LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12361/2019 proposto da:
M.A., avv. Massimo Rizzato, in Vicenza, via Napoli n. 4;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1563/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2020 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
RAGIONI DELLA DECISIONE
M.A., cittadino del *****, ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, che ha rigettato il gravame avverso ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
Il ricorrente formula un unico motivo con il quale lamenta, del tutto genericamente, il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria e umanitaria, nel tentativo improprio di ottenere una complessiva rivisitazione di giudizi di fatto già operati dal Tribunale, senza minimamente confrontarsi nè censurare le rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata in questa sede, la quale ha rilevato l’inammissibilità del reclamo sia per essere stato tardivamente proposto in relazione al termine di impugnazione previsto dalla legge, sia perchè “non rispetta nemmeno i requisiti previsti a pena d’inammissibilità dall’art. 342 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 2. Nel caso specifico l’atto introduttivo (è) estremamente sintetico (…) non contiene l’indicazione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti (operata dal primo giudice) nè precisa le circostanze da cui deriva la violazione di legge (contestata)”. Il ricorso è dunque inammissibile.
Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2021