LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24563-2019 proposto da:
B.R., B.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANNIA REGILLA, 137, presso lo studio dell’avvocato ROSA CARLO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO TOMMASI;
– ricorrenti –
contro
ARCHIFORM SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14A, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONINO RIZZO;
– controricorrente –
contro
FINANZIARIA IMMOBILIARE BRAIDENSE SRL;
– intimata –
Avverso la sentenza n. 359/2019 della Corte d’appello di Roma, depositata il 24/1/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 359/2019, depositata in data 24/1/2019, ha respinto l’impugnazione promossa da B.P. e B.R. (succeduti ad B.A.) nei confronti della Immobiliare Braidense srl in liquidazione, avverso il lodo arbitrale rituale pronunciato secondo equità in data 7/9/2017, su domanda arbitrale, ex art. 2932 c.c., azionata a seguito di cassazione di pregressa statuizione di appello, giusta clausola compromissoria, lodo con il quale, respinte le domande di risoluzione, per onerosità sopravvenuta e per inadempimento del promissario acquirente, del contratto preliminare di compravendita sottoscritto, in data 23/3/1982, tra B.A. e la Immobiliare Gli Ontani srl (cui poi era succeduta la Società Finanziaria Immobiliare Braidense srl), relativo ad immobile in Comune di *****, si era disposto il trasferimento, dalla Immobiliare, ai B. della proprietà dell’immobile, con condanna dei signori B. a pagare il saldo prezzo di Euro 31.503,87 (originarie Lire 61.000.000), oltre interessi compensativi in misura legale, dal 20/12/1982 al saldo, al cui pagamento integrale, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione del lodo, venivano condizionati gli effetti del trasferimento disposto, nonché al pagamento dell’ulteriore importo di Euro 50.000,00, a titolo di indennità per il godimento dell’immobile sino alla proposizione del giudizio arbitrale, oltre ad altri importi a titolo di oneri condominiali e fiscali.
In particolare, i giudici di merito hanno sostenuto che l’unico motivo, sollevato dai B., ex art. 829 c.p.c., comma 1, n. 11, volto a contestare la nullità parziale del lodo e di alcune statuizioni, per contraddittorietà, era infondato, non ravvisandosi una contraddizione tale, tra le statuizioni contenute nel dispositivo, da renderle inconciliabili tra loro ed ineseguibili, essendo semmai invocata una contraddittorietà tra il lodo ed elementi esterni ad esso, vale a dire il contenuto del contratto preliminare e di una sentenza della Corte d’appello di Milano, passata in giudicato, con la quale si era accertata la natura di contratto preliminare del contratto inter partes, laddove il giudice dell’impugnazione del lodo, nella fase rescindente, non può procedere a nuovi accertamenti in fatto e ad un autonomo giudizio sul merito della controversia. In ogni caso, le statuizioni di condanna del lodo risultavano congrue e chiare, essendo dovuti gli interessi compensativi, in quanto i promissari acquirenti avevano comunque goduto della materiale disponibilità della somma di denaro dovuta a saldo del prezzo, e l’indennità forfettaria per il protratto godimento del bene, consegnato ai B., una volta ultimato, fino al momento dell’effettivo trasferimento della proprietà dell’immobile, avvenuto con la pronuncia arbitrale.
Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 13/5/2019, B.P. e B.R. propongono ricorso per cassazione, notificato il 12/7/2019, affidato a tre motivi, nei confronti di Archiform srl in liquidazione (che resiste con controricorso, notificato il 12/9/2019) e della Finanziaria Immobiliare Braidense srl in liquidazione (che non svolge difese). E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti lamentano, con il primo ed il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 11, in relazione alla previsione nel lodo sia di un’indennità onnicomprensiva e forfettaria per il possesso dell’immobile da parte dei promissari acquirenti sia di un termine perentorio di gg. 60 per il pagamento del residuo prezzo; con il secondo motivo, si denuncia poi l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, dell’eccezione di ultrapetizione dagli stessi sollevata con l’impugnazione del lodo.
2. La prima e la terza censura sono inammissibili.
La Corte d’appello ha rilevato che, essendo stato impugnato il lodo con unico motivo per vizio di contraddittorietà, ex art. 829 c.p.c., n. 11, era precluso un nuovo accertamento fattuale ed il controllo era limitato alla verifica della sussistenza di una contraddittorietà evidente.
Tanto premesso, la sentenza risulta conforme al consolidato orientamento di questo giudice di legittimità secondo il quale, in tema di impugnazione del lodo arbitrale: 1) il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall’art. 829 c.p.c., trovando in esso applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di tale regola può consentire al giudice, e alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma (cfr. Cass. n. 23675/2013, con principio estensibile anche agli arbitrati successivi al D.Lgs. n. 40 del 2006); 2) avuto riguardo alla giurisprudenza formatasi in relazione alla sanzione di nullità prevista dall’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4 (nel testo vigente anteriormente alla Novella n. 40 del 2006), per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, sostanzialmente corrispondente al nuovo art. 829 c.p.c., n. 11, tale nullità, si è chiarito, non corrisponde a quella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione, per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Cass. n. 3768/2006; Cass. n. 11895/2014; Cass. n. 1258/2016); 3) il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile al vecchio art. 829 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 823 cit. codice, n. 3, è stato ravvisato soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione (Cass. n. 12232/2018; Cass. n. 6986/2007).
Ora, la Corte distrettuale, in applicazione coerente dei principi espressi da questa Corte, ha esaminato in maniera analitica le doglianze nell’unico motivo di gravame, con il quale era stata denunciata la contraddittorietà della motivazione, prospettandosi altresì il vizio di ultrapetizione su alcuni aspetti della controversia, escludendone la ricorrenza all’esito di un puntuale ed articolato richiamo alle argomentazioni svolte dagli arbitri.
Il lodo arbitrale non poteva ritenersi nullo per intrinseca contraddittorietà della motivazione e quindi mancanza assoluta della motivazione, avendo l’arbitro unico disposto il trasferimento dell’immobile, dalla promittente venditrice agli eredi del promissario acquirente, condannando i primi al versamento del saldo prezzo originariamente pattuito e di ulteriori importi, per quanto qui interessa, a titolo di indennità per il protratto godimento dell’immobile e di interessi compensativi.
Stante in effetti la tassatività dei motivi di impugnazione del lodo arbitrale per nullità e del vizio di cui all’art. 829 c.p.c., n. 11, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, se una motivazione del lodo c’e’, condivisibile o meno che sia, essa è intangibile, essendo l’impugnazione del lodo arbitrale per nullità un’impugnazione a critica ristretta.
3. Il secondo motivo è inammissibile, per novità della questione, risultando dalla sentenza impugnata essere stato denunciato un unico motivo di impugnazione del lodo, ex art. 829 c.p.c., comma 1, n. 11, non anche ex art. 829 c.p.c., comma 1, n. 4, secondo l’attuale formulazione, per ultrapetizione da parte dell’arbitro su domanda non posta con il quesito; né in ricorso si specifica che fosse stato dedotto tale vizio specifico ed autonomo di nullità del lodo.
E, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull’impugnazione per nullità del lodo arbitrale, il giudice di legittimità non può esaminare direttamente la pronuncia arbitrale, ma solo la decisione emessa nel giudizio di impugnazione, per verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull’impugnazione del lodo (Cass. n. 7588/1999; Cass. n. 15057/2000; Cass. n. 11950/2003; Cass. n. 10809/2015; Cass. n. 25189/2017).
Inoltre, il vizio di eccesso di potere giurisdizionale in cui siano incorsi gli arbitri, traducendosi in un vizio del lodo che ne comporta la nullità (ex art. 829, comma 1, n. 4), deve essere dedotto come motivo di impugnazione dinanzi alla Corte d’appello e non anche per la prima volta in cassazione, pena l’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 2293/2001; Cass. n. 20141/2009), applicandosi anche alle sentenze arbitrali il principio (art. 161 c.p.c., comma 1), della conversione in motivi di gravame delle cause di nullità della sentenza.
Infine, tenuto conto della doglianza per vizio motivazionale, va confermato che “in tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829 c.p.c., n. 5, in relazione all’art. 823 cit. codice, n. 3, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della “ratio” della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un “iter” argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione” (Cass. n. 12321 del 18/05/2018).
4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.500,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021