LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19515/2015 proposto da:
Studio di Radiognostica-Ecografia del Dott. G.G., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Lo Giudice Davide, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Monterosso Giuseppina Daniela, giusta procura speciale per Notaio Dott. L.G.L. di Palermo – Rep. n. *****;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 212/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 11/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/11/2020 dal Cons. Dott. MELONI MARINA.
FATTI DI CAUSA
Lo studio Radiodiagnostica-Ecografia del Dott. G.G. notificò decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Agrigento in data 12/3/2008 ad Azienda Unità Sanitaria Locale n. ***** di Agrigento chiedendo il pagamento della somma di Euro 12.724,31 oltre interessi a titolo di corrispettivo per prestazioni di analisi effettuate in regime di convenzionamento nel mese di *****.
La AUSL n. N. ***** di Agrigento propose opposizione al decreto ingiuntivo contestando la somma di cui all’ingiunzione in quanto, sulla base del Decreto Assessoriale 29 agosto 2007, n. 1745, applicabile fin dall’1 gennaio 2007 ex Decreto n. 1977 del 2007, era stato introdotto uno sconto sulle fatturazioni delle strutture private eroganti assistenza specialistica in regime di preaccreditamento.
Il Tribunale di Agrigento rigettò l’opposizione a decreto ingiuntivo e la AUSL n. ***** di Agrigento appellò la sentenza davanti alla Corte di Appello di Palermo la quale, in riforma della sentenza di primo grado, accolse l’appello e revocò il decreto ingiuntivo opposto. Avverso la sentenza n. 212 del 2015 della Corte di Appello di Palermo propone ricorso per cassazione lo studio Radiodiagnostica-Ecografia del Dott. G.G. affidato a tre motivi e memoria. La AUSL n. ***** di Agrigento resiste con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente studio Radiodiagnostica-Ecografia del Dott. G.G. denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto Assessoriale 22 novembre 2007, n. 2594, art. 2, Sanità Regione Sicilia in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Palermo ha errato nel ritenere applicabile lo sconto del 20% che, al contrario, non era applicabile in quanto la Regione non aveva pagato interamente le somme dovute alla ricorrente per prestazioni sanitarie rese nell’intero anno 2007 considerando il budget previsto per il 2007 spettante alla ricorrente di 608.593,37 Euro.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto Assessoriale n. 1977 del 2007 Sanità Regione Sicilia, n. 336/2008 Sanità Regione Sicilia e n. 1745 del 29/8/2007 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., perchè la Corte di Appello di Palermo ha ritenuto che lo sconto del 20% fosse applicabile sulle somme spettanti in riferimento al mese di ***** a decorrere dal 1/1/2007, mentre al contrario poteva essere applicato solo dal mese di ottobre 2007. Inoltre con il Decreto n. 336 del 2008, era stata definitivamente annullata qualsiasi previsione precedente che aveva previsto l’abbattimento delle tariffe.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello di Palermo ha condannato la ricorrente al pagamento integrale delle spese processuali che invece avrebbero dovuto essere compensate.
I motivi di ricorso sono infondati e devono essere respinti.
In tema di rimborsi per spese sanitarie, la L.R. Sicilia n. 3 del 1991, art. 2, comma 4, demanda a decreti assessoriali l’adozione di limiti di spesa anche per interventi urgenti che siano effettuati tramite l’assistenza indiretta, sicchè l’esistenza di tali limiti costituisce elemento strutturale della normativa.
Questa Corte con Sez. 1, Ordinanza n. 14778 del 10/07/2020 ha affermato: “Il meccanismo dello sconto tariffario, introdotto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), è la risultante di un bilanciamento cui il legislatore ha inteso procedere tra l’esigenza di garantire egualmente a tutti i cittadini e salvaguardare sull’intero territorio nazionale il diritto fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile e quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo, onde l’imperatività di essa e la cogenza che ne segue per le amministrazioni regionali non sono derogabili in via negoziale.
Alla luce di quanto sopra devono essere dichiarati infondati i primi due motivi di ricorso: quanto al primo lo sconto tariffario del 20% è stato correttamente applicato in virtù della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. O), poichè risulta dalla sentenza impugnata che i crediti del ricorrente sono rimasti interamente assorbiti dallo sconto predetto.
Quanto poi al Decreto Assessoriale n. 1977 del 2007 che ha fissato nella data del 1/10/2007 la decorrenza delle disposizioni ivi contenute, esso è stato derogato in base al Decreto n. 1745 del 2007, art. 2, che sancisce l’applicabilità dello sconto a far data dal 1 gennaio 2007.
Altrettanto infondato è il terzo motivo considerato che, stante la soccombenza, il ricorrente non poteva che essere condannato al pagamento delle spese di giudizio non essendovi alcuno spazio per una eventuale compensazione che in ogni caso è discrezionalmente valutata dal giudice di merito.
In considerazione di quanto sopra il ricorso proposto deve essere respinto con condanna del ricorrente alle spese di giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021