone aveva precisato di essersi fermato per sincerarsi dell’accaduto, constatando che effettivamente il ciclista era caduto;
– la compatibilità, accertata con perizia officiosa, tra i danni alla persona lamentati e la dinamica prospettata dal deducente;
– le dichiarazioni del deducente nell’immediatezza del fatto, ricevute dai Carabinieri intervenuti;
– le annotazioni dei sanitari;
– il fatto che l’assenza di danni alla bicicletta non era incompatibile con la richiamata dinamica.
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Rilevato che:
il motivo di ricorso è inammissibile;
la deduzione di violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è inammissibile ex art. 348-ter c.p.c., comma 5;
infatti, nell’ipotesi di “doppia conforme” il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità in parola, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 06/08/2019, n. 20994);
nel caso ciò non è avvenuto;
quanto al resto, la Corte di appello ha osservato che l’unico testimone presente al momento del fatto aveva riferito di aver avuto “l’impressione” di una caduta causata dall’urto dell’automobile, poi, come osserva il ricorrente, constatando la stessa, ma, evidentemente, non la fondatezza di quell’impressione sulla dinamica;
a fronte di quanto sopra, il richiamo alle dichiarazioni della stessa parte così come alle annotazioni generiche dei sanitari o alla compatibilità tra danni alla persona e caduta, si risolvono in un tentativo di rilettura istruttoria, inammissibile in questa sede;
spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in Euro 3.500,00 oltre 200,00 Euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021