LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angel – Maria –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18869/2012 proposto da:
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Oscar Bril Soc Coop a rl;
– intimata –
avverso la sentenza n. 314/2011 della COMM.TRIB.REG.SICILIA SEZ.DIST.
di CATANIA, depositata il 13/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/09/2021 dal consigliere Dott. LEUZZI SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Basile Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento;
udito per il ricorrente l’avvocato Peluso Alfonso che ha chiesto l’accoglimento.
FATTI DI CAUSA
La Oscar Bril soc. coop. a r.l. proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale recante la richiesta di pagamento dell’importo di Euro 490.915,28 per IVA, addizionale regionale, ritenute, sanzioni e interessi afferenti l’anno 2000, deducendo che l’Ufficio avrebbe potuto inscrivere a ruolo a titolo definitivo le imposte solo nei trenta giorni successivi alla liquidazione delle medesime e sostenendo l’illegittimità del ruolo per non essere stata l’iscrizione dell’imposta preceduta da avviso bonario di pagamento.
Si costituiva l’Agenzia delle entrate per resistere al ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
La CTR di Catania respingeva il ricorso.
La contribuente proponeva appello che la CTR della Sicilia accoglieva, riformando la sentenza di prime cure.
Per la cassazione di tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a due motivi.
Non si è costituita la parte contribuente, pur ritualmente intimata.
In esito all’adunanza camerale del 10 dicembre 2019, la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
La ricorrente rinnovava la notificazione del ricorso per cassazione, rappresentando il fatto nuovo costituito dalla dichiarazione di fallimento della società cooperativa, cui del pari il ricorso in parola veniva notificato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver la CTR trascurato la circostanza del mancato invio alla contribuente dell’apposito avviso di pagamento.
Con il secondo motivo di ricorso viene censurata l’omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR trascurato la circostanza della eccepita nullità della cartella esattoriale impugnata per il mancato invio della comunicazione prevista dalla L. n. 212 del 2000, art. 6.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo all’Agenzia delle entrate.
Invero, l’art. 52, comma 2, L. Fall., impone – “salvo diverse disposizioni di legge” – che ogni credito venga accertato secondo le modalità previste dalla L. Fall., artt. 92 e ss..
Il principio di esclusività del concorso formale comporta il trasferimento nella sede dell’accertamento del passivo di tutte le azioni di accertamento dei crediti concorsuali, al fine di salvaguardare l’esigenza di sottoporre le pretese creditorie a una verifica endoconcorsuale che consenta, quanto meno in modo potenziale, un contraddittorio con gli altri creditori, titolari di un interesse a che non vengano ammessi al concorso crediti inesistenti o inopponibili.
In altri termini, una volta dichiarato il fallimento, ogni iniziativa diretta a far constare la consorsualità del credito in funzione satisfattiva della ragione sottesa deve essere veicolata nel contesto della verifica del passivo, ambito nel quale la cartella di pagamento non assolve ad alcuna utile funzione.
Il Capo IV del D.P.R. n. 602 del 1973, rubricato “Procedure concorsuali”, prevede, infatti, disposizioni specifiche tese a regolare l’ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari.
Ai sensi del D.P.R. cit., art. 87 in parola, la domanda d’insinuazione è presentata dal concessionario della riscossione, per conto dell’Agenzia delle Entrate, sulla base del c.d. “ruolo”.
Nel contesto del D.P.R. n. 602 del 1973, la notifica della cartella costituisce attività prodromica al pignoramento (da eseguirsi secondo una delle varie modalità stabilite dalla legislazione speciale), assolvendo – uno actu – alle funzioni che nella espropriazione forzata del codice di rito civile sono svolte dalla notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 c.p.c. e dalla notificazione del precetto (Cass., Sez. U, 14 aprile 2020, n. 7822 in motivazione). Quello della correlazione fra notifica della cartella ed espropriazione singolare è un aspetto ben valorizzato dalla giurisprudenza nomofilattica, che ha sottolineato come la notifica in questione non rilevi ai fini dell’ammissione al passivo, essendo preliminare proprio (e solo) all’esecuzione individuale, che non può essere iniziata o proseguita a concorso già aperto (Cass., Sez. Trib., 15 giugno 2018, n. 15834, Rv. 649192 – 01.).
L’intima strumentalità della notifica della cartella all’avvio dell’espropriazione coattiva singolare è un profilo di morfologia del sistema che nel recinto della concorsualizzazione dei debiti, susseguente all’accertamento dell’insolvenza, viene a sopirsi.
Fin da una nota pronuncia del 2008 (Cass., Sez. L, 26 febbraio 2008, n. 5063, Rv. 601976 – 01), cui ha fatto seguito una sentenza delle Sezioni Unite del 2012 (Cass., Sez. U, 15 marzo 2012, n. 4126, Rv. 621695 – 01), si è affermato che il concessionario alla riscossione può presentare domanda di ammissione al passivo sulla base del semplice estratto di ruolo, senza che occorra la notifica della cartella di pagamento nei riguardi del curatore.
La sufficienza dell’estratto di ruolo è stata in seguito ripetutamente affermata, pur tenendosi fermo, in caso di contestazione del credito da parte del curatore, l’onere del concessionario d’integrare la prova del credito mediante la produzione dei documenti giustificativi in possesso dell’ente creditore (Cass., Sez. 6 – 1, 30 gennaio 2019, n. 2732, Rv. 652676 – 01: “L’ammissione allo stato passivo di crediti sia previdenziali che tributari, può essere richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, sulla base del semplice estratto del ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa norma di legge, la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in caso di contestazioni del curatore, per i crediti tributari, di provvedere all’ammissione con riserva, e per i crediti previdenziali, in quanto assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario, della necessità da parte del concessionario di integrare la prova con altri documenti giustificativi in possesso dell’ente previdenziale”. In senso analogo di recente v. Cass., Sez. Trib, 11 marzo 2021, n. 6846, Rv. 660771 01).
Si è più volte sottolineato che il D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88 non fanno cenno alcuno alla preventiva notifica del ruolo o della cartella e si è perorata l’ammissione dei crediti sulla base del solo ruolo, se del caso con riserva da sciogliere ai sensi dell’art. 88, comma 2 in presenza di contestazioni da parte del curatore (v. ex multis Cass., Sez. 1, 17 marzo 2014, n. 6126, Rv. 630545 – 01).
La non necessità della notifica della cartella (e anche del ruolo) è giustificata dalla circostanza per cui l’organo del fallimento è pienamente edotto della pretesa erariale con la comunicazione del ruolo contenuta nella domanda di ammissione, tanto che il curatore ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 ha da quel momento la possibilità di opporsi a detta pretesa impugnando il ruolo dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie, senza alcuna necessità che gli venga previamente intimato il pagamento (v. tra le altre Cass., Sez. 1, 16 maggio 2018, n. 11954, Rv. 648930 – 01).
In ultima analisi, nella specie l’oggetto della controversia è delimitato dall’originaria impugnazione della cartella di pagamento, atto divenuto irrilevante – per quanto esposto – ai fini dell’ammissione al passivo del credito erariale, il che depone per il venir meno dell’interesse al ricorso per cassazione, conseguendone la relativa declaratoria di inammissibilità. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021