LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
91148sul ricorso 25181-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
ENEL GREEN POWER SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 14, presso lo STUDIO LEGALE DI TANNO E ASSOCIATI, rappresentato e difeso dagli avvocati ENRICO PAULETTI, ROSAMARIA NICASTRO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 141/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL MOLISE, depositata il 30/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Isernia, con sentenza n. 320/17, sez 1, accoglieva il ricorso proposto dalla Enel green power spa avverso l’avviso di accertamento ***** per rendita catastale.
Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Molise che, con sentenza 141/2019, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.
Ha resistito con controricorso e memoria la società contribuente.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, per avere la sentenza impugnata escluso che la torre eolica rientrasse nella categoria delle costruzioni da includere nella stima diretta delle centrali eoliche ai fini della determinazione della rendita catastale avendo, invece, ritenuto che la medesima dovesse comprendersi tra i macchinari e gli impianti funzionali allo specifico processo di produzione di energia.
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di giudicato esterno sollevata con la memoria da Enel green power sulla base della deduzione che sussistono svariate sentenze di questa Corte in relazione alla medesima questione di fatto e diritto e tra le medesime parti concernenti impianti simili esistenti sia nel medesimo parco eolico che in altri sempre siti nella provincia di Isernia.
L’eccezione non appare fondata in relazione alla natura specifica dell’accertamento che deve essere effettuato dal giudice di merito al fine di valutare se la torre eolica costituisce una costruzione in quanto tale o se invece rivesta una funzione strumentale e funzionale al processo produttivo.
Trattasi di una valutazione di merito suscettibile di variare a seconda della esistenza o meno della predetta funzione per cui ogni decisione è strettamente collegata alla fattispecie esaminata Venendo all’esame del motivo di ricorso dell’Agenzia, se ne rileva l’infondatezza.
La questione posta riguarda la tassabilità della torre di acciaio dell’impianto di pala eolica dopo le innovazioni apportate in materia dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21 (Legge di stabilità 2016),applicabile al caso di specie, che ha escluso dalla stima diretta “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.
La predetta norma stabilisce che “a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.
La norma in questione, applicabile catione temporis alla presente controversia che ha avuto origine da un accertamento del 2016, innova quelli che erano i criteri di determinazione della stima dei fabbricati speciali. In particolare, attraverso una tecnica legislativa “per esclusione”, il legislatore del 2015 nella prima parte della disposizione normativa descrive le caratteristiche di bene immobile o parte integrante di esso (suolo, costruzioni ed altri elementi ad essi strutturalmente connessi), che ne accresce l’utilità ed il valore per poi escludere nell’ultima parte da tale bene tutte quelle componenti che sono funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti) meglio noti con la denominazione di “imbullonati”.
La scelta legislativa è stata quindi quella di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura ed energia indipendentemente dalla la natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che fosse o meno infisso al suolo.
Questa Corte ha già avuto occasione di osservare che ” la nozione che emerge dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. E’ irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Tale conclusione è conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto – un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale..”(Cass. 21286/20; Cass. 21287/20; Cass. 21288/20; Cass. 21460/20; Cass. 21461/20; Cass. 21462/20; Cass. 7114/21; Cass. 6670/21; Cass. 6291/21).
In adesione agli indicati principi la Sezione quinta di questa Corte ha recentissimamente affermato che “E, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo. Ai fini della determinazione della rendita si deve tenere conto di quegli elementi impiantistici che sono strutturalmente connessi alla costruzione, non invece di tutte quelle dotazioni (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) che sono funzionali al processo produttivo, ancorché esse risultino in qualche modo integrate o strutturalmente connesse al fabbricato; venendo, ai fini della stima diretta, in considerazione solo quelle dotazioni che caratterizzano il fabbricato e non il processo produttivo che nello stesso viene svolto, sancendo la normativa vigente l’esclusione dei macchinari, dei congegni, delle attrezzature e degli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, dal computo del valore dell’immobile (Cass. 26500/21).
La sentenza citata ha inoltre precisato che “e’ rimesso al giudice del merito l’accertamento se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla “funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica” e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di “componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l’energia elettrica” (Cass., n. 21462 del 2020, cit.), nel qual caso la torre risulterebbe esente dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella.” (Cass. 26500/21).
A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che ” la funzione delle torri è assolutamente integrata all’impianto di produzione, tanto da esserne una componente essenziale il vincolo di funzionalità è tale da rendere evidente che torre, rotore e navicella si atteggiano ad un unico bene o impianto di produzione, spesso utilizzati come sinonimo per identificare l’impianto completo (le pale eoliche o le torri eoliche)”.
La Commissione regionale ha inoltre soggiunto che ” la torre di sostegno è una componente primaria per il funzionamento dell’aero generatore, che svolge una funzione di contrasto alla forza impressa dal vento, al fine di consentire alla pala di offrire la massima resistenza possibile ed al generatore di sfruttare la potenza eolica per generare così l’energia elettrica.
Tale funzione è nettamente prevalente rispetto alla utilità statica di sostegno, essendo direttamente proporzionale alla potenza dell’impianto per resistere ad ogni sollecitazione che interviene nello svolgimento dell’attività produttiva, atteso che dalla dimensione della torre e dalla sua forma dipende anche la produttività dell’impianto.
La torre di sostegno, oltre a tenere in posizione l’aero generatore, forma un unico complesso strutturale con le altre componenti, fisco meccaniche, avendo il compito di assorbire le vibrazioni provenienti dalla navicella, evitando che ogni sollecitazione meccanica possa scaricarsi eccessivamente sul basamento e sulle fondazioni”.
Tale motivazione, del tutto esaustiva, effettua una corretta analisi del funzionamento del sistema produttivo, mettendo in luce con ogni evidenza la funzione strumentale della torre eolica al funzionamento dell’aerogeneratore e, quindi, la sua esclusione, ai sensi della L. n. 208 del 2015, art. 1, dalla stima diretta ai fini della determinazione della rendita catastale.
Il ricorso va in conclusione respinto.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2021