Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.39404 del 10/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al NRG 27644-2019 proposto da:

F.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato Carmelo Restivo, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Gennaro D’Andria in Roma, viale Giulio Cesare, n. 21;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI PALERMO E TERMINI IMERESE, rappresentato e difeso dagli Avvocati Anselmo Barone ed Emanuela Romanelli, con domicilio presso lo studio di quest’ultima in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14;

– controricorrente –

e nei confronti di:

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI PALERMO; PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO;

– intimata –

per la cassazione della ordinanza della Corte d’appello di Palermo (nel procedimento iscritto al n. 503/2018 R.G.), pubblicata il 13 marzo 2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre 2021 dal Consigliere Giusti Alberto;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pepe Alessandro, che ha chiesto respingersi il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto in data 16 giugno 2017, il Presidente del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Palermo e Termini Imerese chiedeva alla Commissione amministrativa regionale di disciplina sui notai per la Sicilia (COREDI) l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti del notaio F.G. con sede in Palermo, per la violazione dell’art. 147, lettere a) e b), della legge notarile (L. n. 89 del 1913), in relazione agli artt. 14 e 50 del codice di deontologia professionale dei notai.

Più specificamente, nel corso di un’attività di monitoraggio svolta dal Consiglio notarile di Palermo, era emerso che il notaio F., nel periodo di tempo compreso tra il 1 gennaio 2014 e il 31 ottobre 2015, aveva stipulato ventiquattro atti pubblici aventi ad oggetto il trasferimento – mediante compravendita o donazione – di immobili provenienti da usucapione autodichiarata e non accertata giudizialmente. Al riguardo, rilevava il Consiglio notarile che, per quattordici dei ventiquattro atti in questione, ad eccezione della compravendita di cui al rep. 446/2014, il notaio aveva omesso di effettuare le visure ipotecarie, mentre, con riferimento ad alcuni degli atti in contestazione, aveva ritenuto irrilevanti elementi di anomalia emersi dalle visure catastali.

2. – Con decisione in data 31 gennaio 2018, la COREDI dichiarava il notaio F. responsabile dell’addebito contestatogli e gli applicava la sanzione della censura, per non aver riportato negli atti in questione le indicazioni necessarie per l’inquadramento degli stessi nella vicenda giuridico-temporale ed avendo eseguito una prestazione che, se anche non frettolosa, era sicuramente compiacente nella misura in cui aveva preso per buone, acriticamente, le affermazioni degli alienanti o dei donanti, senza ulteriori accertamenti e senza porsi il problema delle conseguenze, anche di carattere generale, che gli atti di alienazione così redatti potessero generare.

3. – La Corte d’appello di Palermo, con ordinanza pubblicata il 13 marzo 2019, pronunciando sul reclamo del notaio F., ha confermato la decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina.

3.1. – La Corte territoriale ha premesso che la responsabilità disciplinare del notaio non è stata affermata per avere stipulato dei contratti nulli, ma per non avere tenuto un comportamento deontologicamente corretto.

Con riguardo alla clausola inserita in tutti i ventiquattro atti in questione – “La parte acquirente (o “la parte donataria” negli atti di donazione), resa edotta da me Notaio dei rischi insiti nell’acquisto di un bene che la parte alienante (o “la parte donante”) dichiara di avere usucapito, nonostante nei registri immobiliari non risulti trascritto alcun titolo di acquisto a favore della parte alienante (o “della parte donante”), dichiara che intende procedere ugualmente alla presente compravendita (o “alla presente donazione”)” – la Corte di Palermo ha sottolineato che si tratta di clausola di mero stile, sicuramente inidonea a rendere effettivamente edotti gli acquirenti o i donatari del rischi legati ad un acquisto per usucapione autodichiarata e non accertata giudizialmente. Infatti – ha proseguito la Corte distrettuale – tale clausola contiene l’indicazione del tutto generica dei non meglio precisati rischi insiti nel tipo di trasferimento immobiliare in concreto stipulato, mentre il notaio F. avrebbe dovuto informare l’acquirente o il donatario che, non essendo il venditore o il donante in possesso di un titolo di acquisto certo e verificabile, i predetti erano sottoposti al rischio di un eventuale esercizio dell’azione di rivendica da parte dell’effettivo proprietario del bene e, conseguentemente, regolare espressamente la garanzia per evizione, con la previsione della restituzione del prezzo pagato e del risarcimento del danno. Inoltre, il notaio avrebbe dovuto informare l’acquirente che la dichiarazione del venditore in ordine all’acquisto per usucapione era circostanza che non poteva formare oggetto di concreta verifica da parte dello stesso notaio, sì da indurre l’acquirente ad una maggiore cautela.

La Corte d’appello ha poi evidenziato che in molti degli atti in questione l’incolpato non ha provveduto ad effettuare le visure ipotecarie e che anche nelle visure catastali sono emersi alcuni elementi di anomalia, analiticamente elencati nella richiesta di procedimento disciplinare.

Secondo la Corte di Palermo, le condotte tenute dal reclamante acquistano ancora più rilievo, in considerazione del fatto che compito primario del notaio è quello di garantire la certezza dei traffici giuridici e, avuto riguardo alla sua qualificazione professionale, di tutelare, non soltanto gli interessi delle parti contraenti, ma anche e specialmente quelli della generalità dei cittadini.

Infine, la Corte d’appello ha escluso che la violazione della lettera a) dell’art. 147 della legge notarile rimanga assorbita in quella della lettera b) del medesimo articolo.

4. – Per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello il notaio F.G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 settembre 2019, sulla base di nove motivi.

Ha resistito, con controricorso, l’intimato Consiglio notarile.

5. – Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio del 11 novembre 2021.

Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il notaio ricorrente e il Consiglio notarile controricorrente hanno, entrambi, depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione dell’art. 153, comma 3, art. 155, comma 2, art. 156-bis, commi 3, 4, 9 e 10, e art. 158 della legge notarile, e il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 26) si censura che la ordinanza impugnata abbia ascritto al notaio F. una responsabilità disciplinare sulla base di addebiti diversi da quelli indicati dall’atto di incolpazione. Mentre la Commissione amministrativa regionale di disciplina avrebbe ritenuto il notaio F. responsabile di avere ricevuto atti che egli non avrebbe dovuto ricevere e per non avere valutato con adeguata cautela se fossero ricevibili, l’ordinanza impugnata della Corte d’appello lo avrebbe ritenuto responsabile di non avere svolto adeguatamente l’onere informativo in ordine ai rischi dell’acquisto. Ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello avrebbe spostato il baricentro dell’incolpazione disciplinare, affermando che il disvalore deontologico dell’operato del notaio riposerebbe non già nell’aver ricevuto l’atto senza avere una ragionevole certezza in ordine all’acquisto per usucapione dichiarato dal disponente, ma nel non avere assolto adeguatamente l’onere di avvertire l’acquirente dei rischi cui egli si esponeva. L’addebito per il quale il notaio F. è stato sottoposto al procedimento disciplinare – si sostiene – non consiste nel non aver avvertito l’acquirente dell’assenza di un titolo negoziale di provenienza dal quale risultasse che l’alienante fosse proprietario del bene. Ciò che si imputa al notaio è l’avere ricevuto gli atti in questione senza appurare, attraverso la consultazione dei registri immobiliari e catastali, se vi fosse la ragionevole certezza dell’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà da parte del disponente. La decisione della COREDI non contiene neanche un cenno all’asserita inadeguatezza della clausola utilizzata dal notaio F.. Invece nel reticolo argomentativo dell’ordinanza l’asserita inidoneità della clausola assumerebbe, ad avviso del ricorrente, un rilievo decisivo nel fondare la sanzione comminata. Il ricorrente impugna anche il capo dell’ordinanza in cui si imputa al notaio F. di non avere menzionato nel quadro D della nota di trascrizione la clausola relativa al rischio dell’acquisto dal preteso usucapiente al fine di segnalare ai terzi la carenza della pubblica fede notarile con riguardo alla provenienza dell’immobile e alla inesistenza di formalità pregiudizievoli.

1.1. – Il motivo è infondato, non essendo ravvisabile alcuna modifica della incolpazione ed essendo da escludere che l’ordinanza della Corte d’appello abbia ascritto al notaio F. una responsabilità sulla base di fatti diversi rispetto a quelli a lui addebitati nell’atto di incolpazione.

Nel procedimento disciplinare a carico dei notai, si ha modificazione del fatto, dalla quale scaturisce la mancanza di correlazione tra l’addebito contestato e quello diverso ritenuto nella decisione, soltanto quando venga operata una trasformazione o sostituzione degli elementi costitutivi dell’addebito, ma non quando gli elementi essenziali della contestazione formale restano immutati nel passaggio dalla contestazione all’accertamento dell’illecito.

Nella specie, l’organo che ha chiesto l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti del notaio F. ha contestato la violazione dell’art. 147, lett. a) e b), della legge notarile, in relazione agli artt. 14 e 50 del codice di deontologia, con riguardo alla stipulazione di ventiquattro atti di trasferimento immobiliare con provenienza per usucapione autodichiarata ma non giudizialmente accertata.

L’atto di incolpazione sottolinea che nell’operato del Dott. F. sono ravvisabili gravi elementi configurabili quali comportamenti non adeguati alla diligenza del professionista avveduto e scrupoloso, cui il notaio è tenuto nella esecuzione della prestazione, non avendo il notaio curato che dal testo degli atti risultassero le indicazioni necessarie per il loro inquadramento nella vicenda giuridico-temporale su cui operano. Evidenzia inoltre che le clausole sulla consapevolezza del donatario o dell’acquirente della rischiosità del trasferimento non sono sufficienti ad escludere la responsabilità del notaio. Precisa poi che i gravi elementi sono costituiti, tra l’altro, dalla notevole estensione di terreni oggetto degli atti stipulati, dal non avere provveduto il notaio incolpato, nella quasi totalità degli atti, ad effettuare le visure ipotecarie, ricorrendo a dichiarazioni di esonero rese, a latere, dalle parti, e dagli indici di anomalia rilevati nelle visure catastali depositate in atti.

La Commissione amministrativa regionale di disciplina ha ritenuto sussistente l’addebito contestato: non avendo il notaio riportato in atto le indicazioni necessarie per l’inquadramento dello stesso nella vicenda giuridico-temporale ed avendo egli eseguito una prestazione sicuramente compiacente, nella misura in cui ha preso per buone acriticamente le affermazioni degli alienanti o dei donanti, senza ulteriori accertamenti e senza porsi il problema delle conseguenze, anche di carattere generale, che atti così redatti possono generare.

La Corte d’appello di Palermo, pronunciando sul reclamo, ha affermato:

che la responsabilità disciplinare del notaio non è stata dichiarata per il fatto di avere stipulato dei contratti nulli, ma per non avere tenuto un comportamento deontologicamente corretto;

che il Consiglio notarile, nell’avanzare la richiesta di procedimento disciplinare nei confronti del notaio F., ha precisato che l’attività di indagine svolta dallo stesso Consiglio, prodromica alla suddetta richiesta, ha avuto come unico scopo il rispetto delle norme di comportamento da parte del notaio, non essendo in alcun modo in discussione la validità degli atti di trasferimento immobiliare con provenienza per usucapione autodi-chiarata;

che già nella richiesta di procedimento disciplinare avanzata dal Consiglio si faceva espresso riferimento alla presenza, in tutti gli atti notarili esaminati, della clausola sulla consapevolezza dell’acquirente dei rischi insiti nel trasferimento di un bene che la parte alienante dichiara di avere usucapito, per sottolineare che l’inserimento di tale clausola era insufficiente ad escludere la responsabilità disciplinare del notaio;

che è da escludere che il Consiglio notarile, nella comparsa di risposta nel giudizio di reclamo, richiamando la clausola inserita negli atti rogati sui rischi insiti nel trasferimento degli immobili provenienti da usucapione non accertata giudizialmente, abbia fatto riferimento ad un nuovo addebito, essendosi piuttosto in presenza di mere argomentazioni illustrative della contestazione formulata in sede di richiesta di avvio del procedimento disciplinare, resesi necessarie in conseguenza delle deduzioni del notaio reclamante ed al fine di confutare le stesse.

Poste tali premesse, questa Corte ritiene che il nucleo dell’addebito sia rimasto immutato e che l’atto di incolpazione abbia continuato a circoscrivere l’oggetto del procedimento disciplinare, perché – come esattamente osserva il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte – sin dall’inizio del procedimento disciplinare l’incolpazione è stata incentrata sull’avere il notaio accettato di stipulare ventiquattro atti pubblici di trasferimento di immobili sulla base della mera asserzione dell’alienante di averli acquistati per usucapione, senza procedere ad adeguati riscontri e senza fornire nell’atto indicazioni e strumenti di tutela agli acquirenti.

In particolare, con il capo di incolpazione è stato addebitato al notaio F. di avere ricevuto gli atti in questione senza avere provveduto, nella quasi totalità degli atti, ad effettuare le visure ipotecarie, ricorrendo a dichiarazioni di esonero rese, a latere, dalle parti, senza appurare, attraverso l’utilizzo degli strumenti propri che l’ordinamento appresta allo scopo (consultazione dei registri immobiliari e catastali), se vi fosse la ragionevole certezza dell’avvenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà da parte del disponente, e nonostante fosse ravvisabile una serie di indici di anomalia, emergenti dalle visure catastali o legati a fattori ulteriori. Il notaio F. è stato incolpato di avere eseguito le prestazioni secondo sistematici comportamenti compiacenti, con violazione, tra l’altro, della norma che impone al notaio di inserire negli atti le indicazioni necessarie per il loro inquadramento nella vicenda giuridico-temporale.

La decisione della COREDI, a sua volta, nel ritenere sussistente l’addebito contestato, ha evidenziato che il notaio non ha riportato negli atti le indicazioni necessarie per l’inquadramento degli stessi nella vicenda giuridico-temporale, finendo con l’eseguire una prestazione compiacente, nella misura in cui ha preso per buone acriticamente le affermazioni degli alienanti, senza ulteriori accertamenti e senza porsi il problema delle conseguenze, anche di carattere generale, che atti così redatti possono generare.

L’ordinanza della Corte d’appello non ha affatto ecceduto l’ambito tracciato dal capo di incolpazione.

La denunciata eccedenza non è riscontrabile né là dove la Corte di Palermo afferma (a pagina 6 e ss.) l’inadeguatezza della clausola utilizzata dal notaio F. relativa ai rischi insiti nel trasferimento degli immobili provenienti da usucapione non accertata giudizialmente; né nella parte in cui l’ordinanza (a pagina 12-13), per quanto riguarda la tutela dei terzi, ha fatto un incidentale e parentetico riferimento, richiamando un precedente di questa Corte, al dovere del notaio di menzionare nel quadro D della nota di trascrizione la clausola relativa al rischio dell’acquisto dal preteso usucapiente, al fine di segnalare ai terzi la carenza della pubblica fede notarile con riguardo alla provenienza dell’immobile ed alla inesistenza di formalità pregiudizievoli.

Nell’uno e nell’altro caso si è rimasti nell’ambito di valutazioni funzionali all’accertamento dell’addebito contestato, relativo alla stipula, secondo sistematici comportamenti compiacenti, di atti di trasferimento di beni provenienti da usucapione solo autodichiarata, senza inserire negli atti le indicazioni necessarie per il loro inquadramento nella relativa vicenda giuridico-temporale, e senza quelle verifiche, ordinariamente richieste ai fini della stipula degli atti, e quelle cautele che connotano la professione e la funzione pubblica del notaio, a tutela della sicurezza non solo delle parti in contratto, ma anche della generalità dei cittadini, per l’evidente valore pubblicistico del prodotto notarile.

2. – Con il secondo motivo (violazione dell’art. 112 c.p.c.) il ricorrente si duole che l’ordinanza impugnata abbia ascritto al notaio F. una responsabilità sulla base di addebiti disattesi dalla COREDI senza che il Consiglio notarile avesse impugnato in via incidentale il tacito rigetto. Con il motivo vengono impugnati “due distinti capi della pronuncia della Corte d’appello”: quello in cui si addebita al notaio F. di avere omesso di estrarre, in relazione a quattordici dei ventiquattro atti in questione, le visure ipotecarie, ritenendosi irrilevante che in questi casi il notaio fosse stato dispensato dalle parti da tale adempimento; quello che imputa all’incolpato di non avere eseguito l’ispezione ipotecaria in ordine alla formalità trascritta il 16 marzo 2006 – dunque prima del compimento del ventennio – a carico dell’intestatario catastale C.M. di tre delle particelle oggetto della donazione del 7 maggio 2015, rep. n. 988 (l’ispezione, secondo la Corte d’appello, sarebbe stata necessaria al fine di accertare se questa formalità fosse relativa alle tre particelle donate, che in questo caso sarebbero risultate oggetto di un atto di disposizione prima che il possesso ad usucapionem si perfezionasse). Questi addebiti sarebbero stati ignorati, e dunque disattesi, dalla decisione della COREDI. Ove avesse voluto censurare il tacito rigetto degli addebiti, il Consiglio notarile – si sostiene – avrebbe dovuto impugnare la decisione della Commissione, eventualmente in via incidentale. Il Consiglio notarile, invece, si sarebbe limitato a resistere al reclamo e a chiederne il rigetto. Tali addebiti, disattesi dalla COREDI e non più riproposti con una impugnazione incidentale, sarebbero dunque rimasti estranei al thema decidendum devoluto alla cognizione della Corte d’appello. Di qui il vizio di extrapetizione.

2.1. – La censura è infondata.

Essa muove dal presupposto che gli evidenziati elementi dell’addebito sarebbero stati implicitamente disattesi dalla Commissione amministrativa regionale di disciplina, per non essere stati da questa espressamente considerati.

Ma si tratta di un presupposto erroneo, giacché la COREDI, lungi dall’implicitamente escludere l’uno o l’altro profilo, ha ritenuto che “avuto riguardo agli elementi emergenti in concreto dai singoli atti in contestazione, ben evidenziati nella richiesta di avvio di procedimento disciplinare” – “il comportamento del notaio F. appare censurabile avendo egli violato le disposizioni dell’art. 50 lett. b) e dell’art. 14, lett. b) dei Principi di deontologia professionale dei notai e quindi l’art. 147, lett. a) e lett. b) della legge notarile”.

La Commissione ha quindi fondato la affermazione di responsabilità del notaio su tutti i profili oggetto della complessiva contestazione disciplinare.

Non c’era bisogno, pertanto, di un reclamo incidentale da parte del Consiglio notarile volto a sollecitare l’accertamento e la sanzionabilità anche degli aspetti della condotta consistenti nel non avere, il notaio, estratto le visure ipotecarie in quattordici dei ventiquattro atti incriminati e nel non avere eseguito una più approfondita indagine in ordine a tre delle particelle oggetto della donazione del 7 maggio 2015, rep. 988..

La Corte d’appello di Palermo si è pronunciata su un thema decidendum sottoposto alla sua attenzione, avendo lo stesso notaio, a sostegno della insussistenza della sua responsabilità, dedotto, con l’atto di reclamo, di avere omesso di estrarre le visure solo perché e quando ciò rispondeva a una specifica esigenza dei contraenti (così a pagina 21 del reclamo), ed avendo negato (a pagina 34 del reclamo e in nota) gli indici di anomalia nell’atto rep. 988.

3. – Con il terzo mezzo (violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.) ci si duole che la Corte d’appello abbia assunto quale oggetto di giudizio un fatto – il contenuto della clausola relativa ai rischi del trasferimento – ricostruito in termini differenti rispetto a quanto emergerebbe dai documenti prodotti in giudizio, peraltro mai contestati dalla difesa del Consiglio notarile. Il testo riportato nell’ordinanza della Corte d’appello sarebbe diverso, e in misura per nulla marginale, rispetto a quello delle clausole contenute negli atti. Inoltre, in ventitre’ dei ventiquattro atti il disponente “dichiara che sussistono i presupposti perché venga accertata l’avvenuta usucapione e si impegna a prestare la propria collaborazione per il caso in cui la parte acquirente (o donataria), un suo erede o avente causa volessero ottenerne l’accertamento giudiziale”. Il ricorrente sostiene che con questa dichiarazione – che sarebbe stata ignorata dalla Corte d’appello e omessa nella riformulazione della clausola da questa compiuta – l’alienante o il donante assumeva un’obbligazione destinata a rafforzare la posizione dell’acquirente o del donatario, obbligandosi a fornire il proprio supporto (ad esempio, nella ricostruzione dei fatti e nella individuazione di possibili testimoni) ove il secondo avesse promosso un’azione per ottenere l’accertamento giudiziale dell’usucapione.

Il motivo è privo di fondamento.

La Corte d’appello ha riportato esattamente il tenore della clausola sull’accettazione del rischio da parte dell’acquirente o del donatario: la clausola con la quale, appunto, la parte acquirente o donataria, resa edotta dal notaio dei rischi insiti nell’acquisto di un bene che la parte alienante (o donante) dichiara di avere usucapito, nonostante nei registri immobiliari non risulti trascritto alcun titolo di acquisto a favore della parte alienante, dichiara che intende procedere ugualmente alla compravendita (o alla donazione).

Il Collegio condivide pienamente le conclusioni del pubblico ministero.

La clausola sull’accettazione del rischio da parte dell’acquirente (o donatario) è quella centrale nella valutazione del tipo di atti stipulati e del comportamento complessivo del notaio, laddove le altre sono di contorno e non sono idonee a mutare i termini della vicenda, caratterizzata da atti di trasferimento implicanti un rischio oggettivo per l’acquirente (o donatario), ricevente un bene da un soggetto non indicato come proprietario nei registri immobiliari ma qualificatosi come proprietario a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale.

Il dedotto errore nel riportare una o due parole di detta clausola non appare per nulla idoneo a mutare il significato complessivo della clausola stessa.

La valutazione compiuta dalla Corte d’appello nel non dare rilievo a clausole aventi un significato meramente di contorno e non essenziale nell’economia della decisione, come quella sull’impegno dell’alienante a prestare la propria collaborazione per il caso in cui la parte acquirente volesse ottenere l’accertamento giudiziale dell’usucapione, si appalesa come una scelta di merito non sindacabile in sede di legittimità.

Si e’, pertanto, al di fuori dell’ambito della violazione, prospettata dal ricorrente, degli artt. 115 e 116 c.p.c..

La giurisprudenza di questa Corte ha infatti chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.. Inoltre, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c., è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867).

4. – Il quarto motivo prospetta la violazione degli artt. 1322 c.c. e dell’art. 47, comma 2, e art. 147, lett. b), della legge notarile, in combinato disposto con gli artt. 1 e 41 del codice deontologico. Ad avviso del ricorrente, nel sindacare l’adeguatezza della clausola relativa ai rischi del trasferimento, l’ordinanza impugnata avrebbe invaso un ambito riservato all’autonomia privata e avrebbe travisato il ruolo del notaio e il dovere di imparzialità cui egli è soggetto.

Con il quinto motivo (violazione degli artt. 27 e 28 della legge notarile, dell’art. 42 Cost., comma 2 e falsa applicazione dell’art. 135 della legge notarile) il ricorrente censura che la Corte d’appello abbia ritenuto illecita sul piano deontologico la condotta del notaio che, senza aver conseguito la ragionevole certezza che il disponente ne sia il proprietario, stipuli un atto di trasferimento di un bene proveniente da usucapione non accertata giudizialmente. Ad avviso del ricorrente, se si esclude che gli atti di alienazione di immobili con provenienza da usucapione autodichiarata siano nulli, allora dovrebbe ritenersi che il notaio non solo possa, ma addirittura debba riceverli. D’altra parte, nessuna disposizione normativa investirebbe il notaio del compito di valutare se sia plausibile che l’alienante abbia usucapito la proprietà del bene. Sostiene inoltre il ricorrente che l’autonomia del sindacato disciplinare riconosciuta dall’art. 135 della legge notarile sarebbe destinata ad operare in un ambito circoscritto, quello delineato dall’art. 58 della stessa legge, cui sarebbero estranee le ipotesi di nullità riconducibili all’art. 28 della legge notarile.

Con il sesto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 147, lett. b, della legge notarile in combinato disposto con gli art. 14 e art. 50, lett. b, del codice deontologico) il ricorrente sostiene che la dimensione fattuale in cui si realizza l’usucapione renda irrilevante quanto emerge dalle visure ipotecarie e catastali ed escluda la configurabilità degli illeciti deontologici in questione, perché il notaio non sarebbe tenuto ad uno specifico controllo della legittimazione del disponente che si dichiari proprietario per usucapione.

Con il settimo motivo (omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti) il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia in alcun modo esaminato i molteplici elementi di fatto dedotti con il reclamo al fine di dimostrare che dalle visure catastali non emergeva alcuna anomalia. Premesso che le anomalie riscontrate nelle visure catastali consisterebbero nella ricorrenza nel ventennio precedente di volture dell’intestazione (cioè del soggetto indicato quale proprietario del bene), il ricorrente osserva che non è compito del notaio indagare la maggiore o minore plausibilità di quanto gli viene rappresentato dal disponente.

Con l’ottavo motivo (falsa applicazione dell’art. 147, lett. b, della legge notarile) il ricorrente deduce che non sarebbe configurabile un obbligo deontologicamente rilevante di menzionare nel quadro D della nota di trascrizione la clausola relativa al rischio di trasferimento di un bene proveniente da usucapione non accertata giudizialmente.

4.1. – I motivi dal quarto all’ottavo possono essere esaminati congiuntamente, data la loro stretta connessione.

4.2. – Occorre premettere che la Corte d’appello di Palermo, nel respingere il reclamo del notaio F., ha rilevato:

che la clausola inserita in tutti i ventiquattro atti in questione si risolve in una clausola di stile, sicuramente inidonea a rendere effettivamente edotti gli acquirenti o i donatari dei rischi legati ad un acquisto per usucapione dichiarata e non accertata giudizialmente: essa, infatti, contiene l’indicazione, del tutto generica, dei non meglio precisati rischi insiti nel tipo di trasferimento immobiliare in concreto stipulato, mentre il notaio F. avrebbe dovuto informare l’acquirente o il donatario che, non essendo il venditore o il donante in possesso di un titolo di acquisto certo e verificabile, i predetti erano sottoposti al rischio di un eventuale esercizio dell’azione di rivendica da parte dell’effettivo proprietario del bene e, conseguentemente, regolare espressamente la garanzia per evizione, con la previsione della restituzione del prezzo pagato e del risarcimento del danno;

– che, ancora, il Dott. F. avrebbe dovuto informare l’acquirente che la dichiarazione del venditore in ordine all’acquisto per usucapione era circostanza che non poteva formare oggetto di concreta verifica da parte dello stesso notaio, sì da indurre l’acquirente ad una maggiore cautela;

– che una più compiuta ed esaustiva indicazione dei rischi e delle conseguenze dannose, cui l’acquirente (o il donatario) poteva andare incontro in considerazione della peculiarità dell’atto che si doveva rogare, avrebbe messo lo stesso acquirente (o il donatario) in condizione di effettuare una più ponderata valutazione circa l’opportunità e la convenienza di concludere l’atto, anche con l’avvertenza all’acquirente o al donatario, da parte dello stesso notaio, della necessità di valutare con cautela la dichiarazione dell’alienante, circa l’asserito acquisto del bene per usucapione, soprattutto in quei casi in cui dalle visure catastali risultava che le particelle negoziate erano state annotate in catasto sulla base di successioni o titoli non ultraventennali;

– che in virtù del principio dell’autonomia della responsabilità disciplinare del notaio, quale si ricava dall’art. 135 della legge notarile (il quale prescrive che le sanzioni disciplinari vanno applicate anche quando l’infrazione non comporta la nullità dell’atto), le condotte del notaio caratterizzate da un disvalore sotto il profilo della deontologia professionale vanno prese in considerazione indipendentemente dalla validità degli atti rogati e dal fatto che tali condotte non siano idonee a configurare, in capo al notaio, una responsabilità civile (o penale);

che non ha rilievo la circostanza che in molti degli atti in questione il Dott. F. non abbia provveduto ad effettuare le visure ipotecarie perché dispensato dalle parti, posto che l’obbligo di effettuare le visure catastali e ipotecarie incombe sul notaio, quand’anche sia stato esonerato, essendo imposto al notaio il compimento di quanto utile e necessario per la salvaguardia degli interessi delle parti e non riducendosi la sua opera professionale al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma estendendosi alle attività preparatorie e successive;

che, d’altra parte, in assenza di un titolo di provenienza del bene, che possa essere prodotto da colui che dichiara di avere acquistato il bene per usucapione, proprio le visure catastali ed ipotecarie costituiscono gli elementi più idonei a fornire la ragionevole certezza dell’effettivo acquisto del bene per l’avvenuta usucapione, consentendo altresì l’accertamento dell’eventuale esistenza di atti dispositivi o passaggi di proprietà avvenuti nell’ultimo ventennio;

che, in particolare, per l’atto di donazione in data 7 maggio 2015, rep. n. 988, dall’ispezione ipotecaria è risultata una trascrizione contro del 16 marzo 2006 (prima, quindi, del compimento del ventennio);

che, quanto alle visure catastali, in alcuni casi sono emersi elementi di anomalia, risultando le particelle negoziate annotate in catasto sulla base di successioni o titoli non risalenti nel tempo e, talora, non ultraventennali;

che, per quanto riguarda la tutela dei terzi, non risulta essere stato effettuato dal notaio l’adempimento relativo alla menzione, nel quadro D della nota di trascrizione, della clausola relativa al rischio dell’acquisto dal preteso usucapiente, al fine di segnalare ai terzi la carenza della pubblica fede notarile con riguardo alla provenienza dell’immobile ed all’inesistenza di formalità pregiudizievoli.

4.3. – Tanto premesso, le censure all’ordinanza impugnata veicolate con i motivi dal quarto all’ottavo sono infondate o inammissibili.

4.4. – Il principio che consente la stipulazione all’alienante che si affermi proprietario per usucapione, ancorché l’acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario, costituisce pur sempre un’eccezione rispetto al normale traffico giuridico, che deve svolgersi in termini tali da consentire la verifica formale della provenienza.

Questa Corte, nel confermare il riconoscimento della validità del trasferimento dell’immobile usucapito, pur in assenza di un preventivo accertamento giudiziale, ha chiarito che rimane tuttavia da valutare il profilo deontologico con riguardo all’illecito risultante dal combinato disposto della L. n. 89 del 1913, art. 147 e degli artt. 50, lett. b), e 14, lett. b), del codice deontologico elaborato dal Consiglio nazionale del notariato, quanto al rispetto degli obblighi di chiarezza e di completezza nel contenuto dell’atto rogato, dal quale devono normalmente risultare le indicazioni necessarie per l’inquadramento dell’atto nella vicenda giuridico-temporale su cui opera, emergenti dalle visure ipotecarie e catastali per un periodo comprensivo del ventennio anteriore alla stipula, e che impongono un completo esame delle risultanze degli atti di provenienza, delle formalità pregiudizievoli ed in genere delle formalità pubblicitarie relative all’immobile nel suddetto periodo. Si profila anche l’aspetto della esecuzione delle prestazioni notarili secondo comportamenti compiacenti, non adeguati alla diligenza del professionista avveduto e scrupoloso (Cass., Sez. H, 12 dicembre 2018, n. 32147; Cass., Sez. H, 28 aprile 2021, n. 11186).

Il notaio non è tenuto ad uno specifico controllo della legittimazione del disponente che si dichiari proprietario per usucapione, e può limitarsi a prendere atto che la volontà delle parti è espressamente diretta all’effetto traslativo, anche se lo stesso sia insicuro. Poiché, tuttavia, il notaio ha un obbligo di informazione e di chiarimento nei confronti delle parti, egli dovrà accertarsi che l’acquirente abbia ben chiaro il rischio che assume con l’acquisto, per avere fondato l’alienante la sua proprietà sulla maturata usucapione non accertata giudizialmente (Cass., n. 32147 del 2018, cit.).

Compito primario del notaio è anche quello di garantire la certezza dei traffici giuridici e, in quest’ambito, di tutelare non soltanto gli interessi delle parti contraenti, ma anche e specialmente quelli della generalità dei cittadini, prevenendo l’insorgere di possibili controversie tra le parti e i terzi in ordine ai rapporti giuridici risultanti dall’atto rogato.

4.5. – A tali principi, costanti nella giurisprudenza di questa Corte, si è attenuta l’ordinanza impugnata.

Sono nient’affatto illogiche e irragionevoli, e non contrastano con le norme di legge invocate dal ricorrente, le considerazioni della Corte d’appello, che ha riconosciuto la rilevanza disciplinare della ricezione, da parte del notaio, di numerosi atti basandosi sulle semplici dichiarazioni dei venditori e dei donanti, senza ulteriori e più approfonditi accertamenti e senza soddisfare le esigenze di chiarezza e completezza dell’atto, ma affidandosi ad una clausola generica e di mero stile sull’essere stata, la parte acquirente, edotta dal notaio dei, non meglio precisati, rischi insiti nell’atto di trasferimento di un immobile proveniente da usucapione non accertata giudizialmente.

4.6. – Non coglie nel segno, in particolare, la doglianza con cui (nel quarto motivo) si addebita alla Corte territoriale di avere invaso un ambito riservato all’autonomia privata e di aver travisato il ruolo del notaio e il suo dovere di imparzialità: ruolo – assume il ricorrente – che consisterebbe nell’indagare la volontà delle parti e nel tradurla nella forma giuridica più appropriata al fine che le parti intendono conseguire, ma che non consisterebbe, invece, nell’indurre le parti a inserire nell’atto prescrizioni ulteriori che integrino, alterandolo, l’assetto negoziale di interessi che le parti avrebbero attuato.

La censura non coglie nel segno perché la Corte di Palermo – senza incorrere nella violazione delle norme di legge denunciata dal ricorrente – ha preso le mosse da una qualificazione in termini di mero stile della clausola, sistematicamente inserita in tutti gli atti in questione, sui rischi legati all’acquisto di un bene usucapito secondo l’autodichiarazione dell’alienante. Compiendo un accertamento riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, la Corte distrettuale ha spiegato, con argomentazione logica e congrua, le ragioni per le quali una clausola come quella inserita nei contratti rogati dal notaio F. appare inidonea e insufficiente a rendere edotta la parte acquirente: la assoluta genericità dei non meglio precisati rischi, non accompagnati da nessuna informazione sulla eventualità dell’esercizio dell’azione di rivendicazione da parte dell’effettivo proprietario né, conseguentemente, dalla regolazione espressa della garanzia per evizione; la mancata informazione che l’autodichiarazione del venditore non poteva formare oggetto di concreta verifica da parte del notaio.

In questo contesto, la responsabilità disciplinare non è certo fatta derivare dalla circostanza che il notaio non avrebbe svolto alcun intervento rivolto a “deviare” il corso della volontà delle parti inducendole ad attribuire all’acquirente una tutela ulteriore. La rilevanza disciplinare della condotta del Dott. F. sta, semmai, nel non avere, il notaio soddisfatto le esigenze di chiarezza, e, in questa prospettiva, nel non avere informato ed avvertito adeguatamente la parte dei rischi dell’acquisto al fine di consentirle di valutare se introdurre una clausola di tutela dell’acquirente sulla garanzia per evizione.

4.7. – Non è esatto il rilievo del ricorrente (sviluppato nel quinto motivo) secondo cui l’ordinanza della Corte palermitana avrebbe nei fatti sovrapposto ai due ambiti dell’obbligo e del divieto di ricevere l’atto richiesto una terza dimensione, sconosciuta al dato normativo, in cui il notaio sarebbe chiamato a valutare discrezionalmente l’opportunità deontologica di ricevere un atto che, non essendo vietato, la legge in realtà gli imporrebbe di ricevere.

Difatti, il riconoscimento della validità del trasferimento dell’immobile usucapito, pur in assenza di un preventivo accertamento giudiziale, mentre assume sicura rilevanza con riguardo all’art. 28 della legge notarile, è privo di qualsiasi valenza rispetto alla valutazione del profilo deontologico con riguardo all’illecito contestato al notaio F..

La regolarità degli atti non vale a dimostrare, neppure indirettamente, la conformità del comportamento del professionista ai doveri deontologici che vengono in rilievo: divieto di eseguire prestazioni secondo sistematici comportamenti compiacenti, perché non adeguati alla diligenza del professionista avveduto e scrupoloso; obbligo di inserire negli atti le indicazioni necessarie per il loro inquadramento nella relativa vicenda giuridico-temporale.

Nella specie il notaio F. è stato censurato disciplinarmente per avere eseguito le proprie prestazioni secondo sistematici comportamenti compiacenti (basandosi sulle semplici dichiarazioni dei venditori o dei donanti, senza ulteriori più approfonditi accertamenti) e, inoltre, per non aver soddisfatto le esigenze di chiarezza e di completezza, omettendo di far risultare dagli atti rogati le indicazioni necessarie per l’inquadramento dell’atto nella vicenda giuridico-temporale su cui opera, quali, ad esempio, i titoli di provenienza e gli atti direttamente connessi.

4.8. – Non si appalesa dirimente l’affermazione del ricorrente secondo cui la dichiarazione dell’alienante di avere usucapito il bene che intende vendere o donare sarebbe condizione necessaria e insieme sufficiente perché l’atto possa essere ricevuto dal notaio.

La censura (sulla cui base si sviluppa il sesto motivo) si rivela priva di fondamento, essendo nella specie stata accertata la violazione, da parte del notaio F., attraverso condotte compiacenti e reiterate, delle norme deontologiche che devono guidare l’attività notarile.

L’esito dell’approfondito accertamento compiuto dal giudice del reclamo – qui non ulteriormente sindacabile, in quanto immune da mende logiche e giuridiche – è infatti nel senso che il notaio ha compiuto le proprie prestazioni basandosi sulle semplici dichiarazioni dei venditori, laddove, in assenza di una usucapione giudizialmente accertata, le visure catastali e ipotecarie ben potevano rappresentare elementi dai quali desumere l’accertamento dell’eventuale esistenza di atti dispositivi o di passaggi di proprietà avvenuti nell’ultimo ventennio. Inoltre, in presenza di indici di anomalia (consistenti nel fatto che, in alcuni casi, le particelle negoziate risultavano annotate in catasto sulla base di titoli non ultraventennali), il notaio ha omesso di metterne a conoscenza gli acquirenti, mentre questa informazione sarebbe stata necessaria affinché gli stessi fossero realmente consapevoli dei rischi connessi alla stipulazione. Ci si è accontentati di una clausola del tutto generica e di mero stile che non soddisfa le esigenze di chiarezza e di completezza dell’atto.

4.9. – Non può trovare ingresso in questa sede la censura con cui, nel settimo motivo, si denuncia omesso esame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con tale doglianza il ricorrente: premette che non è compito del notaio indagare la maggiore o minore plausibilità di quanto gli viene rappresentato dal disponente, giacché il notaio che pretenda di svolgere questo compito e che poi, sulla base di una valutazione del tutto soggettiva, giunga a rifiutarsi di ricevere l’atto, si arrogherebbe un ruolo che non gli compete; deduce che, a fronte di ampie argomentazioni difensive contenute nel reclamo e dedicate alle asserite criticità asseritamente emergenti dalle visure catastali, la pronuncia impugnata si sarebbe limitata a denunciare apoditticamente l’anomalia di volture nelle annotazioni catastali, ciò senza preoccuparsi di spiegare le ragioni per cui le difese nel notaio sarebbero state disattese.

La doglianza non può trovare ingresso perché l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. I, 18 ottobre 2018, n. 26305; Cass., Sez. VI-1, 6 settembre 2019, n. 22397).

D’altra parte, anche l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la pronuncia non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. II, 29 ottobre 2018, n. 27415). E nella specie l’ordinanza impugnata dà atto che dalle visure catastali sono emersi alcuni elementi di anomalia (analiticamente elencati nella richiesta di procedimento disciplinare e dei quali il Dott. F. non ha reso edotte le parti interessate), consistenti nel fatto che, in alcuni casi, le particelle negoziate risultavano annotate in catasto sulla base di successioni o titoli non risalenti nel tempo e, talora, non ultraventennali.

Risulta, quindi, che il dato di fatto degli elementi desumibili dalle visure catastali è stato preso in considerazione nella pronuncia impugnata.

4.10. – E’ infondata la doglianza (articolata nell’ottavo motivo) con cui, lamentandosi che sia stato addebitato al Dott. F. di non avere menzionato nel quadro D della nota di trascrizione la clausola relativa al rischio dell’acquisto dal preteso usucapiente, si sostiene che la menzione della clausola in questione in realtà non costituirebbe oggetto di un obbligo normativo, sicché non potrebbe assumersi quale illecito deontologico l’omissione di ciò che la legge consente, ma certamente non impone.

E’ sufficiente, sul punto, ribadire quanto già statuito da Cass., n. 32147 del 2018, cit.: nell’ipotesi di trasferimento di un bene immobile del quale l’alienante assuma di avere acquistato la proprietà per usucapione senza il relativo accertamento giudiziale, il notaio rogante, che ha un obbligo di informazione e chiarimento nei confronti delle parti, è tenuto a precisare nell’atto, dopo averlo accertato, che il compratore ha ben chiaro il rischio che assume con l’acquisto, mediante apposita clausola da menzionare nel quadro D della nota di trascrizione, al fine di segnalare altresì a terzi la carenza della pubblica fede notarile con riguardo alla provenienza dell’immobile e all’inesistenza di formalità pregiudizievoli.

5. – Con il nono motivo (violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) il ricorrente censura che l’ordinanza impugnata affermi in termini apodittici, con una motivazione solo apparente, che il notaio F. abbia compromesso il decoro e il prestigio della classe notarile e che dunque ricorra la violazione dell’art. 147, lett. a), della legge notarile. Ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello avrebbe dovuto individuare il vulnus arrecato ai principi che nel comune sentire dovrebbero informare la condotta dei notai e che rappresentano il nucleo centrale dell’impianto complessivo delle regole deontologiche. L’ordinanza impugnata avrebbe dovuto chiarire come possa ritenersi lesiva del decoro e del prestigio della classe notarile una condotta – la stipulazione di atti di alienazione con provenienza da usucapione auto-dichiarata – assai diffusa nella prassi e avallata dalle istituzioni del notariato.

5.1. – Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232) la motivazione è solo apparente, e la pronuncia è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. In particolare, la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente, sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, (Cass., Sez. I, 30 giugno 2020, n. 13248).

Tali carenze non sono riscontrabili nella pronuncia impugnata, la quale dà conto, con un apparato motivazionale esaustivo e logicamente coerente, del perché il notaio F. abbia compromesso, con le proprie condotte, il decoro ed il prestigio della classe notarile.

Si è trattato infatti – sottolinea l’ordinanza della Corte d’appello di esecuzione di prestazioni professionali con reiterati comportamenti compiacenti, nei quali il notaio si è basato sulle semplici dichiarazioni degli alienanti, senza ulteriori più approfonditi accertamenti, e ha omesso di soddisfare le esigenze di chiarezza e completezza, venendo meno al compito di far risultare dagli atti rogati le necessarie indicazioni.

Tale condotta è stata ritenuta, dalla Corte del reclamo, idonea a ledere anche l’interesse protetto dalla lettera a) dell’art. 147.

Nella valutazione finale espressa dai giudici del merito si riflette e si compendia il percorso argomentativo che sorregge l’intera motivazione dell’ordinanza, soprattutto là dove si evidenzia la rilevanza delle condotte tenute dal dott. F., in rapporto al compito primario del notaio di garantire la certezza dei traffici giuridici e di conferire alle parti e ai terzi la sicurezza in ordine ai rapporti risultanti dall’atto rogato, costituente vero e proprio nucleo centrale dei principi che informano la deontologia notarile.

6. – Il ricorso è rigettato.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

7. – Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dal controricorrente Consiglio notarile, che liquida in complessivi Euro 4.200, di cui Euro 4.000 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 11 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2021

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