Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.37848 del 01/12/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi iscritti al numero 16987 del ruolo generale dell’anno 2019 reciprocamente proposti da:

B.A., (C.F.: *****), F.M., (C.F.:

*****), S.B., (C.F.: *****), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati Tullio Castelli (C.F.: CSTTLL47T16B157K), Andrea Castelli, (C.F.:

CSTNDR75A19B157M) e Alessandro Tucci, (C.F.: TCCLSN69L28H501W);

– ricorrenti in via principale –

– controricorrenti al ricorso incidentale di Findeàs S.r.l. –

nonché da FINDEA’S S.r.l., (C.F.: *****), in persona dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, R.C., rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati Claudia Menin, (C.F.: MNNCLD75E46F205D) e Pietro Sarrocco, (C.F.: SRRPTR64T25H501V);

– ricorrente in via incidentale –

– controricorrente al ricorso principale e al ricorso incidentale di D. –

e da D.U.D., (C.F.: *****), rappresentato e difeso, giusta procura allegata al in calce al ricorso, dall’avvocato Daniela Fortuna, (C.F.: FRTDNL67R69B157C);

– ricorrente in via incidentale –

nonché

Fallimento ***** S.r.l. (C.F.: non indicato), in persona del Curatore fallimentare;

SLINGOFER MECCANICA S.r.l. in concordato preventivo (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 189/2019, pubblicata in data 31 gennaio 2019;

udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 21 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

Con “contratto preliminare di cessione di azioni” stipulato da Fieffe S.r.l. (oggi Findeàs S.r.l.), Slingofer Meccanica S.p.A., D.U.D., F.M., S.B., B.A. e ***** S.p.A. (società successivamente dichiarata fallita), la Fieffe S.r.l. ha promesso di vendere a Slingofer Meccanica S.p.A. una partecipazione sociale nella Cela Immobiliare S.p.A. (pari al 25% del capitale sociale), mentre gli altri contraenti si sono costituiti fideiussori della società promissaria acquirente, a favore della società promittente venditrice, in relazione alle obbligazioni di pagamento del prezzo pattuito per la cessione, degli interessi e degli altri accessori del debito garantito.

Successivamente, la promissaria acquirente Slingofer Meccanica S.p.A. ha agito in giudizio nei confronti della promittente venditrice per ottenere la dichiarazione di nullità o, in subordine, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della controparte, con le conseguenti pronunzie restitutorie. Dal canto suo, la Fineffe S.r.l. ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo, nei confronti della promissaria acquirente e dei suoi garanti, per il pagamento di tutte le somme ad essa dovute in virtù del medesimo contratto, decreto avverso il quale tutti i soggetti ingiunti hanno proposto opposizione.

I giudizi sono stati riuniti.

All’esito, il Tribunale di Brescia ha in parte rigettato ed in parte dichiarato inammissibili le domande avanzate dalla promissaria acquirente Slingofer Meccanica S.p.A. nel giudizio dalla stessa instaurato; ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, ma ha contestualmente condannato gli opponenti a pagare l’importo di Euro 2.850.000,00 in favore della società opposta, oltre accessori.

La Corte di Appello di Brescia ha dichiarato l’estinzione del giudizio di appello, limitatamente ai rapporti processuali tra la Findeàs S.r.l. e, rispettivamente, il Fallimento ***** S.r.l. in liquidazione e Slingofer Meccanica S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, in virtù di accordi transattivi stipulati tra le suddette società; in parziale riforma della decisione di primo grado, per il resto confermata, ha condannato il D., il B., il F. ed il S. a pagare alla Findeàs S.r.l. “gli importi di Euro 2.280,000,00 oltre interessi di mora D.Lgs. n. 231 del 2002, ex art. 5, dal primo aprile 2009 al saldo; ed Euro 35.538,00 oltre spese generali, IVA e CPA, al netto degli importi già percepiti a titolo di acconti da Findeàs S.r.l.”.

Ricorrono il F., il S. ed il B., in via principale, sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso Findeàs S.r.l., che propone a sua volta ricorso incidentale, sulla base di due motivi, cui resistono, con controricorso, il F., il S. ed il B..

Ricorre altresì il D., sempre in via incidentale, sulla base di cinque motivi, cui resiste, con ulteriore controricorso, Findeàs S.r.l..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le altre società intimate.

Il procedimento è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., i ricorrenti in via principale F., S. e B., nonché la ricorrente in via incidentale Findeàs S.r.l..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le questioni che vengono poste con i tre ricorsi (il ricorso principale, proposto dal B., dal F. e dal S., nonché quelli incidentali, rispettivamente proposti da Findeàs S.r.l. e dal D.) riguardano sia la validità e l’efficacia del contratto principale (il contratto preliminare di cessione di partecipazioni sociali tra Findeàs S.r.l. e Slingofer Meccanica S.p.A., oggi S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo), sia la natura, la validità e l’operatività della garanzia prestata dalla ***** S.p.A., oggi S.r.l. (società dichiarata fallita) e dalle persone fisiche ( B., F., S. e D.), in relazione alle obbligazioni derivanti da quel contratto.

Dal momento che Findeàs S.r.l. ha definito in via transattiva i suoi rapporti con entrambe le società (quindi, rispettivamente, sia quelli relativi al contratto preliminare, con il commissario della Slingofer Meccanica S.r.l. in concordato preventivo, sia quelli relativi alla garanzia, con il curatore del fallimento della ***** S.r.l., con reciproca rinunzia ed estinzione del giudizio di appello per quanto riguarda i rapporti tra tali parti) e gli altri garanti persone fisiche hanno tutti dichiarato di voler profittare di tali transazioni, si pongono ulteriori questioni, in relazione agli effetti di tali vicende.

E’ logicamente pregiudiziale l’esame di tali ultime questioni, attinenti agli effetti delle transazioni e, più precisamente, delle dichiarazioni di volerne profittare espresse dagli altri garanti, che sono oggetto del terzo e del quarto motivo del ricorso principale proposto da B., F. e S., dei due motivi del ricorso incidentale della Findeàs S.r.l., nonché del quinto motivo del ricorso incidentale proposto da D..

2. Con il terzo ed il quarto motivo del ricorso proposto da B., F. e S. si denunzia, rispettivamente: “Violazione, e comunque falsa applicazione, degli artt. 1304 e 1941 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per vizio procedurale/motivazionale, per non aver la Corte di merito ritenuto l’estinzione dell’obbligazione dei fideiussori in conseguenza della transazione del debito totale da parte del creditore con il debitore principale e della conseguente estinzione del debito originario” (terzo motivo); “Violazione, e comunque falsa applicazione, dell’art. 113 c.p.c. e art. 1182 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per vizio procedurale/motivazionale, oltre che omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte di merito condannato i qui deducenti al pagamento di Euro 2.280.000,00, oltre interessi e spese, “al netto degli importi già percepiti da Findeàs” e non al lordo degli stessi, aver detratto il 20% di Euro 2.250.000,00 e non di Euro 3.167.748,67, e non aver tenuto conto che gli interessi erano già stati calcolati nell’importo oggetto della transazione e, quindi, erano dovuti soltanto per il periodo successivo” (quarto motivo).

Con i due motivi del ricorso proposto da Findeàs S.r.l. si denunzia, rispettivamente: “Violazione e/o falsa applicazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)” (primo motivo); “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1304 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” (secondo motivo).

Con il quinto motivo del ricorso proposto da D. si denunzia “Nullità ex art. 360 n. 3 per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., art. 1941 c.c. e L. Fall., art. 184, per avere la Corte escluso un effetto favorevole ai fideiussori relativamente alla rinuncia di Findeàs rispetto ad una parte del proprio credito nei confronti del debitore principale, obbligando questi ultimi a rispondere per un debito maggiore rispetto a quello garantito, nonché nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 1282 c.c., per vizio procedurale e/o motivazionale per aver la Corte condannato il signor D., in solido con i signori F., B. e S., al pagamento di Euro 2.280.000,00 oltre interessi e spese, al netto degli importi già percepiti da Findeàs, anziché al lordo degli stessi, e per non aver tenuto conto, nel dispositivo, che gli interessi erano già stati calcolati nell’importo oggetto dell’accordo transattivo esteso a beneficio degli appellanti, facendo decorrere gli stessi dal 2009, anziché dall’accordo medesimo”.

3. Per ragioni logiche, è opportuno esaminare in primo luogo i due motivi del ricorso proposto da Findeàs S.r.l., avendo essi carattere decisivo ed assorbente.

Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che la transazione da essa stipulata con il fallimento della ***** S.r.l. aveva ad oggetto esclusivamente la quota del coobbligato transigente e che la corte di appello avrebbe falsamente applicato i criteri di interpretazione negoziale, nell’affermare, al contrario, che avesse ad oggetto l’intera obbligazione e fosse, quindi, suscettibile di adesione da parte degli altri coobbligati.

Con il secondo, fa presente che la corte di appello ha ritenuto valide ed efficaci le dichiarazioni degli altri coobbligati, di voler profittare degli accordi transattivi stipulati, rispettivamente, con la Slingofer Meccanica S.r.l. in concordato preventivo ed il fallimento della ***** S.r.l., i quali prevedevano, tra l’altro, il riconoscimento del proprio credito, nonché la rinuncia ai giudizi in corso e alle contestazioni sulla validità ed efficacia del contratto preliminare e sull’operatività delle garanzie prestate. Osserva che, però, i giudici di secondo grado non avrebbero adeguatamente considerato che i garanti avevano proseguito il giudizio e reiterato tali ultime contestazioni, condotta incompatibile con le loro dichiarazioni di voler profittare delle richiamate transazioni, dovendo pertanto queste ultime ritenersi oggetto di implicita rinuncia, con la conseguenza che non avrebbe comunque potuto, in applicazione dell’art. 1304 c.c., ridursi la condanna dei garanti nella misura della quota di debito considerata oggetto di rinuncia in virtù della transazione conclusa con il fallimento della ***** S.r.l..

Entrambi i motivi sono fondati, per quanto di ragione, nei limiti che saranno di seguito precisati.

4. Deve premettersi, in diritto, che la dichiarazione dei coobbligati in solido di voler profittare della transazione relativa all’intera obbligazione stipulata con il creditore da altro coobbligato, ai sensi dell’art. 1304 c.c., comporta, in linea di principio, che tutti gli effetti di quella transazione si estendano agli obbligati solidali che hanno dichiarato di volerne profittare, ivi inclusi, quindi, quelli relativi al riconoscimento dell’esistenza della stessa obbligazione ed alla rinuncia alle relative contestazioni e ad eventuali giudizi pendenti; essa è quindi incompatibile con la prosecuzione di tali giudizi (in tal senso, cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17198 del 11/07/2013, Rv. 627237 – 01).

Di conseguenza, delle due l’una: o i coobbligati in solido che, dopo aver dichiarato di voler profittare della transazione stipulata da altro coobbligato, proseguono il giudizio avente ad oggetto domande incompatibili con l’accordo transattivo devono ritenersi avere implicitamente rinunciato alla suddetta dichiarazione di voler profittare della transazione; ovvero, se deve ritenersi valida ed efficace la loro dichiarazione di voler profittare della transazione, viene meno la materia del contendere in relazione al giudizio di merito con oggetto incompatibile, potendo discutersi esclusivamente dei concreti effetti della transazione sul residuo debito dei coobbligati che hanno dichiarato di volerne profittare.

Non si può invece ritenere, al tempo stesso, da una parte, valida ed efficace la dichiarazione di voler profittare della transazione per i coobbligati in solido che non l’hanno stipulata e, dall’altra parte, considerarla rilevante solo “secundum eventum litis”, estendendo cioè ai suddetti coobbligati gli effetti favorevoli dell’accordo solo nel caso in cui siano rigettate le loro contestazioni sulla sussistenza delle obbligazioni oggetto di espresso riconoscimento nella transazione cui hanno dichiarato di aderire.

Ciò e’, peraltro, esattamente quanto ha (erroneamente) fatto la corte di appello nella sentenza impugnata: essa, applicando in modo logicamente contraddittorio l’art. 1304 c.c., ha dapprima esaminato (cfr. da pag. 19 a pag. 51) i motivi di gravame dei coobbligati solidali che investivano la stessa esistenza delle obbligazioni oggetto delle transazioni stipulate con il creditore da alcuni dei coobbligati (e cioè sia quelli relativi alla sussistenza dell’obbligazione garantita, con riguardo alla validità ed efficacia del contratto preliminare, sia quelli relativi alla operatività della garanzia) e, solo dopo averli ritenuti infondati, ha valutato (cfr. da pag. 52 a pag. 57) gli effetti della dichiarazione dei suddetti coobbligati solidali di voler profittare delle transazioni stipulate sia dall’obbligata principale (la Slingofer Meccanica S.r.l. in concordato preventivo), in relazione al rapporto principale garantito, sia dalla garante coobbligata (fallimento della ***** S.r.l.), in relazione al rapporto di garanzia.

In realtà, una volta statuito che era valida ed efficace la dichiarazione dei garanti e coobbligati di voler profittare delle transazioni stipulate dalla creditrice con la debitrice principale e con la co-garante fallita, poiché con tali transazioni si riconosceva l’esistenza del credito principale e della garanzia e si prevedeva altresì la rinuncia all’appello proposto avverso la sentenza di primo grado, la quale aveva a sua volta riconosciuto sussistenti entrambi i rapporti obbligatori, la corte territoriale non avrebbe potuto più prendere in esame le questioni relative alla validità e all’efficacia di tali rapporti obbligatori, coltivate dalle parti ancora in sede di gravame avverso la decisione di primo grado.

Ne consegue, da una parte, che la sentenza impugnata, in parte qua (cioè nella parte in cui esamina nel merito e decide le suddette questioni) deve ritenersi tamquam non esset – e va cassata, in accoglimento del secondo motivo del ricorso di Findeàs S.r.l. – mentre, dall’altra parte, i motivi di ricorso avanzati nella presente sede in relazione a tale parte della sentenza devono ritenersi inammissibili o, comunque, assorbiti.

Si tratta, più precisamente, dei primi tre motivi del ricorso proposto da B., F. e S., nonché dei primi quattro di quello proposto da D.: di tali motivi, per quanto appena chiarito, non occorre neanche riportare il contenuto, mentre è appena il caso di osservare che le relative questioni potranno eventualmente essere riproposte dalle parti in sede di rinvio, nel caso in cui l’esito del relativo giudizio lo rendesse necessario.

5. Tanto premesso, va comunque considerato che l’incompatibilità logica e giuridica con il disposto dell’art. 1304 c.c., di una valutazione secundum eventum litis della dichiarazione del coobbligato di voler profittare della transazione stipulata da altro coobbligato in solido, in pendenza del giudizio sulla sussistenza dell’obbligazione, non esclude, ma anzi impone, a giudizio di questa Corte, la necessità di una valutazione in concreto del significato da attribuire alla condotta del coobbligato aderente.

La dichiarazione di voler profittare della transazione conclusa da altro coobbligato, con prosecuzione del giudizio sull’esistenza dell’obbligazione, non è infatti una condotta che debba sempre e necessariamente essere intesa come rinuncia a quella dichiarazione, come parrebbe sostenere Findeàs S.r.l..

Quanto meno nei casi (come quello in esame) in cui sia contestato l’oggetto della transazione stipulata da un solo coobbligato – se cioè sia controverso se si tratti di transazione sull’intera obbligazione ovvero sulla sola quota del transigente e, quindi, se sia ammissibile una dichiarazione di volerne profittare ai sensi dell’art. 1304 c.c. – non si potrebbe negare agli altri coobbligati la facoltà di dichiarare di voler profittare della transazione conclusa da uno di essi ma, al tempo stesso, coltivare il giudizio in cui si contesta la sussistenza dell’obbligazione oggetto della transazione, per l’ipotesi in cui quest’ultima si accerti essere stata stipulata sulla sola quota e, quindi, si riveli insuscettibile di adesione da parte degli altri coobbligati.

In altri termini, il giudice del merito deve sempre operare una concreta valutazione della complessiva condotta dei coobbligati che, pur dichiarando di voler profittare della transazione stipulata da altro coobbligato, proseguano il giudizio in cui è contestata la sussistenza dell’obbligazione oggetto di transazione, al fine di stabilire se l’effettiva intenzione di detti coobbligati è quella di profittare della transazione laddove possibile (con la conseguenza che le loro contestazioni sull’esistenza dell’obbligazione devono ritenersi proposte o proseguite solo subordinatamente alla eventuale negazione della validità ed efficacia della suddetta adesione, in virtù della natura “chiusa” della transazione), ovvero se la loro effettiva intenzione è in realtà esclusivamente quella di coltivare il giudizio “di merito” (con conseguente rinuncia, quindi, agli effetti della dichiarazione di voler profittare della transazione resa in precedenza). La corte di appello, nella specie, così violando ulteriormente l’art. 1304 c.c., non risulta avere in alcun modo effettuato una siffatta valutazione; di conseguenza, a tanto dovrà provvedersi in sede di rinvio.

6. La decisione relativa agli effetti dell’adesione dei coobbligati alle transazioni stipulate dalla creditrice con l’obbligata principale e con la garante fallita non risulta conforme a diritto anche sotto ulteriori aspetti, oggetto del primo motivo del ricorso di Findeàs S.r.l..

6.1 Per quanto emerge dagli atti, Findeàs S.r.l. e il fallimento della garante ***** S.r.l. hanno stipulato una transazione con la quale la creditrice è stata definitivamente ammessa al passivo per un importo di Euro 3.176.148,67 (pari all’intero credito per sorta capitale di Euro 2.850.000,00, oltre accessori) ma ha, al contempo, rinunciato in via transattiva ad una quota del 20% dell’importo che le sarebbe spettato in sede di riparto (e’ pacifico che in sede di riparto fallimentare abbia poi di fatto ricevuto la somma di Euro 703.723,30).

Con la promissaria acquirente Slingofer Meccanica S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, Findeàs S.r.l. risulta avere stipulato due distinti accordi (la circostanza emerge sia dalla sentenza che dai ricorsi delle parti; cfr., in particolare: pag. 9 del controricorso Findeàs S.r.l., pag. 13 del ricorso D. e pagg. da 17 a 19, nonché pagg. 52 e ss. della sentenza impugnata), uno dei quali relativo al rapporto obbligatorio principale e l’altro relativo esclusivamente alla tassa di registrazione della sentenza di primo grado: all’esito di tali accordi, la creditrice risulta ammessa al passivo del concordato, da una parte, in chirografo alla classe 2, per l’importo di Euro 3.076.639,30, in relazione al credito principale (senza che risulti operata alcuna espressa rinuncia a parte di tale credito), dall’altra parte, sempre in chirografo (in virtù di rinuncia al privilegio, su base transattiva), per l’importo di Euro 94.410,35, in relazione alla tassa di registrazione della sentenza di primo grado anticipata da Findeàs S.r.l.; è pacifico che la creditrice abbia poi ottenuto, quale percentuale concordataria, il pagamento della somma di Euro 756.567,14.

Gli accordi stipulati con entrambe le società prevedono entrambi la rinuncia agli atti dei giudizi in corso e, in particolare, l’estinzione del giudizio di appello, estinzione poi infatti dichiarata dalla corte territoriale.

I garanti e coobbligati, ricorrenti nella presente sede, risultano aver dichiarato di voler profittare di tutti gli accordi transattivi stipulati dalla creditrice, sia con la debitrice principale, sia con la garante fallita (cfr. pag. 52 della sentenza impugnata).

In questa situazione, la corte di appello ha affermato, in primo luogo, che dalle transazioni stipulate con la debitrice principale in concordato preventivo non derivavano “effetti favorevoli” a favore dei coobbligati, “in riferimento al debito per capitale ed interessi”, osservando che una delle transazioni aveva ad oggetto esclusivamente la tassa di registro della sentenza di primo grado e limitandosi a negare, con riguardo all’altra, che la falcidia concordataria potesse essere equiparata ad una rinunzia parziale del credito.

Ha quindi preso in esame esclusivamente la transazione stipulata tra Findeàs S.r.l. ed il fallimento della garante ***** S.r.l..

Sebbene in tale ultima transazione vi fosse una clausola che espressamente dava atto trattarsi di transazione relativa alla sola quota del debito di quest’ultima (la clausola è integralmente trascritta nel ricorso di Findeàs S.r.l. ed è formulata in questi termini: “le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo deve intendersi strettamente limitato alla quota di condebito del Fallimento, impregiudicato ogni diritto di Findeàs nei confronti degli altri fideiussori, coobbligati…, per i quali Findeàs esclude espressamente la possibilità di profittare dell’accordo ex art. 1304 c.c.”), la corte territoriale ha ritenuto trattarsi di una transazione relativa all’intera obbligazione, sulla base dell’esame di altre clausole che, a suo dire, deponevano in senso contrario (precisamente: la n. 2, in cui era prevista la riduzione forfettaria dell’importo del credito insinuato al passivo; la n. 3, in cui si dava atto che il fallimento scioglieva la riserva di cui alla L. Fall., art. 96, comma 3, ammettendo al passivo Findeàs S.r.l. per l’intero importo della sua pretesa, pari a Euro 3.167,748,57; la n. 6, in cui era previsto l’impegno del fallimento a versare a Findeàs S.r.l. l’importo dovuto per “il credito ammesso come risultante dalla riduzione operata per effetto delle previsioni di cui ai punti 2) e 3)”).

6.2 Siffatta interpretazione della volontà negoziale delle parti, come sostenuto dalla ricorrente Findeàs S.r.l. nel primo motivo del suo ricorso, non può ritenersi operata in conformità alle disposizioni in tema di ermeneutica negoziale e, in particolare, agli artt. 1362,1363,1366 e 1367 c.c..

I giudici del merito, infatti, nel qualificare il contratto di transazione: da una parte, non sembrano avere adeguatamente considerato il chiaro tenore letterale della clausola n. 8, che riguardava direttamente l’oggetto dell’accordo transattivo, al fine di cercare di ricostruire l’effettiva e comune volontà delle parti in ordine allo stesso; dall’altra parte, non hanno considerato che le clausole ritenute incompatibili con la predetta clausola n. 8, avrebbero in realtà potuto anche eventualmente ritenersi coerenti con la volontà di stipulare una transazione sulla quota della sola coobbligata fallita, laddove intese nel senso che le parti avessero semplicemente concordato la rinuncia della creditrice ad esigere dal fallimento il 20% dell’importo ammesso al passivo in chirografo, in via transattiva (e ciò anche tenendo conto che il pagamento concreto avrebbe scontato la falcidia fallimentare), a fronte della rinuncia da parte della curatela a tutte le contestazioni e ai giudizi pendenti sulla sussistenza dell’obbligazione garantita e della garanzia, espressamente però limitando la rinuncia della creditrice alla sola quota del debito della società fallita e con riserva di agire verso gli altri obbligati per l’intero residuo ancora dovuto.

Le censure di cui al primo motivo del ricorso di Findeàs S.r.l. colgono nel segno anche nella parte in cui con esse si sostiene che, secondo l’interpretazione del contratto di transazione fornita dalla corte di appello, alla clausola n. 8 sembrerebbe di fatto non potersi attribuire alcuna efficacia, in violazione dell’art. 1367 c.c. e, in definitiva, si rischierebbe di pervenire addirittura ad una interpretazione contraria al principio di buona fede (in violazione dell’art. 1366 c.c.), considerando la creditrice definitivamente rinunciante a una parte del suo credito, sebbene le parti abbiano espressamente escluso una tale rinuncia.

6.3 E’ opportuno precisare, in proposito, che, secondo i principi di diritto affermati da questa Corte in tema di transazione stipulata da uno dei coobbligati in solido (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 30174 del 30/12/2011, Rv. 620066 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 947 del 24/01/2012, Rv. 620414 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 24362 del 29/10/2013, Rv. 628206 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 22231 del 20/10/2014, Rv. 632846 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 20107 del 07/10/2015, Rv. 637280 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 23418 del 17/11/2016, Rv. 642653 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 16087 del 18/06/2018, Rv. 649667 – 01, principi ulteriormente precisati in una più recente decisione di questa Sezione: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29719 del 15/11/2019, in motivazione), “l’oggetto della transazione stipulata tra il creditore ed uno o alcuni soltanto dei debitori solidali (con i conseguenti effetti “esterni” di tale transazione, nei rapporti tra creditore e condebitori non transigenti) non può essere individuato in astratto o esclusivamente in base alle espressioni letterali utilizzate per indicarlo, ma va accertato sulla base di una attenta e precisa ricostruzione dell’effettiva volontà delle parti, da compiersi secondo le regole di ermeneutica fissate negli artt. 1362 c.c. e segg., che consenta di comprendere quale sia stata effettivamente la loro intenzione (e, soprattutto, in quali limiti il creditore abbia effettivamente inteso rinunziare all’obbligazione solidale e/o alla stessa solidarietà, in sede transattiva)”.

Ciò che rileva, ai fini della qualificazione del negozio transattivo ed all’individuazione del suo oggetto, non è il contenuto concreto delle reciproche concessioni pattuite tra i transigenti (che ben possono avere ad oggetto la sussistenza e l’entità del debito complessivo), ma l’intenzione di questi ultimi di definire in via transattiva esclusivamente la posizione del coobbligato transigente ovvero il complessivo rapporto obbligatorio: è ciò che costituisce, in definitiva, l’effettivo “oggetto” della transazione.

Solo nel caso in cui l’intenzione dei transigenti sia quella di definire l’intero rapporto e non solo la posizione del coobbligato stipulante, alla transazione conclusa tra il creditore ed uno dei coobbligati possono essere riconosciuti gli effetti potenzialmente “esterni” che, in base all’art. 1304 c.c., gli altri coobbligati possono decidere di far propri o meno.

Nel caso in cui, invece, creditore e coobbligato intendano definire in via transattiva solo la posizione di coobbligato solidale del transigente, senza in alcun modo pregiudicare le ragioni del creditore nei confronti degli altri coobbligati al fine della soddisfazione dell’intero debito, alla transazione non potranno essere riconosciuti effetti esterni, fermo restando, peraltro, che quanto meno degli importi eventualmente incassati dal creditore in virtù di quella transazione dovrà in ogni caso tenersi conto nel momento in cui egli agisca contro gli altri coobbligati.

Nella specie, la corte di appello non si è conformata a tali principi laddove ha, in sostanza, ritenuto che, poiché nella transazione tra creditore e coobbligato si era fatto riferimento all’importo complessivo del debito solidale, ciò avrebbe comportato automaticamente la sua inevitabile qualificazione come transazione sull’intero debito.

6.4 D’altra parte, al fine di stabilire se nella specie la creditrice intendesse rinunziare, almeno in parte, al suo credito (e non semplicemente alla possibilità di esigerlo integralmente nei confronti del coobbligato in solido transigente), oltre alle espressioni letterali utilizzate nel contratto sottoscritto, avrebbe dovuto considerarsi adeguatamente anche la circostanza che, sia per quanto riguarda l’ammissione “formale” al passivo del fallimento (avvenuta per l’intero), sia nelle transazioni stipulate contestualmente con il concordato della debitrice principale, tale credito era stato sempre riconosciuto integralmente.

Avrebbe poi dovuto essere adeguatamente considerata anche la circostanza che i co-garanti risultano avere aderito, oltre che a quella col fallimento della garante, anche alle transazioni stipulate dalla creditrice con la debitrice principale in concordato preventivo, in cui il debito risulta essere stato riconosciuto integralmente.

L’adesione dei ricorrenti (anche) alle transazioni stipulate da Findeàs S.r.l. con Slingofer Meccanica S.r.l. in concordato preventivo (adesione che è pacifica ed incontestata, risultando espressamente sia dalla sentenza che delle difese delle parti) di certo non è stata adeguatamente valutata dalla corte di appello anche sotto un ulteriore profilo: avrebbe infatti dovuto tenersi conto del fatto che, mentre la natura di quella stipulata con la garante fallita è effettivamente controversa, non sembrerebbe contestato che la debitrice principale abbia stipulato con la creditrice un accordo relativo all’intero debito (essendo d’altronde essa debitrice principale per definizione coobbligata nel suo esclusivo interesse e non esistendo dunque una sua “quota interna” o, comunque, coincidendo tale “quota” con l’intero debito), peraltro senza che risultino decurtazioni dello stesso.

La circostanza avrebbe dovuto certamente essere considerata ai fini dell’interpretazione dell’oggetto della transazione stipulata con il fallimento della garante, ma potrebbe avere anche rilievo in via autonoma (quanto meno nel caso in cui la transazione con la garante dovesse risultare stipulata solo sulla quota di quest’ultima: in tal caso, infatti, l’adesione a tale ultima transazione non sarebbe possibile e, quindi, non avrebbe effetti, mentre potrebbe conservare effetti l’adesione alla transazione stipulata dalla debitrice principale con riguardo all’intera obbligazione contenente il riconoscimento del rapporto obbligatorio senza decurtazioni, eccezione fatta per la rinuncia al privilegio per la spesa di registrazione della sentenza di primo grado; e ciò anche in virtù della rinuncia agli appelli, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, la quale a sua volta aveva riconosciuto in pieno la fondatezza delle ragioni di Findeàs S.r.l. ed aveva respinto tutte le eccezioni sollevate in proposito dai garanti).

6.5 Va infine sottolineato e ulteriormente ribadito che, ai fini della individuazione dell’oggetto della transazione stipulata dalla garante fallita, non può considerarsi decisiva la circostanza che le parti abbiano considerato l’importo complessivo del debito e che il fallimento, di fatto, abbia infine versato una somma superiore alla sua “quota interna” di debito, perché è ben possibile (come emerge dallo stesso indirizzo di a questa Corte espresso nei precedenti sul tema più sopra richiamati) che la transazione sulla quota del coobbligato preveda il pagamento di un importo superiore alla quota interna del debito di quel coobbligato, a fronte dello scioglimento della solidarietà in suo favore (e’, precisamente, questo il caso in cui la decurtazione del debito a favore degli altri coobbligati deve avvenire per l’importo superiore effettivamente pagato dal coobbligato transigente e non solo nella misura della sua quota interna).

6.6 Le violazioni di legge riscontrate nell’interpretazione degli accordi transattivi stipulati dalla Findeàs S.r.l. sia con la debitrice principale che con la garante fallita, nonché nella valutazione degli effetti delle dichiarazioni degli altri garanti di volerne profittare, ai sensi dell’art. 1304 c.c., comportano la necessità di cassare la sentenza impugnata anche in relazione a tali aspetti, affinché essi siano rivalutati in sede di rinvio, sulla base dei principi di diritto più sopra richiamati.

Ciò determina altresì l’assorbimento degli altri motivi di ricorso relativi a tali aspetti e, precisamente, del terzo e del quarto motivo del ricorso proposto da B., F. e S., nonché del quinto motivo del ricorso proposto da D., i quali riguardano i profili effettuali conseguenti all’adesione alle transazioni, profili che andranno eventualmente nuovamente valutati, ove necessario, in sede di rinvio.

7. In definitiva, la sentenza impugnata va cassata integralmente nella parte relativa alle questioni riguardanti la validità e l’efficacia del contratto principale avente ad oggetto la promessa di cessione delle partecipazioni sociali di Cela Immobiliare S.p.A., nonché la validità e l’efficacia della garanzia prestata in relazione alle obbligazioni derivanti da tale contratto; va cassata, per quanto di ragione, anche nella parte relativa agli effetti derivanti dalle dichiarazioni dei garanti e coobbligati in solido di voler profittare degli accordi transattivi stipulati dalla creditrice con la debitrice principale e con la co-garante fallita.

In sede di rinvio, dovrà essere in primo luogo valutato, in concreto, l’effettivo significato da attribuire alla condotta dei coobbligati garanti ricorrenti che hanno dichiarato di voler profittare di tutte le transazioni stipulate dalla creditrice con la debitrice principale e con la co-garante fallita, pur proseguendo il giudizio in relazione ai rapporti obbligatori definiti in tali transazioni.

Nel caso in cui la suddetta dichiarazione di voler profittare fosse ritenuta valida ed efficace, e non oggetto di tacita rinuncia, ne deriverebbe la conseguente irrilevanza di ogni questione attinente al merito della controversia: andrebbero quindi esclusivamente individuati gli effetti della dichiarazione stessa, sia con riguardo alla transazione stipulata dalla garante fallita, previa rivalutazione della sua natura e del suo oggetto sulla base dei principi di diritto indicati in motivazione, sia con riguardo a quella stipulata dalla debitrice principale.

Solo nel caso in cui la predetta dichiarazione fosse ritenuta oggetto di tacita rinuncia o, comunque, fosse ritenuta integralmente inefficace (con riguardo a tutte le transazioni stipulate), andrebbero dunque nuovamente esaminate le questioni relative alla validità ed efficacia del rapporto principale derivante dal contratto preliminare e quelle relative alla validità ed efficacia del rapporto di garanzia; in tal caso, peraltro, andrebbe ovviamente esclusa in radice ogni possibile rilevanza dell’adesione dei garanti alle transazioni.

8. E’ accolto, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso (incidentale) proposto da Findeàs S.r.l., con assorbimento degli altri ricorsi (principale ed incidentale) proposti dalle altre parti.

La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi di ricorso accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, il ricorso proposto da Findeàs S.r.l., assorbiti gli altri ricorsi (principale ed incidentale) e cassa, per l’effetto, la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472