LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18370/2015 proposto da:
A.S.L. Napoli *****, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Amiterno n. 3, presso lo studio dell’avvocato Buonavoglia Giovanna, rappresentata e difesa dall’avvocato Chiosi Augusto, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Centro Diagnostico Quarto di D. & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Cristallino Maria, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 908/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/11/2020 dal Cons. Dott. MELONI MARINA.
FATTI DI CAUSA
Il Centro Diagnostico Quarto di D. e C. s.a.s. notificò decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli in data 13/7/2009 ad Azienda Sanitaria Locale Napoli ***** chiedendo il pagamento della somma di Euro 22.378,42 oltre interessi a titolo di corrispettivo per esami clinici effettuati in regime di convenzionamento nei mesi di *****.
La ASL Napoli ***** propose opposizione al decreto ingiuntivo contestando la somma di cui all’ingiunzione in quanto sulla base della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. O, era stato introdotto uno sconto del 20% sulle fatturazioni delle strutture private eroganti assistenza specialistica in regime di preaccreditamento per conto del Servizio Sanitario Nazionale del quale il Tribunale non aveva tenuto conto.
Il Tribunale di Napoli rigettò l’opposizione a decreto ingiuntivo e la ASL Napoli ***** appellò la sentenza davanti alla Corte di Appello di Napoli la quale confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza n. 908 del 2015 della Corte di Appello di Napoli propone ricorso per cassazione la ASL Napoli ***** affidato a due motivi e memoria. Il Centro Diagnostico Quarto di D. e C. s.a.s. resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo più memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente Asl Napoli ***** denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. O), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Napoli ha errato nel non ritenere applicabile lo sconto del 20% sulle tariffe delle prestazioni sanitarie di strutture private in quanto, al contrario, lo sconto era applicabile in virtù della vigenza della predetta normativa riconosciuta valida ed operante sia dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 94/2009, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sia dal TAR Campania che, con sentenza n. 5408 del 22/10/2014, ne ha riconosciuto la legittimità.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente ASL Napoli ***** denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 8 del contratto stipulato in data 7/10/2008 per l’erogazione delle prestazioni sanitarie nonchè per erronea valutazione della normativa in materia di tavoli tecnici, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto che la ASL non aveva assolto all’onere di comunicazione su di essa gravante in riferimento all’accordo raggiunto con l’Associazione di categoria sulla regressione tariffaria applicabile nella misura del 13,31% mentre al contrario tale onere era stato assolto con’ la Det. n. 1376/A/2009 contenente la decurtazione del 13,31% sulle somme richieste dal Centro in accordo con le Associazioni di categoria.
Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, assorbito il secondo.
Sul punto si è espressa questa Corte con Sez. 1 -, Ordinanza n. 14778 del 10/07/2020: “Il meccanismo dello sconto tariffario, introdotto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), è la risultante di un bilanciamento cui il legislatore ha inteso procedere tra l’esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini e salvaguardare sull’intero territorio nazionale il diritto fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile e quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo, onde l’imperatività di essa e la cogenza che ne segue per le amministrazioni regionali non sono derogabili in via negoziale”.
Lo sconto tariffario del 20% è stato quindi correttamente applicato dalla ASL Napoli ***** in virtù della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. O), sugli importi a titolo di compenso per le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture private in regime di convenzione previsti dal decreto del Ministro della sanità del 22/7/1996.
In particolare la Corte territoriale ha errato nel ritenere inapplicabile la normativa di cui sopra sul presupposto che la Regione Campania, nell’ambito dei propri poteri di stabilire anche tariffe superiori a quelle statali, avrebbe adottato un proprio tariffario del quale peraltro non si conoscono i valori e l’esercizio di tale potere avrebbe reso inoperante il meccanismo remunerativo dello sconto tariffario di cui alla legge finanziaria del 2006.
Infatti non vi è motivo per non applicare lo sconto anche sulle tariffe autonomamente previste dalle Regioni in deroga a quelle statali come ritenuto anche dal TAR Campania con sentenza 22/10/2014 n. 5408 interamente riportata nel ricorso introduttivo in base alla quale le modalità di calcolo devono essere effettuate in modo tale che lo sconto intervenga ad integrazione della eventuale regressione tariffaria e non in aggiunta ad essa.
Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato il Centro Diagnostico Quarto di D. e C. s.a.s. denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Napoli ha errato nel ritenere applicabile lo sconto di cui alla predetta normativa perchè esso era previsto per le tariffe di cui al nomenclatore tariffario nazionale fissato con D.M. 22 luglio 1996, annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1839 del 2001 e poi sostituito con il nuovo nomenclatore tariffario nazionale D.M. 12 settembre 2006, per cui stante il rapporto di immedesimazione tra i due atti ministeriali era venuta meno la base di calcolo per lo sconto. Il motivo è infondato. Infatti l’annullamento dal parte del Consiglio di Stato della norma ministeriale D.M. 22 luglio 1996, che costituiva la base di calcolo non incide sull’applicazione dello sconto tariffario da applicarsi sulle nuove tariffe previste dal D.M. 12 settembre 2006, sostitutive di quelle precedenti, non incidendo a tal fine il rapporto di immedesimazione tra i due atti ministeriali.
In considerazione di quanto sopra il ricorso proposto deve essere accolto in ordine al primo motivo, assorbito il secondo, cassata la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese di giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese di giudizio di legittimità. Rigetta il ricorso incidentale condizionato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021