LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NUOVA SISTEMI ELETTRICI s.r.l., in persona dell’amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliato in Acicastello, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Foti, rappresentata e difesa dagli Avvocato Foti e Ausilioabramo Patané;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO di ***** s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore il curatore fallimentare Avv. Salvatore Zappalà, elettivamente domiciliato in Catania, piazza L. Ariosto n. 13, rappresentato e difeso dall’Avvocato Salvatore Nicolosi;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1663-2020 della CORTE D’APPELLO di Catania, depositata il 7.10.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7.11.2021 dal Consigliere Relatore Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
– che viene proposto da NUOVA SISTEMI ELETTRICI s.r.l. ricorso avverso la sentenza n. 1663-2020, depositata il 7.10.2020, con cui è stato respinto il reclamo ex art. 18 L. Fall. proposto da ***** s.r.l. contro la sentenza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato il suo fallimento;
La Corte d’Appello – dopo aver ricordato che è consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui è valida la notificazione effettuata all’indirizzo pec della società fallita e cancellata dal registro delle imprese – ha, in primo luogo, rilevato che non era controverso tra le parti che all’invio della pec all’indirizzo della società debitrice fosse seguita l’accettazione della stessa da parte del sistema, con regolare perfezionamento del procedimento notificatorio previsto dall’art. 15 L. Fall., comma 3; ha evidenziato lo stato di insolvenza della debitrice, come desumibile dalla rilevante entità del debito e dall’impossibilità di agire esecutivamente non essendovi più beni da aggredire, oltre che dal trasferimento della sede all’estero;
– che il fallimento ha depositato controricorso;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 15, del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 107, nonché violazione dell’art. 145 c.p.c., sul rilievo che, al momento della notificazione del ricorso per fallimento, la società debitrice aveva sede in Liberia, e che pertanto non avrebbe rilevato, ai fini della valutazione del perfezionamento del procedimento notificatorio, che la casella di posta elettronica non fosse stata disattivata, dopo la cancellazione dal registro delle imprese;
2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 9 L. Fall., u.c., e violazione contraddittorio per nullità del ricorso introduttivo e difetto assoluto di giurisdizione, sul rilievo che, non potendosi dimostrare che, al momento del deposito del ricorso per fallimento, il trasferimento fosse fittizio, occorreva procedere alla notifica nella nuova sede sociale, in *****;
3. che con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 1 L. Fall., sul rilievo che, pur dandosi atto della non operatività della società per molto tempo, non se ne sarebbe tratto, nel provvedimento impugnato, la conseguenza immediata della non fallibilità della stessa società debitrice;
3.1 che i primi due motivi risultano essere inammissibili sia, ai sensi dell’art. 360bis c.p.c., e sia perché non censurano la ratio decidendi del provvedimento impugnato;
3.1 che, sotto il primo profilo ed in particolare, risulta consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato alla società cancellata dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 15 L. Fall., comma 3 (nel testo successivo alle modifiche apportategli dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012), all’indirizzo di posta elettronica certificata dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese (Sez. 6-1, Ordinanza n. 23728 del 10/10/2017; cfr. anche: n. 17946 del 2016; n. 602 del 2017; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3443 del 12/02/2020; Sez. 6-1, Ordinanza n. 18544 del 07/09/2020); che risulta pacifica, nel caso in esame, la circostanza secondo la quale, dopo il trasferimento della sede della società, il ricorso per fallimento era stato avviato alla notifica presso l’indirizzo pec della società debitrice (che non era stato nelle more chiuso), così determinando il perfezionamento dell’iter notificatorio previsto dalla art. 15 L. Fall., comma 3, affermazione quest’ultima neanche contestata e da ritenersi pertanto sufficiente per la dimostrazione della regolarità formale della notifica;
4. Il terzo motivo è invece manifestamente infondato perché, ai sensi dell’art. 1 L. Fall., comma 2, è onere del fallendo dimostrare l’assenza delle condizioni soggettive di fallibilità, prova mai fornita dall’odierna ricorrente;
5. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in Euro 7.100 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2021