LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9247/2019 proposto da:
O.V., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Rizzato, in Vicenza, via Napoli n. 4;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 555/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2020 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
O.V., cittadino della *****, ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, che ha rigettato il gravame avverso ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
Con due motivi il ricorrente denuncia violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione al giudizio di inattendibilità del racconto e al conseguente non riconoscimento della protezione sussidiaria e umanitaria. Entrambi, non solo, non individuano le specifiche argomentazioni o statuizioni contenute nella sentenza impugnata che si intende censurare, risolvendosi in una generica doglianza di non condivisione delle conclusioni raggiunte dai giudici di merito, priva di illustrazione delle ragioni della ritenuta difformità rispetto ai parametri normativi indicati, ma non colgono nè censurano l’assorbente ratio decidendi contenuta nella sentenza impugnata, con la quale la Corte territoriale ha affermato che “l’appellante non (ha) censurato alcuno dei passaggi motivazionali dell’ordinanza appellata e, dunque, l’impugnazione risulta priva del benchè minimo requisito di specificità”. Privo di specificità è, dunque, anche il ricorso in esame, il quale mira ad ottenere impropriamente una complessiva rivisitazione di giudizi di fatto compiuti già dal tribunale e ribaditi anche dal giudice d’appello.
Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021